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Ecotassa 2019 lista auto: fino a 2.500 euro all’immatricolazione

Auto diesel, benzina, berlina o SUV, per tutti i veicoli categoria M1, immatricolati dal 1 marzo 2019, con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km, si paga un Ecotassa da 1.100 a 2.500 euro, una tantum all’immatricolazione. Ecco la lista auto, l’elenco delle auto escluse, tutte le informazioni della normativa su come e quando si paga. L’ecotassa non è dovuta sulle auto usate, sulle moto e sulle auto acquistate da società. Ecco tutte le informazioni.
A cura di Antonio Barbato
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Ecotassa lista auto usate

Per scoraggiare l’acquisto di auto inquinanti, la legge di Bilancio in opposto agli incentivi auto 2019, ha previsto misure disincentivanti all’acquisto di auto le cui emissioni superino determinate soglie di CO2. Viene infatti istituita l’Ecotassa 2019, un importo, una tantum da pagare all'immatricolazione, da 1.100 a 2.500 euro per l’acquisito o la locazione finanziaria di tali veicoli. Non è dovuta per le auto usate o immatricolate prima del 1 marzo 2019.

Che siano auto diesel, a benzina, berline o SUV, va detto che non conta la cilindrata.

L’ecotassa è un’imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, introdotta, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021. E pertanto in base a questi parametri è possibile individuare l’elenco completo delle auto penalizzate dall’ecotassa.

Tale tassa è a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km. Sarà tra l’altro obbligato al pagamento dell’ecotassa anche chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.

L’acquisto o anche la locazione finanziaria, nonché l’immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell’arco temporale fissato dal comma 1042, cioè dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021.

Ecotassa 2019: lista auto

 

Ecco l’elenco non esaustivo delle auto che superano i parametri di legge per i quali scatta il pagamento dell'Ecotassa all'immatricolazione:

 

Alfa Romeo 4C 1750, Giulia, Giulietta e Stelvio 

Aston Martin DB11, Rapide S e V8 Vantage 

Audi A6 allroad, R8, RS3/4/5/6/7, S1/3/4/5/6/7, SQ5/7, TT, Q7 e Q8 

Bentley Bentayga, Continental GT e Flying 

BMW 335d, 340i, 435d, 440i, 540i, 640d, 640i, 650i, 740Ld, 750d, M1/2/4/5/6 e X3/4/5/6/7 

Cadillac ATS, CT6, XT5, CTS e Escalade 

Chevrolet Camaro, Corvette e Edition 

Citroen SpaceTourer 

Cupra Ateca 

DR dr Evo5, dr3, dr4, dr6, 

Ferrari 488 GTB e Spider, 812, F12, GT4 Lusso, Portofino e LaFerrari 

Fiat 500L, Doblò, QUBO e Tipo 

Ford Edge, Focus, Kuga, Mondeo e Mustang 

Honda Civic, CR-V e NSX 

Hyundai i30, Santa Fe e Tucson 

Infiniti Q30, Q50, QX70 e Q60 

Jaguar E-pace, F-pace, F-type, XE, XF e XJ 

Jeep Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Renegade e Wrangler 

KIA Optima, Sportage e Stinger 

Lamborghini Aventador, Huracàn e Urus 

Land Rover Evoque, Discovery e Range Rover

Lexus LC, RC e LS 

LOTUS Elise, Evora e Exige 

Mahindra XUV500 

Maserati Ghilbi, Levante, Quattroporte, 

Mazda CX-5 

McLaren 540C, 570GT, 570S e 720S 

Mercedes Classe B/C/E/G, GLA, GLC, GLE, GLS, CLA, GT, Maybach, S350/400/450/560/600/63/65, SL,  SLC, V200 e V250

Mitsubishi Outlander e Pajero

Nissan 370Z e GT-R

Opel Combo, Insignia, Mokka e Zafira

Peugeot Traveller BlueHDi

Porsche Macan, 718 Cayman, 911, Cayenne e Panamera

Renault Koleos e Mégane

Seat Leon

Skoda Superb

Ssangyong Korando e Rexton

Subaru Forester, Levorg e Outback

Suzuki Jimny

Toyota GT86 e Land Cruiser

Volkswagen Multivan e Touareg

Volvo S90, V60, V90, XC40, XC60 e XC90

L’ecotassa è dovuta sulle auto sopra elencate acquistate o immatricolate dopo il 1 marzo 2019. E l’importo dipende dal superamento dei parametri, che ora vedremo.

 

Ecotassa: auto usate escluse

Prima di entrare nel merito, è bene precisare una cosa importantissima: L’ecotassa, cioè la tassa da pagare all’atto dell’immatricolazione in Italia di un veicolo nuovo (o anche già immatricolato in altro Stato) che superi determinati limiti di emissioni di CO2 non si applica alle auto usate e a quelle già immatricolate prima del 1 marzo 2019.

Quindi nessuna nuova tassa è stata introdotta per i veicoli già in circolazione, bensì l’ecotassa è dovuta solo per le nuove vetture le cui emissioni di anidride carbonica superino i 160 g/km.

Ecotassa 2019: importi da pagare

L’ecotassa si applica solo alle auto nuove e non è legata al prezzo d’acquisto del veicolo. L’importo dell’ecotassa dipende piuttosto all’impatto ambientale che il veicolo ha.

L’importo va pagato una sola volta, alla prima immatricolazione in Italia del veicolo nuovo.

Il comma 1043 dell’art.1 Legge di Bilancio 2019 stabilisce che: “L’imposta di cui al comma 1042 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato”. Quindi, anche se un veicolo è già immatricolato in un altro Stato, quando avviene l’immatricolazione in Italia va pagata l’ecotassa.

Come stabilito dalla legge di Bilancio 2019 al comma 1042, per chi dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 202 acquista o prende in locazione finanziaria, e quindi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, sarà tenuto al pagamento di un’imposta, l’ecotassa appunto, parametrata ai grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro che superino la soglia di 160 CO2 g/km.

L’importo dell’ecotassa varia, infatti, al variare delle soglie di CO2 emesse. È il comma 1042 della Legge di Bilancio 2019 a stabilire tali importi, nello specifico si pagheranno:

  • 1.100 euro dai 161 ai 175 g/km;
  • 1.600 euro da 176 ai 200 g/km,
  • 2.000 euro dai 201 ai 250 g/km,
  • 2.500 euro dai 250 g/km in su.

Il comma 1046 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020, il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo, sia quello relativo al ciclo di prova NEDC (New European Driving Cycle), ossia il vecchio sistema di calcolo delle emissioni.

Ecotassa: quando pagare? Una tantum all’immatricolazione

Una volta chiarito quale è l’importo da pagare in base ai grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro che superino la soglia di 160 CO2 g/km, va chiarito quando avviene il momento del pagamento.

Ebbene, secondo la norma, l’importo va pagato una sola volta, alla prima immatricolazione in Italia del veicolo nuovo. E pertanto le auto che superano le soglie, essendo dovuta l’Ecotassa, avranno un costo di acquisto più elevato.

Conta la data di immatricolazione. Ai fini dell’imposta, l’acquisto (anche in locazione finanziaria) e l’immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell’arco temporale individuato dal comma 1042 della legge; di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell’imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019.

Ecotassa 2019: chi paga

Il comma 1045 della Legge di Bilancio 2019, stabilisce che: “L’imposta di cui al comma 1042 è versata, dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi”.

Quindi paga l’ecotassa l’acquirente del veicolo o chi ne richiede l’immatricolazione.

In caso di accertamento, riscossione e contenzioso si applicano le norme relative alle imposte sui redditi.

Tuttavia, con la Risoluzione 32/E del 2019, si è chiarito che il soggetto passivo dell’ecotassa è l’acquirente del veicolo le cui emissioni rientrano nei parametri indicati dal riportato comma 1042. Mentre in merito alle modalità di versamento dell’ecotassa può essere effettuato, oltre che dal soggetto passivo cioè l’acquirente del veicolo, anche da “chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente” quindi ad esempio il concessionario.

Tuttavia, essendo l’acquirente il soggetto passivo d’imposta sarà suo onere richiedere a chi in suo nome e per suo conto ha pagato l’ecotassa, la documentazione che ne attesti il pagamento.

Ecotassa: documentazione da conservare

Per far fronte ad eventuali controlli circa il pagamento dell’ecotassa ed anche per dimostrare che l’acquisto del veicolo sia avvenuto in data precedente al 1° marzo 2019 l’acquirente deve conservare qualunque contratto e/o documento che contenga gli elementi costitutivi del negozio traslativo della proprietà del veicolo; ai fini dell’individuazione della data di acquisto, quindi, occorrerà tener conto di tutte le clausole e delle eventuali condizioni ivi indicate.

Ecotassa: Veicoli esclusi

L’ecotassa, a norma del comma 1044 Legge di bilancio 2019 “non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007” e cioè:

Veicoli per uso speciale: veicoli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle.

Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all’alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature: posti a sedere e tavolo, cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili, L 263/64 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.10.2007, attrezzatura di cucina, armadi o ripostigli. Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo amovibile.

Con «veicoli blindati» s’intendono veicoli destinati alla protezione delle persone e/o delle merci trasportate e conformi ai requisiti relativi alle carrozzerie a prova di proiettile.

Con «ambulanze» s’intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto di feriti o ammalati gravi e dotati di apposite attrezzature speciali.

Con «autofunebri» s’intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto delle salme, dotati di apposite attrezzature speciali.

Con «veicoli con accesso per sedie a rotelle» s’intendono veicoli della categoria M1 costruiti o trasformati in modo specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle, durante il trasposto su strada.

«Caravan», (norma ISO 3833:77, termine n. 3.2.1.3).

Con «gru mobili» s’intendono veicoli per uso speciale della categoria N3, non equipaggiati per il trasporto di merci, muniti di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm.

Con “altri veicoli per uso speciale”, s’intendono i veicoli specificati al precedente punto 5, ad eccezione di quelli menzionati ai punti da 5.1. a 5.6. I codici pertinenti dei «veicoli per uso speciale» sono definiti al punto 5 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati”.

 

Ecotassa non dovuta dalle società

 

Ora vediamo cosa succede in termini di ecotassa per veicoli intestati a società.

Per le vetture intestate ai costruttori stessi cioè le c.d. company car, ossia veicoli utilizzati dalla medesima impresa costruttrice, l’ecotassa non va pagata in quanto manca uno dei due presupposti cioè l’acquisto previsti dalla legge.

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