video suggerito
video suggerito

Congedo per malattia del figlio: permessi fino ad 8 anni di età

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta il congedo per malattia del figlio, illimitatamente fino ai 3 anni di età del bimbo e nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ogni bambino dai 3 agli 8 anni di età. Si tratta di permessi per malattia del figlio non retribuiti, salvo diversa previsione del CCNL. Sono alternativi a congedo parentale, anche a ore, ferie, permessi, ROL e spettano anche in caso di adozione o affidamento. Necessario il certificato di malattia telematico o cartaceo del medico curante (niente visite fiscali), oltre ad un’autocertificazione al datore di lavoro.
A cura di Antonio Barbato
0 CONDIVISIONI
permessi per malattia del figlio

Tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro consentite dalla legge c’è l’assenza dal lavoro congedo per la malattia del figlio. Si tratta di permessi, non retribuiti (salvo diversa previsione del CCNL), che consentono ad entrambi i genitori, anche per figli adottivi o affidatari, di poter svolgere la propria essenziale funzione familiare nei confronti del proprio bambino, nel momento del bisogno come uno stato di malattia, senza che l’assenza possa essere ritenuta ingiustificata.

Il congedo per malattia del figlio è previsto dall’art. 47 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, ossia il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità. Il testo prevede che:

  • "Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni" (comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 51/2001);
  • "Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni" (comma 2 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 51/2001).

Si tratta di permessi non retribuiti per malattia del figlio a meno che non vi sia diversa previsione del CCNL.

Gli articoli da 47 a 52 del Decreto Legislativo n. 51/2001 vanno poi a disciplinare tutta la materia del congedo per malattia del figlio, indicando tutte le cose da fare in termini di documentazione di certificazione di malattia, dichiarazione sostitutiva al datore di lavoroadempimenti, come funziona con la retribuzione, con le visite fiscali, ecc.

Per i genitori che intendono avvalersi dei permessi per malattia del bambino, che non può essere ad ore, oppure valutare l'alternativa della richiesta del congedo parentale (anche a ore) o altri permessi retribuiti o ROL, è consigliabile leggere anche il proprio contratto collettivo di settore applicato al rapporto di lavoro, in quanto potrebbe prevedere una diversa modalità di fruizione del congedo per malattia del figlio prevista dalla legge o, anche e soprattutto, un congedo retribuito per malattia del bambino.

Congedo per malattia del figlio biologico

Abbiamo capito in caso di malattia del figlio, quali sono i permessi. Ma occorre fare delle distinzioni in base ai figli biologici, adottivi, affidati e in base all'età del bambino o del minore.

In caso di malattia semplice, ossia senza che sia necessario un ricovero del bambino, per il figlio biologico (perché per i figli adottivi o affidati vi è una normativa diversa che vedremo) il congedo per malattia del figlio spetta:

  • fino ai 3 anni di età: ad entrambi i genitori, alternativamente. L'astensione da lavoro può essere effettuata senza limite di durata quanto ai giorni assenza;
  • tra 3 e 8 anni di età: ogni genitore, alternativamente, ha diritto ad astenersi dal lavoro fino a 5 giorni lavorativi annui per le malattie di ogni figlio.

Quindi i limiti all'assenza del malattia del figlio sono solo dopo i tre anni di età, consistenti nel potersi assentare in maniera giustificata per 5 giorni lavorativi all'anno. Ma i genitori hanno comunque un'ampia scelta tra congedo parentale, congedo per malattia del figlio, ferie, permessi, ROL. Vedremo in seguito come orientarsi nella scelta.

Va subito precisato che il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Lo prevede il comma 6 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 151/2001.

Il giorno del compleanno è incluso. Ossia il limite di 3 anni così come quello di 8 anni (e come vedremo il limite dei 6 anni in caso di figlio adottato o in affidamento) deve essere interpretato includendo il giorno del compleanno. Ossia il giorno del terzo compleanno del bimbo è incluso nel primo periodo (quello illimitato come giorni lavorativi), così come il giorno dell'ottavo compleanno è incluso nel secondo periodo del congedo per malattia del bambino. Questa interpretazione è contenuta nell'interpello n. 33/2008 del Ministero del Lavoro laddove stabilisce che il periodo da 3 a 8 anni decorre "dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età e fino agli otto anni, compreso il giorno del compimento dell’ottavo anno di età".

Alternatività dei genitori nel congedo per malattia del bambino. Il lavoratore e la lavoratrice, entrambi dipendenti, hanno diritto ai permessi per malattia del bambino ma non contemporaneamente. Cioè uno dei due genitori può chiedere il congedo ma non entrambi per gli stessi giorni. Questo non limita però il diritto al padre di assentarsi dal lavoro usufruendo del congedo per la cura della malattia dei figli durante lo stesso periodo in cui la madre sta fruendo di un periodo di congedo parentale. La condizione d’alternatività dei genitori nella fruizione dei congedi di cura dei figli, se entrambi lavoratori dipendenti, vale anche nel caso in cui si ammalano due figli contemporaneamente.

Permessi malattia figlio per ricovero in ospedale

Il congedo per malattia del figlio, che interviene durante le ferie, le interrompe in caso di ricovero del bambino.

Si tratta di una particolarità, ma che può capitare. Laddove vi fosse una malattia del bambino o del figlio che sopraggiunge durante il godimento delle ferie dei genitori, vi è il comma 4 dell'art. 47, sempre del D. Lgs. n. 151/2001 che prevede "la malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2". Ossia il genitore può optare per interrompere le ferie in caso di malattia del bambino che comporti il ricovero e scegliere di interrompere il decorso delle ferie e di utilizzare il congedo per malattia del figlio fino ai 3 anni senza limiti di giornate utilizzabili, oppure alcune delle cinque giornate annue previste per il congedo per malattia del figlio di età tra 3 e 8 anni.

Congedo per malattia del figlio adottivo o affidato

A disciplinare i casi di congedo per malattia del figlio in caso di adozioni e affidamenti è l'art. 50 del D. Lgs. n. 151 del 2001. E' prevista, infatti, per i figli adottati o affidati un computo diverso per i permessi per malattia del figlio, in termini di età, ma con le stesse regole di cui sopra. E' prevista però una estensione fino ai 12 anni, vediamola.

Il congedo per malattia del figlio in caso di adozione o affidamento spetta:

  • fino ai 6 anni di età: ad entrambi i genitori, alternativamente. L'astensione da lavoro può essere effettuata senza limite di durata quanto ai giorni assenza;
  • tra 6 e 8 anni di età: ogni genitore, alternativamente, ha diritto ad astenersi dal lavoro fino a 5 giorni lavorativi annui per le malattie di ogni figlio;
  • tra 6 e 12 anni di età: ogni genitore, alternativamente, ha diritto a un congedo di 5 giorni l’anno da fruire per le malattie di ogni figlio adottato o affidato nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare (art. 50, comma 3).

Quindi il congedo di malattia del figlio fino a 12 anni, che non è un congedo Inps, spetta solo in caso di adozione o affidamento, mentre in caso di figlio naturale i permessi per malattia del figlio non spettano fino a 12 anni ma fino a 3 anni illimitatamente e da 3-8 anni, per massimo 5 giorni lavorativi all'anno. Discorso diverso per il congedo parentale che può essere utilizzato anche per la malattia del figlio fino a 12 anni e che è stato ampliato e reso più flessibile dopo i decreti del Jobs Act.

Permessi per malattia del bambino: niente visite fiscali

L'art. 47 al comma 5 prevede che "Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore".

In altre parole, il lavoratore che beneficia dell'assenza giustificata per congedo per malattia del figlio fino a gli 8 anni di età non può essere sottoposto a visita fiscale.

Quindi, a differenza di quanto avviene nel caso di malattia del lavoratore, non è possibile far effettuare le visite di controllo sullo stato di malattia del bambino, non essendo ovviamente quest'ultimo un dipendente del datore di lavoro. La conseguenza per i genitori in caso di congedo per malattia del figlio non vi è alcun obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità .

Ma come vedremo, il congedo per malattia del figlio va comunicato e va prodotta l'idonea documentazione.

Congedo malattia figlio: quando spetta la retribuzione

Molti genitori si chiedono se per il congedo per malattia del figlio fino a tre anni, o da 3-8 anni, spetta la retribuzione.

Il congedo per malattia del figlio, ossia i permessi per malattia del bambino, anche intervenuta nel corso della frequentazione della scuola, rappresenta uno dei permessi non retribuiti che rientrano nelle assenze giustificate previste dalla legge, che è appunto il D. Lgs. n. 51 del 2001.

Va detto che però i permessi non sono retribuiti nel settore privato, nel settore pubblico sì.

Come detto, e lo ribadiamo, i contratti collettivi possono prevedere un congedo retribuito per la malattia del bambino.

Le assenze per congedo o permesso per malattia del figlio sono considerate utili ai fini dell’anzianità di servizio (gli scatti di anzianità ad esempio). Sono esclusi invece ai fini della maturazione della tredicesima mensilità o gratifica natalizia ed ai fini della maturazione delle ferie retribuite, lo stabilisce l’art. 48 del Decreto.

Le ferie e le altre assenze spettanti al genitore richiedente ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente né ai periodi di congedo di maternità né ai periodi di permesso per malattia del figlio.

Laddove il permesso è retribuito secondo il CCNL, ovviamente è da ritenersi computato nella retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali e del TFR, laddove il CCNL non ne preveda l'esclusione.

Per le giornate di assenza per congedo per malattia del figlio spettano gli assegni per il nucleo familiare. Gli assegni familiari spettano per tutti i periodi di astensione per la malattia del bambino durante i quali è ammessa la fruizione del congedo.

I periodi di congedo per malattia del figlio non si computavano al fine del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità.

Contributi previdenziali e permessi per malattia del figlio

Relativamente alla copertura previdenziale, i permessi per la malattia del bambino fino a 3 anni di età del bimbo sono accreditati come contributi figurativi per intero.

Mentre quelli fruiti successivamente, cioè dai 4 agli 8 anni di età del figlio danno diritto ad una copertura contributiva ridotta, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200% del valore massimo dell'assegno sociale (906 euro nel 2019), proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, versando i contributi da riscatto oppure con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

La copertura figurativa spetta ovviamente anche nei casi di adozione nazionale e internazionale.

Congedo per malattia del figlio nel part-time

I lavoratori con un contratto a tempo parziale o part-time godono degli stessi diritti dei lavoratori a tempo pieno.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 61 del 2000, ed in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal testo unico stesso.

Il relativo trattamento economico, ove spettante, è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Quindi ai lavoratori part-time spetta il congedo per malattia del bambino fino a 3 anni senza limite di durata ed anche il congedo per malattia del figlio da 3 a 8 anni nei limiti di 5 giorni lavoratori (part-time come orario ovviamente) all'anno.

Per quali malattie del figlio spetta il congedo

Prima di valutare in termini di convenienza tra congedo per malattia del figlio e congedo parentale, occorre approfondire in quali casi spetta il diritto ai permessi per malattia del figlio, soprattutto per quali malattie del bambino.

La prima cosa da chiarire è il concetto di malattia, evento che dà diritto al congedo per malattia del bambino. Il Ministero del lavoro nella circolare n. 79 del 29 dicembre del 1976 fornisce indicazioni in tal senso: Per malattia del bambino deve intendersi la modificazione peggiorativa dello stato di salute e più precisamente una qualsivoglia alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, anche localizzata, perciò non impegnativa delle condizioni organiche generali. A tale valutazione provvederà il medico specialista del Servizio sanitario nazionale".

Il diritto ad assentarsi spetta in caso di malattia, essendo del tutto ininfluente che si tratti di patologia avente o meno natura cronica o acuta (Pret. Milano 21 ottobre 1993).

Permesso per malattia del figlio anche durante la convalescenza

La malattia del bambino che dà diritto ai permessi o congedi per malattia del figlio previsti dalla norma non coinvolge solo il periodo di malattia sopra descritto, ossia la fase patologica o l'alterazione anatomica e funzionale dell'organismo, ma anche il cosiddetto periodo di convalescenza, periodo che deve garantire il recupero delle normali condizioni biopsichiche.

In sostanza sia nel periodo illimitato di assenza fino ai 3 anni di vita del bambino, che nei successivi 5 giorni lavorativi annui nella fascia di età tra i 3 e gli 8 anni, l'assenza da lavoro è da ritenersi giustificata per il lavoratore o la lavoratrice madre non solo durante la malattia ma anche durante la convalescenza.

In questo senso vi è una sentenza della Cassazione, la n. 2953 del 4 aprile 1997 che stabilisce che "per malattia del bambino deve intendersi, tenuto conto delle finalità della norma, attuativa del precetto costituzionale secondo cui le condizioni di lavoro devono consentire alla lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre una speciale adeguata protezione, non soltanto la fase acuta di alterazione patologica in atto, ma anche quella della convalescenza in cui il bambino, dopo il superamento dei sintomi acuti, deve ancora recuperare le proprie normali condizioni biopsichiche e quindi ha necessità dell'assistenza materna per prevenire ricadute e assicurare il suo completo ristabilimento". 

I permessi per malattia del figlio spettano quindi in caso di malattia, ed anche durante la convalescenza del figlio.

I permessi per malattia del figlio non spettano invece in caso di assenza per visita specialistica del figlio.

Documentazione malattia del figlio: certificato di malattia

E' ora di capire il certificato di malattia del figlio o del bambino chi lo rilascia.

Il genitore intenzionato ad avvalersi del congedo per malattia del figlio, sia retribuito da CCNL o non retribuito, deve presentare al datore di lavoro il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale (SSN).

Il comma 3 dell'art. 47 del D. Lgs n. 151 del 2001 stabilisce che "La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 (quindi tutti i congedi per malattia del figlio fino agli 8 anni di vita del bambino) è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia".

Il genitore può anche presentare al datore di lavoro un certificato di malattia rilasciato dal medico di famiglia in forma cartacea. Pur se la certificazione di malattia dovrebbe essere inviata in via telematica all'Inps direttamente dal medico curante, non essendo ancora emanato il D.P.C.M. attuativo, la modalità di trasmissione cartacea è ancora in vigore. Pertanto può essere sufficiente ad esempio il certificato di malattia del figlio rilasciato dal pediatra.

Documenti malattia del figlio: la dichiarazione sostitutiva al datore di lavoro

Un ulteriore adempimento da effettuare per ricorrere al congedo per la malattia del figlio è quello di giustificare l'assenza nei confronti del datore di lavoro.

In aggiunta alla certificazione medica, il genitore richiedente il permesso deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che l'altro genitore non è in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo (art. 51, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Questo nelle more che venga emesso l'apposito DCPM, perché in quel caso spetterà all'Inps inoltrare il certificato medico immediatamente al datore di lavoro, sempre per via telematica.

Le sanzioni in caso di rifiuto del datore di lavoro

Il datore di lavoro non può negare al lavoratore il diritto all’assenza dal lavoro per malattia del bambino.

L’eventuale rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio del diritto comporta una sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.

Nel periodo di congedo per malattia del figlio, il lavoratore non può fruire delle ferie o di altre assenze eventualmente spettanti ad altro titolo, lo stabilisce l’art. 48 del D. Lgs. 151 del 2001.

Permessi per malattia figlio e congedo parentale: come scegliere

I lavoratori dipendenti non hanno solo questa tipologia di assenza giustificata, e non retribuita, come fruibile nel caso di malattia del proprio figlio. Esiste un altro tipo di permessi e cioè l’ex astensione facoltativa, o congedo parentale.

Il congedo parentale spetta fino ai 12 anni di età del figlio e non più fino agli 8 anni. Il congedo parentale spetta

  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità (che è l'astensione obbligatoria), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui si astiene per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
  • qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Il congedo parentale può essere goduto in maniera frazionata, è infatti possibile il congedo parentale ad ore. Per godere del congedo parentale ad ore è necessario rispettare un preavviso non inferiore ai 15 giorni. Quindi, salvo accordo, con il datore di lavoro è di improbabile utilizzo in alternativa ai permessi per malattia del figlio.

Il congedo parentale può essere fruito ad ore, il congedo per malattie del figlio ad ore non è possibile. Il genitore, laddove abbia bisogno di alcune ore di permesso per l'assistenza al figlio può valutare anche i permessi retribuiti o ore di ROL (riduzione orario di lavoro) spettanti secondo contratto collettivo. Così come può valutare di prendersi il giorno di ferie in luogo del congedo per malattia del figlio o il congedo parentale stesso.

Il vantaggio del congedo parentale non frazionato è che in caso di astensione facoltativa viene riconosciuto il diritto alla retribuzione nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera fino al compimento dei 6 anni di età del bambino, attraverso l’indennità per congedo parentale erogata dall’Inps per il tramite del datore di lavoro. E alcuni CCNL possono prevedere anche l’integrazione a carico del datore di lavoro (nel settore pubblico ricordiamo che il congedo per malattia del bambino è retribuito).

Nel caso in cui il reddito individuale del genitore interessato non sia superiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (circa 1.283 euro nel 2019), l'indennità per congedo parentale del 30% della retribuzione media giornaliera spetta fino al compimento degli 8 anni di età.

Quindi il congedo parentale nei limiti 11 mesi totali può essere fruito in maniera ordinaria o frazionata con diritto alla retribuzione fino a 6 anni (in alcuni casi 8 anni) e quindi il congedo parentale non è retribuito dai 6 ai 12 anni.

Le possibilità di scelta tra congedo parentale e permessi per malattia del bambino. Quindi il lavoratore ha una doppia possibilità di scelta per assentarsi dal lavoro in caso di malattia del bambino: richiedere un congedo parentale non frazionato o un permesso per malattia del bambino, uno retribuito (fino ai 6 anni, o anche 8 anni dopo se in possesso di un reddito idoneo al requisito) e l’altro no. Questo a meno che il CCNL non preveda uno specifico articolo che retribuisce i permessi per malattia del bambino.

I genitori quindi dovranno fare una scelta, anche economica, su quale congedo richiedere, tenendo conto anche delle giornate (5 giorni annui nel caso del congedo per malattia del bambino sopra i 3 anni e fino agli 8) e dei mesi (vedasi congedo parentale) consentiti dalla legge per entrambi i permessi fruibili.

A completamento, vi sono anche le opzioni relative alle ferie (retribuzione al 100%) come alternativa al congedo parentale non frazionato (retribuzione al 30%) o al congedo per malattia del figlio (non retribuito).

Per quanto riguarda le eventuali esigenze in termini di ore da fruire, il congedo parentale ad ore (retribuzione al 30%, ma occhio al preavviso) e i permessi retribuiti o ROL (retribuzione al 100%) sono le uniche possibilità, non essendo concesso il diritto al congedo per malattia del figlio su base oraria (o per alcune ore).

Sospensione del congedo parentale in caso di malattia del figlio

Il Ministero del lavoro consente la facoltà di scelta per i genitori tra il congedo parentale e il congedo per malattia del bambino, stabilendo che il titolo di assenza dal lavoro può essere modificato su domanda del genitore interessato.

IlMinistero ha affermato che, dietro presentazione di apposita domanda da parte del genitore interessato, è possibile sospendere la fruizione del congedo parentale in caso di insorgenza della malattia del bambino, in quanto ciò che rileva, al fine della possibilità di fruire dell'uno o dell'altro istituto è la sussistenza dei requisiti di legge. Ciò è indicato nella Nota n. 25 del 28/08/2006 del Ministero del Lavoro.

Con la nota n. 31 del 20 marzo 2019, il Ministero del Lavoro, dopo aver ammesso la possibilità di mutare il titolo giustificativo dell'assenza dal servizio senza che a ciò osti la diversa natura giuridica del titolo stesso, ha dichiarato possibile il mutamento del titolo giustificativo da congedo parentale (la cui fruizione viene quindi sospesa) a permesso retribuito previsto dal CCNL per gravi motivi (al fine di assistere lo stesso figlio affetto da malattia debitamente certificata), in quanto dalla sua fruizione consegue un trattamento più favorevole al lavoratore.

0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views