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“Danni all’occupazione con l’eliminazione della legge 407/90”

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esprime tutta la sua preoccupazione sul testo della Legge di Stabilità 2015 laddove introduce un nuovo incentivo sulle assunzioni per il solo anno 2015 ma anche la cancellazione dell’incentivo più utilizzato negli ultimi 25 anni: gli sgravi contributivi della Legge 407/1990 sulle assunzioni a tempo indeterminato. Vediamo perché ciò invece di rilanciare le assunzioni potrebbe portare danni all’occupazione.
A cura di Antonio Barbato
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Importante presa di posizione della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in materia di contratto a tutele crescenti e nuovi sgravi sulle assunzioni. I Consulenti del Lavoro esprimono la loro preoccupazione per l’eliminazione degli sgravi della legge 407/90 inserita nel testo bozza della legge che ha l’obiettivo di rilanciare l’occupazione. Viene dimostrato, nello speciale dell’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, che il nuovo incentivo sulle assunzioni è meno conveniente del vecchio storico incentivo.

Il Governo Renzi nel lanciare il testo della nuova Legge di Stabilita 2015, in attesa di approvazione, ha introdotto un nuovo incentivo all’assunzione, ossia gli sgravi contributivi al 100% per 3 anni sulle assunzioni a tempo indeterminato, spettanti alle imprese che per il solo anno 2015 assumono lavoratori di qualsiasi età e anche privi di qualsiasi anzianità di disoccupazione. Quindi non sono necessari i 24 mesi di stato di disoccupazione, cosa invece prevista dagli sgravi della Legge 407/1990. Si tratterebbe di un rilancio occupazionale, anche se per un solo anno (e forse di meno, visto che è stanziato 1 solo miliardo di euro, che potrebbe non bastare). Ed anche questo preoccupa, in quanto dal 2016 nessuno dei due incentivi sarà attivo.

Ma appunto a preoccupare tutti i Consulenti del Lavoro, ed ora anche istituzionalmente l’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro e il suo Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi, è appunto l’intenzione del Governo di contrapporre al nuovo incentivo la cancellazione dell’incentivo alle assunzioni più importante e più utilizzato negli ultimi 25 anni: lo sgravio contributivo della Legge 407/1990.

Un mese fa abbiamo già affrontato gli effetti dell’introduzione del nuovo incentivo e della cancellazione del vecchio incentivo dell’art. 8 della Legge 407/1990, che permette fino al 31 dicembre 2013 assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno con uno sgravio contributivo del 100% per 3 anni, e assunzioni nel resto dell’Italia con uno sgravio del 50%. Per una lettura nel dettaglio all’approfondimento Legge di Stabilità 2015: soppressi gli sgravi contributivi della Legge 407/1990.

“ Tramite la legge 407/90 sono stati avviati in questi 24 anni alcuni milioni di rapporti di lavoro, particolarmente nei territori del Mezzogiorno dove vige lo sgravio contributivo del 100%. ”
I Consulenti del Lavoro:

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esprime ora in via ufficiale le stesse preoccupazioni: “E’ indispensabile una profonda riflessione prima di introdurre novità nell'ambito delle agevolazioni per assumere. Tramite la legge 407/90 sono stati avviati in questi 24 anni alcuni milioni di rapporti di lavoro, particolarmente nei territori del Mezzogiorno dove vige lo sgravio contributivo del 100% . Ove non dovesse essere introdotta nell'ordinamento norma di pari impatto economico-sociale, si avrebbero immediate ripercussioni sui già traballanti livelli occupazionali”.

Danni all’occupazione nel Mezzogiorno nel 2015. Ancora la Fondazione Studi del Consulenti del Lavoro: “Per la generalità dei datori di lavoro che operano nelle zone del mezzogiorno e per gli artigiani operanti su tutto il territorio nazionale, la soppressione della legge n. 407/1990 risulta più dannosa rispetto alla riduzione contributiva del contratto a tutele crescenti”.

In sostanza il nuovo incentivo è peggio del vecchio. E quindi potrebbe trattarsi di novità negative nel 2015, invece di novità positive. Soprattutto per il Mezzogiorno, che beneficiava di un maggiore incentivo, pari al risparmio del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro sulle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi (iscritti al Centro per l’Impiego da almeno 2 anni).

“ Ove non dovesse essere introdotta nell'ordinamento norma di pari impatto economico-sociale, si avrebbero immediate ripercussioni sui già traballanti livelli occupazionali. ”
Fondazione Studi CDL

C’è uno squilibrio tra le due agevolazioni. Infatti sui due incentivi la Fondazione Studi dichiara che “già in prima analisi è evidente uno squilibrio di base tra i due interventi normativi”. E viene pubblicato un confronto numerico e sostanziale sulle due agevolazioni, sia generalmente che per le aziende del Mezzogiorno e gli artigiani.

Preoccupante infine lo scenario dal 2016: “Gli sgravi contributivi dell’art. 12 della Legge di Stabilità 2014 sono concessi per le assunzioni decorrenti da 1 gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015, mentre la soppressione dei benefici contributivi dell’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990 è definitiva. Dunque, a partire dal 1 gennaio 2016, non ci saranno sgravi contributivi di alcun genere in favore delle assunzioni a tempo indeterminato”. 

Gli altri dubbi sul nuovo incentivo

La Fondazione Studi, nel proprio speciale sulle agevolazioni contributive contratto a tutele crescenti e legge 407/1990 cita due aspetti che, secondo l’Ordine dei Consulenti del Lavoro nazionale, “mettono a rischio il progetto governativo sul contratto a tutele crescenti ancora prima di entrare in vigore: la natura della riduzione del costo e la convenienza rispetto ad altre agevolazioni”.

Sulla convenienza abbiamo visto che vengono espressi forti dubbi, ma anche sulla natura dell’incentivo alle assunzioni che il Governo ha intenzione di lanciare per l’anno 2015, la Fondazione Studi, nel leggere il testo normativo dell’art. 12 della Legge di Stabilità 2015, si chiede se si tratta di uno sgravio contributivo o agevolazione contributiva oppure di un esonero contributivo.

La differenza è importante perché nel primo caso l’assunzione è soggetta alle condizioni di spettanza, ossia le imprese che assumono, anche con il nuovo incentivo previsto dalla Legge di Stabilità, devono rispettare alcuni limiti imposti dalla Legge Fornero. Per maggiori informazioni vediamo quando gli incentivi sulle assunzioni non spettano.

Su questo la Fondazione Studi dichiara le difficoltà delle aziende a rispettare queste condizioni: “Al di là, della complessità e dei vincoli sanciti dalle norme vigenti, molto spesso anche le aziende più virtuose non possono fruire dei benefici per i numerosi dubbi che ancora attanagliano l’operatività e la burocrazia di ciascuna delle condizioni sopra riportate e che ne impediscono sostanzialmente l’utilizzo”.

In conclusione, è bene ricordare che i Consulenti del Lavoro hanno un ruolo cardine nelle politiche del lavoro delle imprese, sono proprio coloro che effettuano le comunicazioni di assunzione dei lavoratori, e che soprattutto in qualità di professionisti delle aziende effettuano la valutazione per le aziende stesse sulla convenienza e fattibilità di un assunzione a tempo indeterminato. E questa analisi sulla convenienza delle novità della Legge di Stabilità in materia di assunzioni è molto importante e deve far riflettere sulla politica del lavoro del Governo. 

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