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Festività nazionali, infrasettimanali e soppresse in busta paga

Il lavoratore ha diritto ad assentarsi per dei giorni festivi retribuiti stabiliti dalla legge (25 aprile Festa della liberazione, 1 maggio Festa dei lavoratori, 2 giugno Festa della Repubblica, Capodanno, Epifania, Pasqua, Natale, Santo Stefano, ecc.). Vediamo quanto spetta in busta paga per le festività nazionali civili e religiose, infrasettimanali e soppresse, anche nel caso di lavoro festivo, durante le altre assenze da lavoro, ivi compreso per i lavoratori in cassa integrazione.
A cura di Antonio Barbato
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festività civili religiose soppresse

La legge italiana prevede il diritto dei lavoratori a godere di alcuni giorni di assenza retribuita segnati in rosso sul calendario. Si tratta delle festività nazionali e infrasettimanali. Per tali festività, così come anche per le festività soppresse, ai lavoratori spetta il diritto ad assentarsi dal lavoro ed al pagamento della retribuzione. E quando si lavora durante la festività si ha diritto al pagamento della retribuzione con maggiorazione prevista nel CCNL per i lavoro festivo.

In generale, il lavoratore subordinato nell’esercizio della propria attività lavorativa deve rispettare un orario di lavoro, che è l’unità di tempo considerata in ciascun giornata di lavoro per commisurare sia la durata della prestazione lavorativa, sia la retribuzione dovuta al lavoratore da parte del datore di lavoro. Durante l’anno, il lavoratore ha diritto a delle sospensioni dal rapporto lavoro. Oltre al riposo giornaliero, settimanale, alle ferie, al lavoratore spetta la sospensione dal lavoro anche in occasione delle festività nazionali, civili e religiose.

Come detto, il lavoratore durante le ricorrenze festive, ha diritto ad astenersi dal lavoro ed a ricevere la retribuzione. Per esigenze aziendali, il lavoratore può essere chiamato dal datore di lavoro a prestare l’attività lavorativa, in tal caso si parla di lavoro festivo, che deve essere retribuito con una retribuzione giornaliera comprensiva di una maggiorazione, stabilita dai  contratti collettivi, i CCNL.

Quali sono le festività nazionali e infrasettimanali

Nell’arco dell’anno sono considerate giornate festive, oltre alle domeniche (riposo settimanale), anche le festività nazionali e infrasettimanali. Esse sono individuate dalla legge o stabilite nel contratto collettivo.

Le festività nazionali e infrasettimanali sono individuate dalla Legge 27 maggio 1949 n. 260, dalla Legge 5 marzo 1977 n. 54 e dal D.P.R. 28 dicembre 195 n. 792. Durante queste giornate al lavoratore spetta l’astensione dal lavoro.

Le festività nazionali sono:

  • 25 aprile (ricorrenza della Liberazione);
  • 1° maggio (festa del lavoro);
  • 2 giugno (fondazione della Repubblica);

Le festività infrasettimanali sono:

  • Primo giorno dell’anno (capodanno, 1 gennaio);
  • Il giorno dell’Epifania (6 gennaio);
  • Il giorno di lunedì dopo Pasqua (c.d. pasquetta);
  • Il giorno dell’Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto, c.d. ferragosto);
  • Il giorno di Ognissanti (1 novembre);
  • Il giorno dell’Immacolata Concezione (8 dicembre);
  • Il giorno di Santo Stefano (26 dicembre).

Oltre alle festività nazionali e infrasettimanali, i contratti collettivi considerano come festività anche il giorno del Santo Patrono del comune in cui è ubicata l’unità lavorativa (Es. San Gennaro a Napoli). Per i lavoratori che lavorano nel Comune di Roma, il giorno del Santo Patrono ricorre il 29 giugno (Santi Apostoli Pietro e Paolo). Speciali disposizioni sono previste anche per i lavoratori ebrei.

Festività del 17 marzo. Si tratta di un giorno festivo istituito per i festeggiamenti del 150° anniversario dall’Unità d’Italia e riguardava il solo anno 2011 nel quale sono trasferiti al 17 marzo i trattamenti della festività del 4 novembre, che viene trattata in maniera differente nei vari settori.

Festività del 4 novembre. La festa dell’Unità nazionale del 4 novembre non è più un giorno festivo dal 1977 ma in alcuni casi il 4 novembre viene retribuito come una giornata aggiuntiva (o ore aggiuntive retribuite), ossia con la retribuzione spettante per le giornate festive cadenti di domenica. Ma è previsto un rinvio alla contrattazione collettiva, quindi i contratti collettivi CCNL possono prevedere diversamente, infatti in altri casi vengono riconosciuti dei permessi retribuiti, mente per i dipendenti di regioni e enti locali dà diritto ad un giorno di ferie in più. Per maggiori informazioni vediamo la festività del 4 novembre in busta paga.

Quanto spetta in busta paga: La retribuzione della festività non lavorate

Esiste una sostanziale differenza tra la retribuzione spettante al lavoratore per il giorno di festività, cioè quando il lavoratore fruisca dell’astensione dal lavoro, e quindi gode di un giorno festivo non lavorato, rispetto alla retribuzione spettante quando il lavoratore è chiamato a lavorare nel giorno dedicato alla festività, e quindi il lavoratore svolge un lavoro festivo.

Calcolo retribuzione giorno festivo non lavorato.  La retribuzione per il giorno di festività non lavorato, e quindi goduto come riposo, è calcolata in maniera differente tra i lavoratori retribuiti in maniera fissa e quelli retribuiti invece ad ore in busta paga.

Ai lavoratori retribuiti in maniera fissa (impiegati), spetta la normale retribuzione. Di fatto la retribuzione mensile rimane inalterata, in quanto calcolata su tutte le giornate lavorative del mese, e la festività retribuita come un giorno lavorato, quindi non riduce il numero di giorni retribuiti. La retribuzione è quella globale di fatto, vale a dire tutti gli elementi retributivi percepiti con continuità nel tempo.

Ai lavoratori che sono retribuiti ad ore (operai), spetta per la giornata di festività la retribuzione  normale giornaliera (globale di fatto), compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad un sesto dell’orario settimanale di lavoro.

Per le festività infrasettimanali, il compenso spetta indipendentemente dal fatto che tali giornate lavorative siano lavorate o meno e che in tali giorni cada la giornata di riposo. E non esiste distinzione tra lavoratori retribuiti in misura fissa e quelli retribuiti ad ore.

Non essendoci nel nostro ordinamento una nozione legale di retribuzione, generale e onnicomprensiva, ai contratti collettivi, all’accordo tra le parti, individuale o collettivo, è data la possibilità di modificare la base di calcolo della retribuzione della festività retribuita.

Lavoro festivo: quando spetta in busta paga se si lavora durante la festività

Rispetto alla normale fruizione della giornata di riposo per la ricorrenza festiva, c’è la possibilità che il lavoratore per esigenze aziendali sia chiamato ad effettuare una giornata lavorativa durante il giorno di festività. Si parla in questo caso di lavoro festivo.

Se il lavoratore effettua una giornata di lavoro durante il giorno di festività e che quindi presta lavoro festivo, ha diritto ad una retribuzione maggiorata per il lavoro prestato. Si tratta della retribuzione per la festività lavorata prevista dal contratto collettivo. La maggiorazione spesso consiste una percentuale che aumenta la retribuzione giornaliera o oraria spettante (es. nel CCNL Commercio è del 30%).

Per i lavoratori retribuiti in maniera fissa (impiegati), il lavoro festivo viene retribuito con una quota giornaliera di retribuzione (un giorno di lavoro pagato) con la maggiorazione per il lavoro festivo. Mentre per i lavoratori retribuiti ad ore di lavoro effettuate (operai), vengono corrisposte le quote di retribuzione oraria con la maggiorazione per il lavoro festivo (cioè le ore lavorate pagate con la percentuale di maggiorazione).

E' bene quindi controllare il proprio contratto collettivo (CCNL) applicato dal datore di lavoro per individuare la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo spettante che sarà poi retribuita in busta paga.

Il patto di conglobamento. Anche per il compenso per le festività è ammesso il c.d. patto di conglobamento, vale a dire l’inclusione nei compensi corrisposti, in maniera unitaria, di tutte le altre retribuzioni previste dalla legge o dal contratto collettivo oltre a quella ordinaria, cioè la tredicesima, le ferie e appunto le festività. E’ necessario che siano specificati nel compenso stabilito (e indicato in busta paga) le varie voci di retribuzione, altrimenti si ha la presunzione che il compenso riconosciuto al lavoratore sia riferito solo alla prestazione retribuita ordinaria.

Festività cadente di sabato o domenica

Le giornate festive retribuite per legge possono cadere anche di sabato o domenica o durante le assenze da lavoro come i giorni di ferie, permessi, malattia, maternità, CIG. Vediamo cosa succede in questi casi.

Quando la festività è cadente di domenica, i lavoratori retribuiti in maniera fissa (cioè a giorni) hanno diritto ad una quota aggiuntiva di retribuzione (vale a dire ad una giornata pagata in più, 1/26 della retribuzione mensile). Questa criterio di calcolo della retribuzione per le festività nazionali è stabilito dalla legge.

Per le altre festività quelle infrasettimanali (es. capodanno, epifania, pasquetta), normalmente l’estensione del trattamento retributivo è prevista dal contratto collettivo CCNL stipulato per ogni categoria di lavoratori e quindi anche queste festività godono dello stesso trattamento economico delle festività nazionali.

Quando la festività coincide con il sabato non spetta al lavoratore retribuiti in maniera fissa (impiegati) alcuna quota aggiuntiva (una giornata pagata in più), salvo diversa ed espressa previsione contrattuale. Questo vale anche per le aziende che effettuano la settimana corta, vale a dire con un orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì e che quindi hanno il sabato non lavorativo.

Agli operai, qualsiasi sia l'orario di lavoro, spetta una giornata pagata in più per le festività coincidenti con il sabato.

Festività durante le assenza da lavoro

Vediamo il rapporto tra le festività nazionali e infrasettimanali e le assenze da lavoro per CIG (cassa integrazione guadagni), ferie, malattia, permessi e tutti i giorni di assenza da lavoro.

Il lavoratore ha diritto oltre alle festività, anche ad altri periodi di sospensione dallo svolgimento del proprio orario di lavoro. In questo caso può esserci la coincidenza del giorno di festività con un periodo di assenza da lavoro del quale il lavoratore sta usufruendo.

Quando la festività nazionale ed infrasettimanale capita durante un periodo di assenza da lavoro, il lavoratore ha diritto lo stesso a fruire della festività e quindi del trattamento previsto per la festività, esattamente come tutti gli altri lavoratori.

Vale a dire che il giorno non si conteggia come uno di quelli rientranti tra le assenze retribuite di cui si sta usufruendo come periodo di assenza, ma viene conteggiato come il giorno festivo normalmente spettante, per il quale il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro ed ha diritto alla retribuzione prevista per la festività.

Le assenze da lavoro considerate sono quelle per ferie, per i permessi, per i periodi di malattia, per la maternità sia per i periodi di assenza obbligatoria che facoltativa, le assenze per l’infortunio sul lavoro, per congedo matrimoniale, per riduzione di orario di lavoro (R.O.L.) ed in generale tutte le assenze per giustificati motivi o per causa indipendente dalla volontà del lavoratore.

Festività e CIG: ecco chi tra datore e Inps paga i giorni festivi

Anche i lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria hanno diritto alla festività retribuita, vediamo chi paga la giornata festiva tra Inps e datore di lavoro.

Essendo le festività civili e religiose nazionali e infrasettimanali delle giornate di calendario già definite (1 gennaio, 15 agosto, ecc.), può capitare che queste giornate cadano in altri momenti di sospensione dall’attività lavorativa, concessi al lavoratore e tutelati dalla legge. Può essere il caso delle festività durante le ferie, durante la malattia, durante la domenica.

Uno dei casi in cui può cadere la festività durante un periodo di sospensione del rapporto di lavoro, è quello della giornata di festività durante la cassa integrazione guadagni (CIG). A differenza degli altri casi di sospensione, la cassa integrazione guadagni è un intervento richiesto dall’azienda all’Inps, per vicende aziendali come la crisi aziendale che comporta la riduzione o la temporanea sospensione dell’attività lavorativa .

Si pone il problema di chiarire in questo caso, chi retribuisce la giornata di festività prevista dalla legge e quindi di quale trattamento può godere il lavoratore, che ha diritto alla percezione della retribuzione per la festività, come previsto dalla legge per tutti i lavoratori.

Nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, la festività viene tratta dall’Inps a seconda dei casi ed in maniera diversa per i lavoratori retribuiti in maniera fissa o in base alle ore.

Secondo quanto precisato dall’Inps con il msg. n. 13552/2009, infatti, il trattamento delle festività in costanza di integrazione salariale è differenziato tra lavoratori retribuiti in misura fissa mensile e quelli retribuiti in misura oraria.

Per i lavoratori retribuiti in maniera fissa (si tratta degli impiegati o anche degli operati dell’industria metalmeccanica per effetto della mensilizzazione contrattuale), essendo le festività sempre integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale, la retribuzione mensile determinata in maniera fissa rimane inalterata, cioè la festività viene considerata come una giornata lavorativa e viene in ogni caso retribuita. Non si ha in alcun caso una riduzione delle giornate pagate, che restano fisse (normalmente 26 giorni pagati al mese).

Quindi le festività civili, nazionali e religiose, non comportano in ogni caso riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, visto che la retribuzione predeterminata si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non subisce alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con le festività.

Sulla base di questo principio, per i lavoratori retribuiti in maniera fissa, le giornate di festività non comportano una riduzione del trattamento di cassa integrazione guadagni, che pertanto retribuisce anche la giornata di festività come una normale giornata.

Le ore attinenti la festività sono comprese nel numero di ore lavorative ricadenti in ogni singolo mese, per il quale deve essere diviso l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale. Sono altresì comprese nel numero delle ore integrabili. Questo tipo di trattamento della festività riguarda anche i lavoratori con qualifica di operaio ma che sulla base del CCNL del proprio settore sono retribuiti con la paga mensilizzata.

Per i lavoratori retribuiti ad ore (operai), cioè in maniera non fissa, come ad esempio gli operai, il trattamento è diverso. Infatti la cassa integrazione guadagni (CIG) non retribuisce le festività nazionali (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno), in quando queste festività nazionali devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro e non devono essere considerate a carico della Cassa ove cadenti nel corso della settimana.

Alla stessa stregua non sono integrabili, e permangono a carico del datore, le ore relative alle festività 1° giorno dell’anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono infrasettimanali quando si collochino nell’ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo assicurata la retribuzione a carico del datore di lavoro nei confronti dei suddetti lavoratori per mano dell’art. 3 della legge n. 90/1954. Tale disposizione ammette l’integrazione delle suddette festività nella circostanza in cui non siano retribuite dal datore di lavoro a causa del prolungarsi della sospensione oltre le prime due settimane.

Inoltre, per le prime due settimane di sospensione (immissione dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni senza alcuna ora lavorata, CIG a zero ore) essendo per legge a carico del datore di lavoro, non sono retribuite neanche le festività infrasettimanali (1 gennaio, lunedì di pasquetta, ferragosto, 1 novembre, 8 dicembre, 26 dicembre). Quando invece cadono oltre le due settimane di sospensione, sono retribuite dalla Cassa integrazione guadagni quando non siano pagate dal datore di lavoro.

Nel caso in cui ci sia una sospensione parziale dell’attività lavorativa con lavoratori CIG con un orario lavorativo ridotto (quindi non a zero ore), le ore relative alla festività infrasettimanale devono essere retribuite dal datore di lavoro nell’ambito della settimana lavorata ad orario ridotto e devono essere computate ai fini contributivi fra le ore lavorate nella settimana medesima.

Le ex festività soppresse e le 32 ore di permessi retribuiti

Le festività di San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e SS. Pietro e Paolo (quest’ultima ad eccezione del Comune di Roma), sono state soppresse ed ai lavoratori generalmente spettano 32 ore aggiuntive di permessi retribuiti, con maturazione annua.

I permessi retribuiti per le ex festività maturano in proporzione al periodo di lavoro effettuato nell’anno, con il criterio di calcolo per dodicesimi. Vale a dire che viene considerato come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. I contratti collettivi prevedono per il giorno 4 novembre, non più festivo, l’erogazione del trattamento spettante per la festività coincidente con la domenica. Per maggiori informazioni vediamo le ex festività retribuite.

Sanzioni

In caso di mancata corresponsione del trattamento per le festività ed in caso di mancata erogazione della maggiorazione per le prestazioni i lavoro festivo effettuate dai lavoratori, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da € 700 a € 4.645.

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