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Consegna green pass al datore di lavoro: lavoratori esonerati dal controllo

Un emendamento al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 127/2021, Decreto Green pass, approvato da Camera e Senato, consente al lavoratore di richiedere al datore di lavoro di consegnare copia della Certificazione Verde Covid-19 con diritto all’esonero dal controllo giornaliero datoriale fino alla scadenza del green pass. Il Garante della Privacy in una segnalazione boccia la norma, di prossima entrata in vigore, anticipando obblighi per il datore di lavoro di adottare misure tecniche e organizzative adeguate in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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Consegna green pass al datore di lavoro esonero controllo

La Camera ed il Senato hanno approvato un emendamento sostitutivo nel disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 127 del 2021, meglio conosciuto come Decreto Green pass. Si tratta della possibilità di consegna del green pass al datore di lavoro con diritto all’esonero dal controllo datoriale fino alla scadenza della Certificazione Verde Covid-19.

Si tratta di una semplificazione importante per i lavoratori e per le aziende (fino ad un certo punto come vedremo), oggi obbligate dalla legge, rispettivamente, ad esibire e controllare il possesso della Certificazione Verde Covid-19, sostanzialmente all’accesso al luogo di lavoro ed in maniera giornaliera.

Si è creato quindi il paradosso, dal 16 ottobre 2021 in poi, che molti datori di lavoro, soprattutto nel settore privato e nelle piccole e medie imprese, conoscono di fatto quali lavoratori sono in possesso di green pass, quali non hanno la Certificazione Verde Covid-19, quali sono vaccinati e quali ottengono il green pass attraverso tamponi periodici, ma non è possibile legalmente saperlo ed è obbligatorio effettuare il controllo quotidiano, per i rispettivi obblighi di legge.

Il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 127 del 2021 contiene un emendamento che risolve tale criticità.

La proposta di modifica n. 1.400 al DDL n. 2394 prevede che “Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 5,  aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.».

Questo significa che se la modifica normativa entra in vigore, è il lavoratore che è legittimato per legge a richiedere al proprio datore di lavoro di poter consegnare, ovviamente di propria volontà, una copia della propria certificazione Verde Covid-19.

E la stessa norma, intervenendo a quel punto sugli obblighi datoriali di controllo quotidiano, prioritariamente all’accesso al luogo di lavoro, consente, anzi obbliga il datore di lavoro all’esonero dal controllo nei confronti dei lavoratori che hanno consegnato copia al datore di lavoro della proprio green pass, con la relativa data di scadenza dello stesso.

Pertanto, i datori di lavoro una volta venuti a conoscenza, tramite copia consegnata, del contenuto della Certificazione Verde Covid-19, soprattutto riguardo alla scadenza della stessa, possono programmare l’esonero dal controllo, per quel lavoratore, fino alla scadenza della Certificazione Verde Covid-19, che appunto leggono sulla copia consegnata dal lavoratore su propria richiesta.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato l’emendamento nonostante la segnalazione di criticità giunta dal Garante della Privacy.

Si legge nella segnalazione una preoccupazione del Garante riguardo all’elusione della normativa sul controllo per motivi epidemiologici. Il Garante della Privacy segnala che “L’assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe, di contro, di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del certificato, in contrasto, peraltro, con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali (art. 5, par.1, lett. d) Reg. Ue 2016/679). La dinamicità e potenziale variabilità della condizione sanitaria del soggetto è, dunque, difficilmente “cristallizzabile” in una presunzione di validità della certificazione, insensibile a ogni eventuale circostanza sopravvenuta ed esige, di contro, un costante aggiornamento con corrispondenti verifiche”.

Lo stesso Garante ritiene che la copia e la conservazione delle certificazioni verdi rende anche “il trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato (perché non pienamente funzionale rispetto) alle finalità perseguite”.

Lo stesso Garante richiama il Regolamento (UE) 2021/953 che richiede la non conservazione del Certificato Verde Covid-19, per preservare i dati sulla condizione clinica del soggetto, sulle proprie scelte di vaccinazione.

Il Garante ritiene, inoltre, che la consegna al datore di lavoro equivale a consegna ad un soggetto, quale il datore di lavoro, al quale “dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali”.

In merito alla conservazione datoriale della copia della Certificazione Verde Covid-19, secondo il Garante della Privacy “imporrebbe l’adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, con un non trascurabile incremento degli oneri (anche per la finanza pubblica, relativamente al settore pubblico)”.

Nella sostanza, laddove la legge di conversione del Decreto Legge n. 127/2021 dovesse confermare il Gazzetta ufficiale, la facoltà del lavoratore di consegnare copia della certificazione Verde Covid-19, per il datore di lavoro scatterebbe l’obbligo di esonerare quel lavoratore dal controllo datoriale quotidiano fino alla scadenza del green pass, ma anche l’obbligo segnalato e preannunciato dal Garante della Privacy di adottare misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento dei dati relativi alle certificazioni verdi del lavoratore.

Come dire, da un lato una semplificazione e dall’altro lato l’emersione di importanti obblighi organizzativi datoriali connessi ad un potenziale rischio sanzionatorio importante.

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