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Detrazione fiscale del 36% per l’acquisto o la realizzazione del box auto

Per l’acquisto o la costruzione di box auto di pertinenza dell’abitazione principale l’Agenzia delle Entrate permette la detrazione del 36% dei costi sostenuti, certificati dal costruttore o dalla cooperativa.
A cura di Antonio Barbato
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detrazione box auto

L’Agenzia delle Entrate, tra le tante agevolazioni fiscali, ha previsto la possibilità di usufruire di alcune detrazioni del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nei limiti di spesa tra tutte le detrazioni del 36% di 48.000 euro e con ripartizione della detrazione in dieci anni. Queste agevolazioni riguardano gli interventi di manutenzione, di risanamento, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle parti comuni, gli interventi destinati all’eliminazione di barriere architettoniche, ecc. Oltre a questi interventi, vi è anche la detrazione del 36% per acquisto di box auto o per la realizzazione di un box auto di nuova costruzione, realizzazione di autorimesse. In questo caso, pertanto l’intervento del Fisco agevola le pertinenze.

Infatti, per usufruire della detrazione nella misura del 36% della spesa sostenuta è necessario che il box auto o il garage sia di pertinenza dell’abitazione principale, anche a proprietà comune. Questa è una condizione essenziale. Si ricorda che la detrazione fiscale riguarda la riduzione dell’imposta Irpef a debito, non di un rimborso fiscale, vale a dire che non si avrà diritto ad un credito Irpef.

La detrazione 36% per la realizzazione di box auto o di autorimesse spetta sull’ammontare della spesa sostenuta che deve essere certificata dall’impresa costruttrice o dalla cooperativa alla quale vi siete affidati per la costruzione.

La detrazione 36% per l’acquisto di un box auto spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione del box e devono risultare comprovate da una apposita attestazione rilasciata dal venditore del box. In questo caso è consentito inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara anche successivamente alla data di inizio dei lavori, purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione (es. anno d’imposta 2010, termine per la presentazione del 730, 31 maggio 2011).

Le spese agevolabili, come negli altri casi di detrazioni del 36%, riguardano le spese di progettazione, esecuzione dei lavori, spese per le relazioni di conformità, le spese relative alle prestazioni professionali richieste per la realizzazione, l’Iva, l’imposta di bollo ed i diritti pagati per concessioni, autorizzazioni, denuncie di inizio lavori.

Casi particolari

Nel caso di acquisto contemporaneo di casa e box con un unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza, la detrazione del 36% spetta solo per le spese di realizzazione del box pertinenziale.

Nel caso di stipula di un preliminare per assegnazione o vendita di abitazione e box pertinenziale in corso di costruzione la detrazione è ammessa per le spese di realizzazione del box e compete anche all’acquirente, a condizione che sia stato stipulato in compromesso di vendita dal quale risulta che il box auto è una pertinenza dell’abitazione.

Anche nel caso in cui l’atto definitivo di acquisto del box pertinenziale sia stato stipulato dopo il versamento di eventuali acconti, compete la detrazione in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico fino a concorrenza del  costo di costruzione del box auto dichiarato dall’impresa costruttrice. La condizione anche in questo caso è che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti il vincolo pertinenziale.

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