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ICI 2011: scade oggi il termine per il pagamento della prima rata di acconto

Oggi 16 giugno 2011 scade il termine per il versamento della prima rata dell’Ici per il 2011. Per la prima casa c’è l’esenzione. Vediamo le modalità di versamento e cosa succede in caso di mancato pagamento.
A cura di Antonio Barbato
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acconto ici

Scade oggi 16 giugno 2011 il termine per il versamento della prima rata di acconto dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all’anno 2011. Si tratta dell’imposta dovuta per l’intero anno, che è calcolata sulla base della rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per gli indicatori predefiniti previsti dalla legge.

L’imposta comunale sugli immobili, meglio nota come ICI, è un tributo che grava sui fabbricati e sui terreni agricoli e sulle aree edificabili presenti in Italia. Si tratta di una imposta che non è progressiva come ad esempio l’Irpef, ma che grava in maniera fissa, sulla base della percentuale fissa decisa dal Comune dove è ubicato il fabbricato o il terreno.

Si ricorda che c’è l’esenzione sulla prima casa, cioè non è dovuta l’imposta ICI sull’immobile utilizzato come abitazione principale, quello dove il contribuente dimora abitualmente. Sono soggette all'imposta, anche se adibite ad abitazione principale, le abitazioni di categoria catastale A/1, cioè le abitazioni di tipo signorile,  di categoria catastale A/8 cioè le ville,  e di categoria catastale A/9 cioè castelli e palazzi artistici o storici.

Modalità di versamento dell’acconto ICI 2011

Per il pagamento dell’acconto ICI 2011 il contribuente può optare per il pagamento tramite il bollettino di conto corrente postale, acquisendo nella delibera comunale il numero di c/c indicato dal Comune di appartenenza dell’immobile (o il numero di c/c del concessionario al quale si è affidato il Comune per la riscossione).

Una ulteriore modalità di versamento dell’acconto ICI 2011 è quella attraverso il modello F24. In questo caso il contribuente può compensare eventuali crediti d’imposta (es. Irpef) con il debito per l’acconto ICI.

Il pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se superiore (es. 14,49 è 14 euro, mentre 14,50 è 15 euro).

I codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’ICI in F24 sono:

  • codice 3901 per l’ICI per l’abitazione principale;
  • codice 3902 per l’ICI per i terreni agricoli;
  • codice 3903 per l’ICI per le aree fabbricabili;
  • codice 3904 per l’ICI per gli altri fabbricati;
  • codice 3906 per gli interessi ICI;
  • codice 3907 per le sanzioni ICI.

Mancato versamento acconto ICI entro il 16 giugno

In caso di mancato versamento entro il 16 giugno, è possibile pagare entro 30 giorni, cioè entro il 16 luglio, l’acconto dovuto con un ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione sarà ridotta al 3% sull’ammontare dell’imposta. Questa nuova percentuale è stata introdotta dalla Legge di Stabilita 2011, in precedenza era il 2,5%. Oltre la sanzione, vanno versati anche gli interessi moratori sull’imposta al tasso legale del 1,5%. Nel caso di un pagamento oltre i 30 giorni, la sanzione sarà del 3,75% con interessi moratori al tasso legale del 1,5%.

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