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Detrazioni fiscali del 36% e del 55%: la ritenuta sui bonifici ridotta al 4%

La ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici destinati alle imprese esecutrici dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica agevolati, viene ridotta dalla Manovra correttiva al 4%. La operano banche e poste.
A cura di Antonio Barbato
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manovra correttiva

Dalla Manovra correttiva 2011, il Decreto Legge n. 98/2011, arriva una importante novità riguardante i bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per beneficiare della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica: la ritenuta sui bonifici passa dal 10 per cento al 4 per cento.

Il comma 8 dell’art. 23 infatti prevede la riduzione della ritenuta al 4% con lo scopo di “minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta”.

La ritenuta d’acconto passa dal 10% al 4%

Si tratta della ritenuta d’acconto introdotta dal Decreto Legge n. 78/2010, con effetto dal 1 luglio 2010. Una ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari che ricevono l’accredito dei pagamenti. Si tratta delle imprese che effettuano la ristrutturazione o l’intervento di riqualificazione energetica, che all’atto della ricezione del pagamento, si vedono decurtate dalla banca o dalle Poste Italiane il 10% (ora il 4%) a titolo di acconto d’imposta.

Il provvedimento è stato attuato anche per venire incontro alle esigenze di liquidità delle imprese esecutrici dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica, le quali si vedevano decurtato l’importo del bonifico del 10%, poi versato al Fisco dalle banche o dalle Poste Italiane. In questo modo, l’acconto d’imposta sarà solo del 4%.

Le banche e le Poste italiane sono infatti tenute a trattenere questa ritenuta d’acconto al momento della disposizione del bonifico da parte del contribuente, che è il soggetto che richiede di poter beneficiare delle detrazioni del 36% e del 55%, in favore dell’impresa che ha effettuato i lavori di ristrutturazione o riqualificazione energetica. La ritenuta è a titolo di acconto delle imposte che deve al Fisco quest’ultima, l’impresa destinataria del bonifico.

La ritenuta del 4% sarà operata a decorrere dal 6 luglio 2011. La ritenuta non si applica sull’Iva, come disposto dalla circolare n. 40/E del 2010. E per i condomini in caso di lavori condominiali per i quali si richiede la detrazione del 36% ne consegue che viene esclusa la ritenuta del 4% all’impresa, operata dal condominio come sostituto d’imposta, sui contratti d’appalto di opere e servizi. Si tratta della ritenuta prevista dall’art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973. In questo caso è da applicare solo  la ritenuta, ora del 4%, sui bonifici da parte delle banche o delle Poste italiane all’atto del bonifico del condominio all’impresa.

Le banche e le poste italiane sono tenute ad osservare la procedura prevista con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010 e cioè che all’atto dell’accredito sul conto corrente dell’impresa esecutrice dei lavori le banche e le Poste Italiane Spa sono tenute ad effettuare i seguenti adempimenti:

  • Trattenere la ritenuta d’acconto e versarla con il modello F24 ed il codice tributo 1039;
  • Certificare entro il 28 febbraio dell’anno successivo al beneficiario (l’impresa esecutrice), l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
  • Indicare nel modello 770 i dati relativi al beneficiario, le somme accreditate e le ritenute operate.

Gli adempimenti riguardano le banche e le Poste Italiane Spa, pertanto non incidono né sul contribuente beneficiario delle detrazioni fiscali, né sull’impresa esecutrice dei lavori destinataria del bonifico.

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