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Decreto correttivo Jobs Act: ecco tutte le novità e misure approvate

Il Governo ha approvato un Decreto correttivo del Jobs Act. Sono state introdotte novità riguardo alla tracciabilità dei voucher del lavoro accessorio, alla normativa in materia di apprendistato, assunzione di lavoratori disabili. Interventi importanti sugli ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione e il contratto di solidarietà. Novità anche riguardo alle dimissioni telematiche. Vediamo tutte le misura approvate che modificano i Decreti legislativi n. 81/2015, D. Lgs. n. 148/2015, D. Lgs. n. 149/2015, D. Lgs. n. 150/2015 e D. Lgs. n. 151/2015.
A cura di Antonio Barbato
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto correttivo del Jobs Act con il quale vengono introdotte novità riguardo al contratto di apprendistato, al lavoro accessorio e alla normativa sulla tracciabilità dei voucher, alla normativa in materia di assunzione dei disabili, nonché modifiche alla normativa sulla cassa integrazione ed i contratti di solidarietà. Ampliata ai Consulenti del lavoro la possibilità di inviare le dimissioni online per conto dei lavoratori.

E’ stato approvato in via definitiva un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Quando va in vigore il Decreto correttivo del Jobs Act. Il Decreto, una volta sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica, andrà in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore dal giorno successivo.

Le parole del Ministro Poletti: "Abbiamo deciso di introdurre la tracciabilità piena dei voucher per contrastare con ancora maggior forza il loro utilizzo irregolare, prevedendo, per i committenti, l'obbligo di comunicare via sms o posta elettronica alla sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, i dati anagrafici del lavoratore, il luogo e l'ora di inizio e di fine della prestazione. È un intervento importante, che il governo ha voluto con forza per riaffermare l'importanza delle legalità nel lavoro, e di cui monitoreremo gli effetti: qualora non si ottenessero i risultati voluti interverremo ancora".

"Abbiamo previsto – prosegue Poletti – la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà ‘difensivi' in contratti di solidarietà ‘espansivi', in modo da favorire ed ampliare l'opportunità, per le imprese, di accrescere gli organici e di far entrare dei giovani ricorrendo alla riduzione di orario".

Un capitolo particolarmente significativo è quello che riguarda gli ammortizzatori sociali. "Al fine di attuare una specifica indicazione del Parlamento -sottolinea il Ministro – abbiamo deciso un intervento sulla cassa integrazione straordinaria per le aree di crisi industriale complessa. Per evitare che i processi di reindustrializzazione in atto si interrompano e i lavoratori perdano il legame con la loro azienda, viene introdotta la possibilità di prorogare la CIGS fino a 12 mesi legandola alla presentazione di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro. È stato inoltre previsto, per tutto il territorio nazionale, di aumentare dal 5% al 50% la percentuale delle risorse finanziarie per la cassa integrazione e la mobilità in deroga che le Regioni potranno utilizzare in modo più libero al fine di affrontare le situazioni sociali più difficili".

"Il Governo – conclude Poletti – ha convenuto che per le situazioni non coperte da queste misure verrà predisposto un intervento normativo specifico all'interno della legge di bilancio".

Vediamo ora tutte le principali misure approvate.

 La tracciabilità dei voucher

Tra le disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 81 del 2015, che ha disciplinato tutti i contratti di lavoro, la principale modifica riguarda il lavoro accessorio e soprattutto i voucher, ossia i buoni lavoro rilasciati ai lavoratori per le prestazioni di lavoro accessorio. Il Governo è intervenuto per rendere più tracciabili tali prestazioni lavorative, onde arginare i comportamenti elusivi con i voucher che di fatto coprono il lavoro nero.

Le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono volte a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Per maggiori informazioni vediamo l’approfondimento sulla tracciabilità voucher.

Le modifiche alla normativa apprendistato e al D. Lgs. n. 81/2015

Con il Decreto correttivo del Jobs Act sono state approvate anche alcune misure che riguardano il contratto di apprendistato. E più precisamente l’apprendistato di alta formazione e ricerca e l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Nessuna modifica invece per l’apprendistato professionalizzante.

Per rilanciare il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, il Governo è intervenuto modificando il Decreto Legislativo n. 81 del 2015, il Decreto del Jobs Act di riforma dei contratti di lavoro. E’ stato previsto che, in assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dei percorsi previsti da questa tipologia contrattuale viene disciplinata dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2015, che definisce gli standard formativi che devono essere applicati ai contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca e tali parametri valgono su tutto il territorio nazionale.

E’ stata introdotta inoltre la possibilità di prorogare i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale fino ad un anno se alla scadenza del contratto l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale. Per maggiori informazioni vediamo le novità in materia di apprendistato.

Le modifiche alla cassa integrazione e al D. Lgs. 148/2015

Alcune interessanti modifiche hanno interessato la normativa sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel Decreto Legislativo n. 148 del 2015. Le novità riguardano la cassa integrazione guadagni e i contratti di solidarietà difensivi ed espansivi.

Istanze CIG in caso di pioggia entro il mese successivo. Una delle modifiche operative importanti riguardano la concessione di più tempo per presentare le istanze di cassa integrazione ordinaria in caso di eventi oggettivamente non evitabili. Con tale modifica sarà quindi possibile presentare istanza per eventi oggettivamente non evitabili (es. pioggia, neve, crolli…) d’intervento di cassa integrazione entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento e non più, come disposto in precedenza, entro i 15 giorni successivi l'inizio della sospensione o riduzione attività. Restano criticità riguardo la relazione tecnica e gli allegati dei bollettini meteo, ma c’è più tempo per le aziende per reperirli. Per maggiori informazioni vediamo CIG in caso di pioggia: più tempo per presentare le istanze.

In relazione al decreto legislativo n. 148 del 2015, le modifiche di maggior interesse riguardano:

1) la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove e più aggiornate competenze. Per maggiori informazioni Contratti di solidarietà da difensivo ad espansivo.

2) la possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi. Le aziende in sostanza, a fronte di una riduzione di orario che supera la misura del 20%, fruiscono di uno sconto sui contributi pari al 35% della contribuzione a loro carico per le ore effettivamente lavorate.

3) il miglioramento della NASpI riconosciuta ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Viene infatti previsto un incremento di un mese della durata della Naspi per lavoratori stagionali.

4) l’ampliamento, per l’anno 2016, della percentuale (dal 5% al 50%) delle risorse finanziarie non spese che le regioni e le province autonome possono utilizzare, anche in deroga ai criteri di cui al decreto n. 83473 del 2014, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. In alternativa, è prevista la possibilità per le regioni e province autonome di destinare le risorse non spese ad azioni di politica attiva. Per maggiori informazioni vediamo CIG e mobilità in deroga 2016 rifinanziate.

5) l’aumento del finanziamento destinato al pagamento della CIGS per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia, la cui domanda presentata nel 2015 non ha potuto trovare accoglimento per insufficienza delle risorse a suo tempo stanziate.

6) la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate. La prestazione può essere concessa, per non più di 12 mesi. Per accedere alla misura le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso. La misura è concessa entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro. Per maggiori informazioni vediamo la cassa integrazione ampliata nelle aree di crisi.

Inizio sospensione lavoratori CIGS entro 30 giorni (e non decorsi 30 giorni). E’ stata prevista la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa concordata tra le parti (datoriale e sindacale), per cui si richiede l’intervento salariale straordinario, avrà inizio entro i trenta giorni successivi a quello di presentazione della domanda. In precedenza, per sospendere i lavoratori bisognava attendere 30 giorni di decorrenza rispetto alla domanda di CIGS. Con l’entrata in vigore del Decreto correttivo del Jobs Act non occorre più attendere trenta giorni (decorrenti dalla data di inoltro dell’istanza) per porre in cassa i lavoratori. In sostanza, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa riguardo ai lavoratori per i quali è stato chiesto l’intervento della cassa integrazione straordinaria potrà essere realizzato dal giorno successivo a quello di invio dell’istanza. Quindi un arco temporale decisamente meno rigido rispetto al passato.

Le modifiche alla normativa sui disabili e al Decreto legislativo n. 151 del 2015

Vengono disposte le seguenti modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità:

a) la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento;

b) si lega l’importo delle sanzioni di cui all’articolo 15 della legge n. 68 del 1999 (relative alla violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d’obbligo) alla misura del contributo esonerativo previsto dall’articolo 5, comma 3-bis, della medesima legge;

c) si chiarisce che per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffida, che in tal caso dispone, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti;

d) si prevede che gli importi delle sanzioni amministrative di cui articolo 15, comma 1, (violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo) sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La modifica all’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controlli a distanza è conseguente all’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, le cui sedi territoriali subentrano nelle funzioni già esercitate dalle Direzioni territoriali del lavoro. In particolare, si chiarisce che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato, qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato.

In ogni caso, si chiarisce che i provvedimenti autorizzatori adottati dall’Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico. Ciò deriva dal fatto che i provvedimenti autorizzatori sono adottati tanto dalle sedi territoriali, quanto, a scelta delle imprese che hanno unità produttive dislocate in più ambiti territoriali, dalla sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Pertanto, mentre per i provvedimenti delle sedi territoriali, si potrebbe ipotizzare un ricorso alla sede centrale, nei confronti dei provvedimenti di quest’ultima non è possibile individuare un superiore gerarchico. Infatti, il rapporto che lega l’Ispettorato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali si qualifica come rapporto di vigilanza e non gerarchico.

Modifiche alla normativa sulla convalida delle dimissioni online

Le modifiche alla disciplina delle dimissioni hanno lo scopo di chiarire che la procedura in materia di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, così come la precedente procedura disciplinata dalla legge n. 92 del 2012, non trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Quindi c’è l’esclusione del personale delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, dalla procedura on-line prevista dall’art. 26 del decreto legislativo n. 151/2001 e dal modello approvato con il D.M. 15 dicembre 2015. Tale esclusione era già stata prevista, in via amministrativa, dalla circolare n. 12 del 4 marzo 2016.

Consulenti del lavoro possono inviare le dimissioni telematiche. L’altra novità che di estendere ai consulenti del lavoro e alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro la possibilità di assistere il lavoratore nell’inoltro delle dimissioni per via telematica. Resta da chiarire se i Consulenti del lavoro possono inviare come intermediari le dimissioni telematiche dai propri studi oppure è prevista altra procedura.

Nessuna previsione legislativa è stata introdotta per le dimissioni per fatti concludenti ossia quando il lavoratore abbandona il posto di lavoro. In questo caso, purtroppo, il datore di lavoro è costretto a licenziare il lavoratore assente ingiustificato e la conseguenza è nel pagamento da parte datoriale del ticket licenziamento e nel diritto alla percezione della Naspi da parte del lavoratore.

Nuove sedi per l’Ispettorato nazionale del lavoro

La modifica al decreto legislativo n. 149 del 2015 consente, almeno nella fase di avvio, l’allocazione della sede dell’Ispettorato presso un immobile in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali seppure non di proprietà dello stesso. La modifica consente, inoltre, in prospettiva, all’Ispettorato di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione della propria sede centrale.

ISFOL diventa INAPP. E’ stato previsto, poi, che l’ISFOL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cambi denominazione e assuma quella di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), maggiormente corrispondente ai compiti di monitoraggio e valutazione svolti dall’Istituto. Sempre con riferimento all’ISFOL si sopprime il «ruolo ad esaurimento» previsto per i dipendenti ISFOL che transitano nei ruoli ANPAL, al fine di evitare che i lavoratori possano vedere pregiudicate le loro prospettive di carriera, in particolare la partecipazione alle procedure per ottenere un superiore inquadramento.

All’ANPAL il coordinamento dei programmi formativi. Relativamente al decreto legislativo n. 150 del 2015, con riferimento alle funzioni attribuite all’ANPAL, vengono chiariti quali sono i servizi per il lavoro che rientrano nelle competenze dell’ANPAL, tramite il rinvio ai servizi e alle misure di politica attiva elencate nell’articolo 18 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, e viene specificato che spetta all’ANPAL lo svolgimento delle attività già in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

30 milioni di euro ai Centri per l’Impiego. Da ultimo, si modifica l’articolo 118 della legge n. 388 del 2000 al fine di prevede espressamente la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di revocare l’autorizzazione all’attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua e di disporne il commissariamento qualora vengono meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. Inoltre, per l’anno 2016 viene aumentato di 30 milioni lo stanziamento (già previsto in 140 milioni) per il funzionamento dei centri per l’impiego.

Infine, per l’anno scolastico 2016/2017 si consente l’utilizzo delle risorse già destinate all’anno scolastico 2015/2016 e non utilizzate, potenziando così la sperimentazione dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola lavoro.

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