video suggerito
video suggerito

Dal 1 gennaio 2013 parte la Mini-Aspi 2012 per chi ha i requisiti ridotti

Abrogata l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, introdotta la Mini-Aspi (assicurazione sociale per l’impiego) per i disoccupati con 78 giornate lavorate. Per le prestazioni relative all’anno 2012 può essere richiesta una Mini-Aspi 2012, in versione transitoria. La domanda entro il 2 aprile 2013. Vediamo cosa cambia.
A cura di Antonio Barbato
165 CONDIVISIONI
mini-aspi e indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

Con il messaggio dell’Inps n. 20774 del 17 dicembre 2012, parte ufficialmente il passaggio dall’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti alla nuova prestazione previdenziale, la Mini-Aspi 2012. Si tratta della versione minore dell’assicurazione sociale per l’impiego, che a sua volta dal 2013 sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria.

Nel passaggio di consegne tra una indennità e l’altra, è stato previsto dall’Inps un periodo transitorio riguardo la Mini-Aspi. Essendo l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti una prestazione che può essere richiesta dal 1 gennaio al 31 marzo dell’anno dopo la maturazione del diritto, si poneva il problema di come indennizzare l’anno 2012, visto che dal 2013 l’indennità con requisiti ridotti è abrogata e sostituita dalla Mini-Aspi. E’ stata prevista una versione intermedia, ossia Mini-Aspi 2012, con gli stessi requisiti richiesti per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti abrogata dalla riforma dal 1 gennaio 2013.

Il passaggio alla Mini-Aspi 2012. Il messaggio dell’Inps dice: “La legge di riforma del 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto all’articolo 2, comma 69, lettera b) l’abrogazione dell’articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Conseguentemente dal 1 gennaio 2013 non sarà più erogabile l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, l’art. 2, comma 24, della legge di riforma ha stabilito l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI”.

Al fine di distinguerla dall’Assicurazione sociale per l'impiego (ex indennità di disoccupazione) con requisiti ridotti, la Mini-ASpI a regime, la prestazione viene individuata con la denominazione di “mini-ASpI 2012” che sarà riportata nelle domande telematiche a disposizione del cittadino, degli Enti di patronato e nella piattaforma di Contact Center Multicanale per la presentazione della domanda.

A seguito di una lettura interpretativa concordata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al meccanismo dell’assorbimento disposto dal richiamato articolo 2, comma 24, la disciplina della prestazione relativa al 2012, ed esclusivamente per questo periodo:

  • ha come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti,
  • mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.

Quindi i requisiti sono quelli vecchi, l’erogazione economica è quella nuova. Per meglio dire, questa prestazione denominata Mini-Aspi 2012 sarà riconosciuta qualora risultino accertate per l’anno 2012 le condizioni richieste, i requisiti richiesti, per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in vigore fino al 31 dicembre 2012, ossia:anzianità assicurativa di due anni;

  •  almeno 78 giornate di lavoro individuate con riferimento alla durata contrattuale) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.

La prestazione economica, quindi l’assegno Mini-Aspi 2012 spettante, sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI:

  • 75% della retribuzione di riferimento e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.

Quindi non si ha diritto a quanto erogato fino al 2012 con l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ossia il 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi giorni, per i periodi di non occupazione nell’anno solare precedente e per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno solare precedente ( sono escluse le giornate lavorate da parasubordinato) fino ad un massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti normali. Se superiori a 180, per un numero pari alla differenza fra 360 e le giornate lavorate, le giornate retribuite anche se non lavorate, le giornate di carenza e quelle già indennizzate ad altro titolo.

Per quanto riguarda la tempistica per la presentazione della domanda, la tempistica è analoga a quella per la richiesta dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile sono giorni festivi).

Pagamento in unica soluzione. L’Inps nel messaggio precisa che, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per evitare la sovrapposizione di liquidazioni di prestazioni aventi uguale natura ma differente disciplina, la liquidazione della prestazione in argomento avverrà in un’unica soluzione e non mensilmente.

Nel caso di presentazione nel 2013 di una domanda mini-ASpI, i periodi contributivi utilizzati per una eventuale prestazione “mini-ASpI 2012” e presenti nell’anno precedente la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, saranno utili ai fini del diritto e del calcolo della retribuzione di riferimento, ma non della durata della prestazione richiesta. Al contrario i periodi contributivi del 2012 in caso di mancata presentazione di domanda “mini- ASpI 2012” resteranno utili a tutti i fini di una prestazione mini-ASpI.

Mini-Aspi 2012 e Mini-Aspi. Nel caso in cui venga presentata nel periodo previsto una domanda “mini-ASpI 2012” successiva ad una domanda mini-ASpI, la sede Inps provvederà ad interrompere la liquidazione e/o il pagamento della mini-ASpI, poi procede a liquidare in via prioritaria la “mini-ASpI 2012”, poi a riliquidare la mini-ASpI da cui saranno detratti i periodi contributivi utilizzati per la “mini-ASpI 2012”, ed infine provvedere al recupero di eventuali somme pagate in eccedenza su una delle prestazioni.

Esclusi gli operai agricoli a tempo determinato anche per il 2012. Questi lavoratori sono esclusi dall’intera disciplina delle nuove indennità ASpI e mini-ASpI. Pertanto a questi lavoratori non sarà erogabile la prestazione della disoccupazione ordinaria agricola con requisiti ridotti sia a regime per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1 gennaio 2013, sia per gli eventi già verificatisi nel 2012.

Pertanto le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate entro il 2 aprile 2013, i cui richiedenti non possano far valere, con riferimento all’attività lavorativa dipendente prestata prevalentemente nel settore agricolo, il requisito contributivo normale (102 contributi giornalieri per attività lavorativa dipendente con prevalenza nel settore agricolo nel biennio 2011-2012), saranno respinte con la motivazione “Non può far valere il requisito contributivo”.

Contributi figurativi accreditati per la Mini-Aspi 2012. Per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012” sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi, pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali

degli ultimi due anni, che saranno collocati nell’anno di competenza (2012) con le consuete modalità. Questi contributi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata. Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

165 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views