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Coronavirus: tirocini tra smart working, sospensione e interruzione

L’emergenza Coronavirus incide anche sul futuro dei tirocinanti. La normativa sui tirocini formativi è contenuta nei regolamenti regionali. Vediamo tra lavoro agile o smart working, sospensione o interruzione del tirocinio, quali sono le possibili soluzioni all’emergenza tra Coronavirus Covid-19, anche e soprattutto in base a quanto previsto dalle Linee guida nazionali e dalle Regioni.
A cura di Antonio Barbato
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coronavirus tirocinanti

L'emergenza Coronavirus pone in grande difficoltà le attività produttive italiane. Le aziende italiane per gestire la crisi produttiva possono far ricorso ad una serie di strumenti, tra i quali lo smart working o lavoro agile, le ferie, i permessi, i congedi, la cassa integrazione e il licenziamento. La chiusura o la sospensione temporanea delle attività aziendali investe anche i tirocini formativi. La normativa sui tirocini formativi dipende dai regolamenti delle singole Regioni e non c'è una linea comune che consente alle aziende di scegliere tra smart working, sospensione e interruzione del tirocinio.

Nel periodo di emergenza del Coronavirus, per la specificità di ogni tipo di contratto di lavoro, il trattamento può essere diverso tra lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato, tempo determinato ed i lavoratori subordinati con un contratto di lavoro a contenuto formativo come l'apprendistato.

Ancor di più, differenti soluzioni, in alcuni casi penalizzanti, si prospettano per il tirocinio formativo, che non è un rapporto di lavoro, ma un periodo di inserimento nel contesto produttivo aziendale che necessità per sua natura di un importante apporto del tutor aziendale per il pieno svolgimento delle attività formative inserite nel progetto formativo.

L'apporto del tutor aziendale, così come il percorso formativo del tirocinio, sono gravemente compromessi dall'emergenza Covid-19, con il rischio che a soffrire del repentino crollo delle attività lavorative sia proprio il tirocinante.

La normativa sui tirocini formativi, a carattere nazionale e regionale, sembra consentire la sospensione del tirocinio, onde evitare l'interruzione anticipata, rispetto alla modalità di svolgimento con lavoro agile o smart working.

Smart working per i tirocinanti

Come ben chiarito dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, l'art. 18 comma 1 della Legge n. 81 del 2017, che ha introdotto il lavoro agile in Italia, il tirocinio formativo extracurriculare non potrebbe essere effettuato in modalità smart working, in quanto la normativa sul lavoro agile è una "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato".

Quindi è destinata a lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato, ma non ai tirocini formativi. Il tirocinio formativo non è un rapporto di lavoro, tra l'altro.

Ma le emergenze vanno superate con buon senso e probabilmente ciò ha spinto la Regione Lombardia ad un'apertura in favore dei tirocinanti, anche se, come precisato dalla Fondazione Studi, "la natura formativa del tirocinio, inoltre, difficilmente si armonizza alla maggiore autonomia concessa al lavoratore agile". 

Ed in effetti, la problematica è dovuta al costante affiancamento e tutoraggio di cui ha bisogno il tirocinante, non essendo un lavoratore subordinato, ma un tirocinante inserito in un percorso formativo e di inserimento nel contesto produttivo aziendale.

La natura emergenziale del periodo di restrizioni da Coronavirus dall'altro lato obbliga moralmente le imprese a mettere in campo qualsiasi azione atta a tutelare la propria attività produttiva, la propria forza lavoro e il proprio assetto produttivo, con sguardo rivolto anche al percorso formativo svolto dai tirocinanti. E alle esigenze di quest'ultimi quali parti integranti della forza lavoro, anche se non supportati da un contratto di lavoro.

In questo senso l'interpretazione estensiva fornita dalla Regione Lombardia che, con un comunicato del 26 febbraio scorso  specifica che “il soggetto ospitante può autorizzare il tirocinante a svolgere la propria attività in smart working, fornendo le attrezzature necessarie e il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza. In tal caso, la nuova modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo e alla convenzione di tirocinio”.

Pertanto, il tirocinio formativo, in Regione Lombardia (ma ciò potrebbe essere inteso come valido nelle altre Regioni), potrà proseguire in modalità smart working, comunque con il datore di lavoro che assume una responsabilità di adozione in deroga in tal senso, solo se lo stesso datore fornisca le attrezzature necessarie (in tempi di Coronavirus), supporto e costante tutoraggio a distanza.

Ciò non basta, a differenza dei lavoratori subordinati, per i tirocinanti occorre un accordo scritto tra le parti, che è appunto una modifica al piano formativo e alla convenzione. E in tale accordo bisogna specificare come cambia il rapporto con il tirocinante nel periodo di lavoro agile.

Va però precisato che il tirocinio formativo segue la normativa regionale ed in molte regioni la principale soluzione proposta è quella della sospensione del tirocinio.

In ogni caso è consigliabile leggere la normativa applicata al tirocinio, prevista dalla Regione di riferimento.

Sospensione del tirocinio

In termini di durate del tirocinio, le linee guida nazionali della Conferenza Stato-Regioni chiedono alle singole regioni di applicare nei singoli regolamenti  la sospensione del tirocinio nei periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. E tale periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti.

Non esiste quindi una ipotesi di sospensione del tirocinio per eventi imprevedibili quale è l'emergenza del Coronavirus.

Laddove vi sia la chiusura temporanea dell'attività aziendale, per effetto dei Decreti emanati dal Governo in materia di Coronavirus e tale chiusura è di almeno 15 giorni, scatta la possibilità di sospendere il tirocinio formativo senza diritto all'indennità di partecipazione.

La stessa Regione Lombardia, ha previsto accanto al ricorso allo smart working o alla sospensione in caso di chiusura aziendale di almeno 15 giorni, la possibilità di equiparare ad assenza causata da malattia lunga o infortunio, l'assenza del tirocinante direttamente o indirettamente collegata all'emergenza sanitaria.

Di diverso avviso è la Regione Piemonte che nell'ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative non ha previsto alcuna sospensione in deroga. Ma viene prevista che l'assenza non può essere imputata al tirocinante.

La Regione Lazio invece estende la possibilità di sospensione del tirocinio formativo anche ai casi di periodi inferiori a 15 giorni, andando a tracciare una deroga rispetto a quanto previsto dal Regolamento regionale e dalle linee guida nazionale, questo sempre nel periodo di emergenza Coronavirus Covid-19. Tale sospensione non incide sulla durata del tirocinio formativo, che riprenderà per il periodo residuo.

La Regione Calabria ha sospeso direttamente i tirocini formativi dal 5 al 15 marzo 2020.

Va ricordato che durante i periodi di sospensione del tirocinio, il tirocinante non ha diritto all'indennità di partecipazione.

Interruzione del tirocinio per Coronavirus

Le linee guida nazionali della Conferenza Stato-Regioni prevedono che in generale "il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi del progetto". Ciò vale per tutte le regioni, nel Lazio è esteso anche al periodo di sospensione.

Laddove l'emergenza Coronavirus comporti l'insorgere di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche o produttive nell’unità produttiva presso la quale è in corso il tirocinio formativo, con l'impossibilità per l'azienda, quale soggetto ospitante, di garantire, al tirocinante tutte le attività in materia di tutoraggio, ed in generale lo svolgimento di attività coerenti con gli obiettivi formativi, è sicuramente possibile interrompere il tirocinio formativo, soprattutto se tale crisi comporta la necessità di un ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione guadagni, le misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o le procedure di licenziamento collettivo, quali possono essere le pesanti conseguenze delle crisi aziendali causate dal Coronavirus.

Pertanto, l'interruzione del tirocinio è possibile, in linea di principio. Se l'azienda arriva a mettere in campo procedure relativa alla cassa integrazione o il licenziamento, cosa che sembra largamente possibile in tante aziende, va da sé che la grave situazione aziendale inevitabilmente travolge il percorso del tirocinio formativo.

Resta auspicabile, però, che l'emergenza Coronavirus venga circoscritta (nei fatti è la speranza di tutti) ad un determinato periodo di sospensione delle attività lavorative e che vengano utilizzati tutti gli strumenti possibili per evitare l'interruzione dei tirocini, optando per la sospensione del tirocinio o, laddove possibile per la concreta possibilità di affiancamento del tutor aziendale, lo svolgimento di attività con il lavoro agile.

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