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Green pass: lavoratori obbligati a mascherina e DPI

Il Decreto Legge n. 127 del 2021 obbliga i lavoratori al possesso del green pass (Certificazione Verde Covid-19) per l’accesso ai luoghi di lavoro, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021. Resta obbligatorio, per il datore di lavoro e per i lavoratori con green pass, il rispetto del protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Tra gli obblighi c’è l’uso dei dispositivi di protezione individuale, quali la mascherina chirurgica. Vediamo in quali casi resta obbligatoria.
A cura di Antonio Barbato
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Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 è obbligatorio il possesso della Certificazione Verde Covid-19 o green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei lavoratori. Azienda e lavoratori sono altresì tenuti comunque al rispetto del protocollo di contrasto alla diffusione del virus ed al rispetto delle prescrizioni riguardo i dispositivi di protezione di individuale (DPI) e l'uso della mascherina.

Le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, contenute nel Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, il cosiddetto Decreto Green pass obbligatorio per i lavoratori, vanno applicate in coordinamento con il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Pertanto, da un lato, per effetto del Decreto Legge n. 127/2021, i lavoratori per l'accesso al luogo di lavoro devono rispettare la seguente prescrizione inerente il possesso obbligatorio del green pass: "Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19". 

E laddove ne siano privi, i lavoratori (senza green pass) per effetto della norma "sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

I datori di lavoro, sempre in applicazione obbligatoria del Decreto Legge n. 127/2021, "sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni" e devono definire entro il 15 ottobre "le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche…, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi".

Questi obblighi sono accompagnati da una sanzione, in caso di violazione, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, pari ad una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

Accanto a questi nuovi obblighi di legge, per le parti, ossia per il datore di lavoro ed il lavoratore in possesso del green pass, presente sui luoghi di lavoro, sussistono gli obblighi di rispetto del protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Oltre alle prescrizioni riguardo l'obbligo di informazione (per il datore di lavoro) e di applicazione (per il lavoratore) delle prescrizioni riguardanti:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
  • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti,

è previsto il rispetto dell'obbligo dell'azienda di fornire un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

E laddove il protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

In generale, il protocollo condiviso prevede la necessità di rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. E questo anche dal 15 ottobre al 31 dicembre per i lavoratori in possesso di green pass.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe.

Laddove tale distanziamento di almeno un metro non sia possibile, l'azienda deve prevedere delle misure, tra le quali l'uso della mascherina, anche per i lavoratori in possesso di green pass.

Una delle prescrizioni riguardo l'utilizzo di DPI e della mascherina è la prescrizione contenuta nelle disposizioni riguardo le modalità di ingresso in azienda. Il protocollo prevede l'obbligo di misurare la temperatura corporea e l'obbligo, in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi, di isolare il lavoratore, anche in possesso del green pass, fornendo allo stesso una mascherina chirurgica ove non fosse dotato. Tale prescrizione va applicata unitariamente agli obblighi di verifica del possesso del green pass, secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 127 del 2021.

Anche la gestione di una persona sintomatica in azienda prevede l'utilizzo della mascherina chirurgica per il lavoratore al momento dell'isolamento.

E' altresì prevista nella sezione riguardo alle modalità di accesso dei fornitori esterni, ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, l'obbligo di garantire far rispettare la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).

In materia di spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione, il protocollo condiviso prevede che non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali. Queste disposizioni sono in vigore anche dal 15 ottobre a 31 dicembre nei luoghi di lavoro per i lavoratori in possesso di green pass.

E' altresì da applicare da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori in possesso di green pass, l'elenco delle prescrizioni in materia di dispositivi di protezione individuale.

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione, viene ritenuto "fondamentale". Viene chiesto di utilizzare i DPI in maniera "razionale".

Ai fini del protocollo condiviso, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge.

Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

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