Guida alla normativa sui tirocini formativi e di orientamento
“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”, è quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 25 marzo 1998 n. 142, il decreto che contiene le norme di attuazione dei principi alla base del tirocinio formativo.
Si tratta quindi di uno strumento che la legge prevede al fine di consentire al giovane di entrare nel mondo del lavoro, negli ambienti di lavoro, di mettere alla prova le sue capacità acquisite teoricamente durante il percorso di studio. Lo stage è anche un percorso che consente al giovane di orientarsi nelle sue scelte professionali e di acquisire una esperienza pratica nel settore. Una esperienza che viene certificata ed arricchisce il curriculum.
La competenza regionale. La competenza legislativa in tema di formazione è riservata alle regioni e alle provincie. Sono loro quindi che disciplinano le modalità di svolgimento del tirocinio e della formazione. E soltanto in assenza di una disciplina regionale si applicano l’art. 18 della legge n. 196 del 1997 ed il decreto ministeriale n. 142 del 1998.
I soggetti del tirocinio formativo: l’ente promotore, l’impresa e il tirocinante
I tirocini formativi e di orientamento sono promossi da un ente promotore, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Gli enti promotori sono tra gli altri ad esempio le università, gli enti e le agenzie regionali del lavoro, i centri pubblici di formazione professionale e di orientamento.
I datori di lavoro che invece ospitano i tirocinanti sono delle imprese che svolgono attività affine agli obiettivi di formazione del tirocinante il cui inserimento viene promosso dall’ente promotore. Ci sono dei limiti dimensionali alla facoltà dell’impresa di ospitare tirocinanti, come ad esempio la possibilità di ospitare un solo tirocinante nelle aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.
I tirocinanti sono i soggetti che, come previsto dalla legge, hanno assolto l’obbligo scolastico. Quindi studenti sia che frequentano la scuola secondaria che gli studenti universitari, i disoccupati, compresi gli iscritti nelle liste di mobilità e le persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge n. 381 del 1991 (esclusi i portatori di handicap).
Per maggiori informazioni sull’elenco dei soggetti promotori, sui limiti per l’impresa ospitante e per il tirocinante stesso, vediamo l’approfondimento sui soggetti del tirocinio formativo e di orientamento.
Le convenzioni per il tirocinio formativo, la durata e gli obblighi delle parti
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro. Il progetto deve indicare anche gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio. Quest’ultimo può essere effettuato anche in più settori operativi della medesima organizzazione, ad esempio.
Per quanto riguarda la durata massima dello stage, essa dipende dal soggetto beneficiario del tirocinio formativo e di orientamento. Si va dai 4 mesi per gli studenti che frequentano la scuola secondaria, ai 12 mesi per gli studenti universitari, e fino ai 24 mesi per i portatori di handicap. Inoltre lo stesso soggetto può svolgere anche due tirocini, ad esempio uno in qualità di studente universitario e l’altro, posta laurea, da laureato.
Gli obblighi delle parti. Il più importante obbligo è quello dei soggetti promotori, che sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail. E l’assicurazione va fatta anche presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Per i datori di lavoro l’obbligo più importante è assicurare l’inserimento dei tirocinanti attraverso l’indicazione di un responsabile aziendale preposto. In ogni caso, i tirocinanti sono assistiti dalla presenza di un tutore del soggetto promotore che è responsabile didattico organizzativo dell’attività. Il tirocinante dal suo lato deve assicurare impegno nello svolgere le attività oggetto del percorso formativo e rispettare le regole in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Per maggiori approfondimenti sulle regole per la stipula delle convenzioni tra datore di lavoro ed ente promotore, sulla durata massima del tirocinio e sugli obblighi delle parti, vediamo l’approfondimento sul contenuto delle convenzioni, durata e obblighi delle parti.