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Cud 2013 pensionati ex Inpdap e conguaglio fiscale: l’Inps addebita l’Irpef con rateizzazione

L’Inps ha calcolato conguaglio fiscale 2012 dei pensionati della gestione dipendenti pubblici ex inpdap titolari di più prestazioni, addebitando l’Irpef a debito, e le addizionali, nella rata di pensione del mese di marzo 2013 in unica soluzione, o in alcuni casi ad aprile e con una rateizzazione concessa dall’Agenzia delle Entrate. Nel Cud 2013 tutti i dettagli dei calcolo del conguaglio. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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conguaglio fiscale pensionati dipendenti pubblici

L’incorporazione dell’Inpdap e dell’Enpals nell’Inps produce i suoi effetti sui pensionati anche dal punto di vista fiscale. L’Inps ha abbinato e confluito in una unica certificazione CUD 2013 tutte le prestazioni pensionistiche erogate dai tre istituti previdenziali in favore dello stesso soggetto. Ne consegue che è stato calcolato in maniera automatica da parte dell’ente previdenziale il conguaglio fiscale 2012, con l’addebito delle imposte sul reddito (Irpef, addizionali regionali e comunali) nella rata di pensione del mese di marzo 2013. Questo per coloro che hanno più di una prestazione pensionistica in proprio favore.

Con il messaggio n. 5447 del 2 aprile 2013, l’Inps spiega appunto il “conguaglio 2012 – Cud 2013 per pensionati della Gestione dipendenti pubblici”, ossia coloro che erano nell’ex Inpdap. Con questo messaggio l’Inps elenca tutte le modalità con le quali, da sostituto d’imposta, ha operato il conguaglio fiscale, determinando le imposte da pagare. Il pensionato contribuente, ricevendo l’addebito delle imposte sulla rata di pensione, se non ha altri redditi, o spese con le quali fruire delle detrazioni fiscali o degli oneri deducibili dal reddito, può evitare di presentare la dichiarazione dei redditi, modello 730 2013 o Unico 2013.

Recupero imposte a marzo 2013 sulla pensione. Per effetto dell’incorporazione dell’Inpdap e dell’Enpals nell’Inps, tutte le prestazioni erogate dall’Istituto nel 2012 relative al singolo contribuente, in base all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono state abbinate e sono confluite in un’unica certificazione fiscale (CUD 2013) determinando il conguaglio fiscale e, nel caso sia stato accertato un debito fiscale, il recupero è stato effettuato sul trattamento pensionistico di maggiore importo.

Imposta Irpef addebitata in unica soluzione per chi ha pensioni superiori a 18.000 euro. Pertanto, il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale dell’anno reddituale 2012, completato dall’Istituto entro il 28 febbraio 2013, è stato recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro.

Rateizzazione per chi ha meno di 18.000 euro di pensione. Per coloro che non hanno redditi da pensione superiore a 18.000 euro il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a € 100, è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate senza l’applicazione degli interessi.

Nei confronti degli altri pensionati il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto prevede la disciplina tributaria.

La rateizzazione concessa dall’Agenzia delle Entrate da aprile 2013

A seguito di specifica richiesta in tale senso da parte dell’Inps, l’Agenzia dell’Entrate ha tuttavia autorizzato a decorrere dalla rata di aprile 2013 una maggiore rateizzazione che sarà effettuata con specifici termini, come precisati dal messaggio dell’Inps, e che ora vediamo.

Per i pensionati che sono titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro e per i pensionati per i quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, il recupero del residuo debito avverrà a decorrere dalla rata di aprile 2013 con l’applicazione di una particolare salvaguardia che opererà nei termini di seguito descritti.

Prelievo imposte per chi ha la pensione netta superiore a 1.238,58 euro. Per i pensionati che hanno un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore ad € 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà effettuato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di € 990,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l’anno 2013; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale, utilizzando anche l’importo della tredicesima eccedente € 990,86 qualora il debito non venga estinto prima.

Pensione netta uguale o inferiore a 1.238,58 euro. Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) è uguale o inferiore ad € 1.238,58 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all’erario, utilizzando anche l’importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima.

Ove il debito non venga interamente recuperato entro il mese di Dicembre 2013, l’Inps comunicherà all’interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio 2014, mediante versamento con Modello F24 prestampato con gli importi ed inviato tempestivamente unitamente alla comunicazione.

Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e si interrompa la corresponsione della pensione (esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito ed i relativi termini di scadenza saranno comunicati agli eredi che dovranno provvedere al saldo di quanto dovuto.

Il conguaglio fiscale 2012 Inps nel CUD 2013. Ad esclusione dei pensionati con unica rata di conguaglio fiscale 2012 effettuata nel mese di marzo 2013, il procedimento di rateizzazione troverà esatta corrispondenza nella dichiarazione del sostituto d’imposta Modello 770/2013 – CUD 2013, dove, dopo aver indicato al punto 5 le ritenute totali dovute nell’anno 2012 da parte del contribuente e aver provveduto a trattenere la prima rata nel mese di marzo 2013, al punto 201 del CUD-770/2013 sarà indicato l’importo del debito residuo, rateizzato successivamente. Per i conguagli rateizzati di che trattasi, tale importo è il debito totale detratto quanto già recuperato a marzo e sarà versato mensilmente dall’Istituto, salvo i casi particolari di interruzione sopra indicati.

L’importo indicato al punto 201 del CUD/770 non terrà conto degli interessi, eventualmente già calcolati e trattenuti dall’Istituto, sulle somme rateizzate. Per i pensionati interessati, nelle annotazioni (cod. AW) della dichiarazione sarà specificato che sulle somme indicate nel punto 201 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile. 

Dove scaricare il CUD 2013 e perché si paga il conguaglio fiscale 

La domanda sorge spontanea per il contribuente: perché pagare nuovamente le imposte se si è già pagato le stesse con addebito sulle prestazioni Inps ricevute. La risposta sta nel meccanismo di calcolo dell’Irpef. 

Coloro che posseggono due o più redditi, possono essere tenuti al pagamento di imposte da conguaglio fiscale pur avendo pagato per ogni reddito singolo le relative imposte. L’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, è una imposta progressiva ed a scaglioni di reddito. Ossia colpisce il reddito con aliquote che aumentano in relazione agli scaglioni di reddito posseduto.

Ad esempio, fino a 15.000 euro si paga il 23% di Irpef, poi da 15.000 a 28.000 euro si paga il 27% sulla parte eccedente i 15.000, da 28.000,01 a 55.000 euro si paga il 38% sulla parte eccedente i 28.000 (sulla quale si paga il 15% fino a 15.000 euro ed il 27% fino a 28.000). Ne consegue che è differente avere due redditi da 15.000 euro oppure uno sommato da 30.000 euro. Cioè se si calcolano le imposte su 15.000 euro, su questa cifra si paga il 23% di imposte. Avendo due redditi da 15.000 euro in sostanza si è pagato il 23% su 30.000 euro.

Ma il meccanismo di calcolo dell’Irpef prevede che su 30.000 euro totali di reddito, somma delle due prestazioni Inps, si paghi il 23% su 15.000 euro, poi si paghi il 27% sulla differenza tra 15.000 euro e 28.000 euro, ed infine il 38% sulla differenza tra 28.000,01 e 30.000 euro. In sostanza non si deve pagare il 23% di 30.000 euro, ossia 6.900 euro, ma la cifra più alta di 7.720 euro, ossia con un conguaglio di 820 euro.

Cud 2013, dove scaricarlo. Ricordiamo che a partire dal 2013, l’Inps non invierà più il CUD a domicilio del pensionato, ma è necessario provvedere a scaricarlo telematicamente oppure utilizzare una delle nuove procedure previste dall’ente previdenziale in via definitiva, ed in alcuni casi provvisoria, a partire dal 2013. Il Cud è scaricabile online nel proprio cassetto previdenziale, per coloro che sono in possesso del codice PIN, oppure è ottenibile tramite Caf, Patronati, all’Ufficio postale e presso le sedi dell’Inps. Per maggiori informazioni su tutte le modalità, vediamo la consegna del modello Cud 2013 Inps.

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