Fondo volo Inps: la pensione di vecchiaia per chi perde il titolo abilitante
Per gli iscritti al Fondo Volo Inps, il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, arrivano novità in materia di accesso alla pensione di vecchiaia per chi ha perso il titolo abilitante alla professione. Per i piloti senza licenza, oppure altro personale di volo che hanno perso il titolo abilitante, cambia l’età anagrafica necessaria per andare in pensione. Le novità sono introdotte da un regolamento di armonizzazione.
Chi perde il titolo abilitante, ad esempio la licenza di volo per piloti privati, commerciali, di linea, e altre abilitazioni di volo per pilotare aerei o velivoli, elicotteri, alianti, palloni, dirigibili, ma anche i controllori di volo, gli esperti assistenza al volo, operatori radiomisure, piloti e meteo, può avere un acceso anticipato alla pensione di vecchiaia, la pensione che si ottiene per raggiunti limiti di età. Vediamo quali sono le novità introdotte da questo nuovo regolamento.
Con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157 è stato introdotto un “regolamento di cui all’articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l’INPS, ex-ENPALS ed ex- INPDAP”.
Questo regolamento uniforma, armonizza, l’accesso alla pensione di vecchiaia di alcune categorie. E tra queste categorie ci sono gli iscritti al Fondo Volo che perdono il titolo abilitante. Quindi anche per il Fondo volo, che è il fondo sostitutivo della pensione obbligatoria per il personale navigante, ci sono delle modifiche alla normativa per la pensione di vecchiaia nel caso di impossibilità di esercitare la professione. Vediamo la variazione.
La novità: il personale di volo senza titolo abilitante va in pensione con i vecchi requisiti. Il comma 2, dell’articolo 10, del regolamento stabilisce che “Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, si applicano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011”. Quindi i requisiti prima della riforma Pensioni.
A chiarire quando si perde il titolo abilitante e quali sono le età anagrafiche necessarie nei vari casi è la circolare Inps n. 86 del 3 luglio 2014. Vediamo tutti i casi.
Quando si perde il titolo abilitante. Ai sensi del comma 1 del medesimo regolamento, il venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età si ha nei casi in cui gli ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l’elevazione del limite di età, ovvero, qualora tali limiti di età possano essere elevati, nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell’Autorità competente.
Visto il richiamo da parte del regolamento ai requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011 con i quali i piloti e altro personale di volo senza più titolo abilitante possono andare in pensione di vecchiaia per personale di volo, vediamo quali sono i requisiti per ognuno dei lavoratori che hanno perso il titolo abilitante.
Requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia. I requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia sono quelli illustrati dall’Inps con la circolare n. 35 del 2012 e con il messaggio n. 13399 del 2012.
Solo per le categorie sopraindicate (i piloti adibiti al trasporto pubblico commerciale che non prestano attività lavorativa in operazioni con due piloti, di cui uno di età inferiore ai 60 anni e i piloti collaudatori, navigatore collaudatore sperimentatore e tecnico di volo, abilitati al collaudo di produzione e di sperimentazione titolari della relativa licenza), al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 del regolamento (ossia la perdita del titolo abilitante), i requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia sono:
- per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (chi è nel sistema retributivo o misto), 60 anni + finestra di cui alla legge n. 247 del 2007;
- per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, (chi è nel sistema contributivo) quello ridotto fino a cinque anni rispetto all’età di 65 anni + finestra di cui alla legge n. 247 del 2007.
I predetti requisiti valgono anche per le lavoratrici per le quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, alle condizioni previste dal regolamento.
Il venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età. L’Inps richiama le indicazioni fornite con il messaggio n. 1256 del 19 gennaio 2011. I limiti ordinamentali in materia sono:
- per i piloti impiegati in operazioni di trasporto pubblico commerciale, 65 anni, nel caso di impiego in operazioni con due piloti, di cui uno deve avere età inferiore a 60 anni e 60 anni in tutti gli altri casi;
- per i piloti collaudatori, navigatore collaudatore sperimentatore e tecnico di volo, 60 anni per l’abilitazione di pilota collaudatore di produzione e di sperimentazione e della licenza di navigatore collaudatore sperimentatore e 65 anni per la licenza di tecnico di volo per collaudi di sperimentazione e produzione;
- per i membri di equipaggio di cabina, non esistono limiti;
- per tutte le restanti attività professionali autorizzate da brevetti ed attestati di volo, il limite è di 65 anni.
Accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età prima del compimento dell’età pensionabile. Agli iscritti al fondo volo per i quali, a partire dal 1.1.2012, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età, si applicano i requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011, ossia antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia, vigente al 31 dicembre 2011 era, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 1997, quello ridotto di cinque anni rispetto a quello in vigore nel regime generale obbligatorio, ovvero, ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del citato decreto legislativo n. 164 del 1997, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, quello ridotto fino a cinque anni rispetto a quello in vigore nell’AGO.