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Detrazione IVA sugli acquisti con termini ridotti

La detrazione IVA sugli acquisti con termini ridotti: il diritto alla detrazione potrà farsi valere entro la data ultima di presentazione della Dichiarazione Iva alla quale si riferisce la fattura e l’Iva si divenuta esigibile e non più entro la dichiarazione Iva dei due anni successivi. La regola vale per le fatture emesse dopo il 1 gennaio 2017 (termine 30 aprile 2018) ed ha effetto dal 2018 in poi. Di conseguenza cambiano anche gli adempimenti contabili per annotare le fatture. Vediamo nello specifico cosa dice la nuova normativa e quali sono le differenze rispetto al passato.
A cura di Antonio Barbato
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detrazione iva termini ridotti

Nuove regole per la detrazione dell’Iva a partire da quest’anno: è stato, infatti, ridotto l’orizzonte temporale entro il quale un soggetto può godere della detrazione dell’IVA e di conseguenza sono stati modificati gli adempimenti contabili per la registrazione delle fatture di acquisto.

Nonostante le modifiche legislative siano state introdotte lo scorso anno è solo dal 2018 che le conseguenze di tali modifiche avranno effetto.

In merito, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n.1 del 17/01/2018 ha fornito chiarimenti ed indicazioni circa “la disciplina della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017”.

Il decreto legge di cui sopra, detto anche Manovra correttiva, ha infatti introdotto novità rilevanti in tema di detrazione Iva andando a modificare il comma 1 dell’art. 19 del D.P.R 633/72. La modifica ha riguardato il termine entro il quale i soggetti passivi di imposta possono detrarre l’IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati.

Se, infatti, fino allo scorso anno la detrazione dell’imposta poteva essere esercitata entro il secondo anno successivo a quello in cui l’imposta era divenuta esigibile, con le modifiche apportate del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 i tempi per esercitare la detrazione sono stati ridotti.

Il diritto alla detrazione può infatti “essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

La Manovra correttiva ha anche introdotto modifiche relative agli adempimenti contabili. Attraverso una modifica dell’art. 25 comma 1 D.P.R. 633/72 si è modificato il termine ultimo entro il quale annotare le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e importati dal soggetto passivo.

È stato infatti stabilito che la fattura va annotata in un “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Queste nuove regole relative alla detrazione dell’IVA e alla registrazione delle fatture e bollette doganali si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

Vediamo più nel dettaglio queste nuove disposizioni.

Detrazione Iva: nuovo termine

Come già detto, con la Manovra correttiva sono stati modificati i termini entro cui:

  • esercitare il diritto alla detrazione Iva (art. 19 DPR 633/72);
  • registrare le fatture d'acquisto (art. 25 DPR 633/72).

Essenzialmente il diritto alla detrazione nasce “quando l’imposta detraibile diventa esigibile”, cioè nel momento in cui si verifica il “fatto generatore dell’imposta”, vale a dire quando l'operazione si considera effettuata ai fini Iva. Tale momento differisce che si tratti di cessioni di beni o di prestazione di servizi, infatti:

  • le cessioni di beni, si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
  • le prestazioni di servizi, invece, si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Tuttavia se anteriormente sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Inoltre il diritto alla detrazione dell’Iva è subordinato anche all’inerenza dell’acquisto effettuato dal soggetto passivo Iva e al possesso della fattura da parte dello stesso.

Le nuove disposizioni in materia di detrazione Iva si applicano a partire dal 1° gennaio 2017 e produrranno effetti in questo 2018.

Detrazione Iva fino al 2016. Fino al 31 dicembre 2016, la disciplina previgente stabiliva che “il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Quindi il soggetto passivo Iva poteva esercitare il suo diritto alla detrazione Iva oltre che al momento dell’effettiva esigibilità dell’imposta anche e nel limite massimo della dichiarazione Iva del secondo anno successivo a quando l’imposta è divenuta esigibile e, la registrazione dei documenti contabili doveva avvenire “anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta”.

In pratica per un bene acquistato nel 2015 per il quale si è ricevuta fattura sempre nello stesso anno, il soggetto IVA poteva esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta al più tardi nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2017.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tali disposizioni restano valide per la detrazione dell’imposta relativa ad operazioni la cui esigibilità è sorta entro il 31 dicembre 2016, anche se le relative fatture siano ricevute successivamente.

Nuove regole per la detrazione Iva

Ad oggi, con le modifiche apportate dal D.L. 50 all’art.19 comma 1 D.P.R. 633/72 il termine entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni di beni sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Non cambiano, invece, le regole relative alla nascita del diritto alla detrazione. La modifica, infatti, riguarda essenzialmente la riduzione del tempo entro il quale il soggetto passivo può detrarre l’IVA, non più fissato ai due anni successivi all’esigibilità ma al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Detrazione Iva 2017. Quindi, dato che per l’Iva del 2017 la dichiarazione Iva va presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitata al più tardi entro il termine del 30 aprile.

Detrazione Iva: regole contabili

Con il decreto legge n.50 del 2017 si sono andate a modificare anche le modalità operative per le registrazioni contabili delle fatture d’acquisto. Il decreto ha modificato infatti il comma 1 dell’art. 25 DPR 633/72 che nella nuova formulazione prevede che la fattura debba essere annotata “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Quindi dato che il diritto alla detrazione va esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono due requisiti cioè che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d’imposta sia in possesso della fattura o di un documento equivalente, previa registrazione della fattura, il soggetto ha diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta.

Come registrare una fattura. In pratica ai fini della detrazione IVA, una fattura di acquisto ricevuta nel 2018 anche se relativa, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017 potrà essere registrata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018.

Fatture registrate oltre l’anno. Qualora la registrazione contabile di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, questo per evidenziare che l’imposta non inclusa nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 concorre in realtà alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018.

Fatture ricevute oltre l’anno. Qualora una fattura relativa ad un acquisto effettuato nel 2017 sia ricevuta nel 2018 si potrà provvedere ad annotare la stessa nel 2018 e l’Iva potrà essere detratta secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche del 2018 stesso.

Inoltre la detrazione dovrà essere esercitata alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l’imposta medesima è divenuta esigibile. Ad esempio se il soggetto opera per un anno con una certa percentuale di pro rata di detraibilità le fatture relative a quell’anno seguiranno le regole di detrazione del pro rata vigente nell’anno a cui si riferiscono.

Nuove regole di detrazione Iva: decorrenza

Le nuove regole di detrazione Iva introdotte con le dal decreto legge n.50 del 2017 “si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017”.

Operativamente va detto che le nuove regole si applicano qualora le fatture e le bollette doganali siano emesse dal 1° gennaio 2017 se le stesse sono relative ad operazioni effettuate da tale data in poi e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile sempre entro la stessa data.

Qualora ciò non avvenga e quindi le fatture o le bollette doganali siano emesse prima del 1 gennaio 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per gli anni passati in relazione agli acquisti di beni e di servizi e per le importazioni di beni effettuati, e per i quali l’imposta sia divenuta esigibile, anteriormente al 1° gennaio 2017.

Quindi per l’imposta divenuta esigibile prima del 2017, resta il diritto alla detrazione che il contribuente abbia legittimamente maturato, al massimo, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile.

Ad esempio un acquisto effettuato nel 2016 ha come termine ultimo entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta fissato al 30 aprile 2019.

Mentre secondo la nuova normativa un acquisto effettuato nel 2017 con Iva divenuta esigibile dopo tale data, ha diritto alla detrazione entro il 30 aprile 2018, cioè entro la data ultima di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno a cui si riferisce.

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