Green pass e accesso al lavoro con tampone: durata e tempistiche
Il Green pass è obbligatorio in ambito di lavoro, ma non è obbligatoria la vaccinazione. Il lavoratore può ottenere la Certificazione Verde Covid-19 anche attraverso il tampone, sia test antigenico che test molecolare, ed avere pieno diritto all'accesso al luogo di lavoro ed alla prestazione lavorativa retribuita. La combinazione tra green pass con tampone ed accesso al lavoro deve essere coordinata con le tempistiche di validità della certificazione verde Covid-19 al fine di gestire le settimane lavorative.
La norma, il Decreto Legge n. 127 del 2021, prevede che dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, qualsiasi lavoratore, sia pubblico che privato, sia subordinato che autonomo, ha l'obbligo di possedere il green pass per poter accedere al luogo di lavoro.
In mancanza dello stesso, il lavoratore subordinato, pena una sanzione da 600 a 1.500 euro su denuncia datoriale al Prefetto, non può accedere al luogo di lavoro per lavorare e viene considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro è obbligato dalla stessa legge ad effettuare dei controlli sostanzialmente quotidiani, prioritariamente al momento dell'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori o comunque anche a campione e durante l'orario di lavoro.
Tampone, green pass e accesso al lavoro: tempistiche
Il lavoratore non vaccinato può quindi gestire il rilascio del green pass e l'accesso al luogo di lavoro effettuando nel periodo di lavoro dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 una gestione del rilascio della Certificazione Verde Covid-19 attraverso un ciclo di tamponi.
La gestione dell'attività lavorativa attraverso i tamponi necessità di una verifica della tempistica, in particolare della durata del green pass rilasciato ad ogni tampone, in rapporto all'orario settimanale.
In caso di decisione del lavoratore di sottoporsi al vaccino, la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione prima dose viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC entro 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 12 mesi.+
Coloro che non intendono vaccinarsi, possono ottenere il green pass attraverso il tampone negativo.
Nei casi di tampone negativo la Certificazione verde Covid-19 avrà validità per la seguente durata:
- 48 ore dall'ora del tampone in caso di test antigenico rapido,
- 72 ore in caso di test molecolare.
Per quanto riguarda i prezzi dei tamponi rapidi, che consentono il diritto a 48 ore di green pass (2 giorni lavorativi), il Governo ha fissato dei prezzi pari a 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni e a 15 euro per gli over 18. I tamponi in Italia non sono gratuiti.
La certificazione verde non può essere ottenuta attraverso test "fai da te", test salivari, né attraverso test sierologici. Il lavoratore si può sottoporre al tampone rapido presso una farmacia, purché ad effettuarlo sia un operatore sanitario che, attraverso una procedura informatizzata, trasmette i dati personali e l'esito negativo del tampone alla piattaforma nazionale da cui sarà possibile scaricare il Green Pass.
In farmacia, il lavoratore può sottoporsi anche al test molecolare, che ha il vantaggio di durare 72 ore (3 giorni lavorativi).
Green pass prima di accedere al lavoro per il diritto alla retribuzione giornaliera
Nel caso in cui il lavoratore si sottoponga al tampone prima dell'inizio della giornata lavorativa, dovrà avere cura di verificare il rilascio della Certificazione Verde Covid-19, da parte della piattaforma nazionale, prima di effettuare l'accesso al luogo di lavoro, onde evitare che il controllo datoriale, obbligatorio per legge, preferibilmente quotidiano ed al momento dell'accesso al luogo di lavoro, ed effettuato attraverso l'app di verifica del green pass, possa rilasciare una risposta negativa, obbligando il datore di lavoro a ritenere il lavoratore assente ingiustificato, senza il diritto alla retribuzione per l'intera giornata lavorativa.
E non è possibile rimediare esibendo il green pass in un momento successivo della giornata.
Anzi, le parti devono evitare di incorrere nella sanzione amministrativa prevista e stabilita da 600 a 1.500 euro. Che scatta nel caso in questione, se il lavoratore accede al luogo di lavoro senza green pass oppure se il datore di lavoro consente tale accesso.
Il lavoratore, infatti, ai sensi del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 ha uno specifico obbligo: "a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19″.
E l'obbligo di esibire il green pass, soprattutto se previsto il controllo datoriale all'accesso di lavoro, è proprio circoscritto al momento dell'accesso al luogo di lavoro per iniziare la prestazione lavorativa.
Dello stesso tenore è l'aspetto retributivo, ossia il diritto alla retribuzione giornaliera da parte del lavoratore.
La Legge stabilisce che "I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".
La norma richiama il diritto alla retribuzione per quella giornata lavorativa esclusivamente al possesso della certificazione verde Covid-19 al momento dell'accesso al luogo di lavoro. La norma parla di giornate di assenza ingiustificata, non di ore. E quindi non è possibile riammettere il lavoratore nei suoi diritti retributivi giornalieri, in caso di green pass valido in un momento della giornata successivo a quello dell'accesso al luogo di lavoro ed inizio dell'orario di lavoro giornaliero del lavoratore.
La conseguenza è che il datore di lavoro è obbligato a rimandare al giorno successivo sia il controllo del green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sia gli aspetti retributivi.
In altre parole, il controllo del green pass negativo all'accesso al luogo di lavoro, comporta la perdita del giornata lavorativa retribuita da parte del lavoratore.
Pertanto, il lavoratore deve controllare il proprio possesso del green pass prima di recarsi all'accesso al luogo di lavoro.
Permessi retribuiti per il tampone
Laddove non sia in possesso della certificazione verde per ritardo della piattaforma, il lavoratore è legittimato a chiedere delle ore di permessi retribuiti (esempio ROL), secondo il CCNL, in quanto trattasi di assenze da lavoro giustificate e retribuite contrattualmente previste. Il datore di lavoro può ovviamente concedere o meno tali permessi, secondo le esigenze produttive. A quel punto il lavoratore si presenterà in orario successivo al luogo di lavoro, in possesso del green pass all'accesso al luogo di lavoro.
Per analogo motivo, il lavoratore può utilizzare i permessi per ottenere il green pass tramite tampone, ai fini dell'ottenimento della certificazione verde prima di accedere al luogo di lavoro.
In alternativa una FAQ del Governo prevede la possibilità di esibire la documentazione in formato cartaceo o digitale al datore di lavoro, evitando l'utilizzo di permessi e ROL: "I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro? Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta".
Per quanto riguarda la scadenza del green pass da tampone (48 o 72 ore), una FAQ del Governo ha chiarito che la scadenza della certificazione durante l'orario di lavoro, può consentire al lavoratore di completare la giornata lavorativa.
La motivazione sta nella circostanza che il controllo del green pass va effettuato all'accesso al luogo di lavoro, quindi il lavoratore che ha fatto accesso in quel giorno al luogo di lavoro, non è tenuto ad essere allontanato per la scadenza della certificazione verde intervenuta durante la giornata lavorativa.
Lo stesso lavoratore dovrà poi provvedere a "rinnovare" la propria certificazione verde Covid-19 in vista dell'accesso al luogo di lavoro nel giorno successivo, avendo ovviamente cura di non cadere nello status di lavoratore privo di green pass al momento del controllo all'accesso al luogo di lavoro. Status che comporta la perdita della giornata retribuita e l'attribuzione dello status di lavoratore assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e senza conseguenze disciplinari, fino a quando al successivo accesso a luogo di lavoro il lavoratore non esibisce il green pass.