Il computo dei dipendenti e l’onere della prova nella tutela reale
L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, la legge n. 300 del 1970, ha introdotto nel mondo del lavoro una speciale tutela per i lavoratori impiegati nella aziende di medie e grosse dimensioni: la tutela reale. Si tratta della norma che prevede la reintegrazione nel posto di lavoro dei dipendenti illegittimamente licenziati dai datori di lavoro con un numero di dipendenti superiori a 15 (o a 5 nel caso di imprenditore agricolo).
Pertanto, il computo dei limiti dimensionali quindi assume rilevante importanza per l’applicazione della tutela reale, soprattutto per il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (che non è previsto nel caso di tutela obbligatoria, che è applicata nel caso di aziende con un numero di dipendenti inferiore a 15). Per il calcolo bisogna tener conto ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo dove prestava servizio il lavoratore licenziato.
Il concetto di unità produttiva
L’unità produttiva è il punto di riferimento principale per il calcolo del numero dei lavoratori dell’azienda e per essa si intende l’entità aziendale dotata di una propria autonomia imprenditoriale e di una indipendenza tecnica, organizzativa ed amministrativa che consenta di esaurire per intero un determinato ciclo produttivo ovvero una frazione di questo o un suo momento essenziale. Questi principi sono affermati da diverse sentenze della Cassazione.
Stesso comune o 60 dipendenti. Nel caso in cui il limite dimensionale non sia stato raggiunto nell’unità produttiva ove si è verificato il licenziamento, il regime di tutela reale opera comunque se il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori (o più di 5 se imprenditore agricolo) nell’ambito dello stesso comune, ovvero nel caso di un numero complessivo di dipendenti superiore a 60 (sessanta).
Calcolo dei dipendenti: I limiti dimensionali ed i lavoratori utili
L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, la legge n. 300 del 1970, al comma 2, prevede che per l’accertamento del livello dimensionale dell’azienda ai fini dell’applicazione della tutela reale prevista dal comma 1, debbano computarsi nel calcolo anche i lavoratori assunti con:
- contratto di formazione e lavoro;
- con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario di lavoro effettivamente svolto;
Sono invece esclusi:
- il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea retta e collaterale;
- gli apprendisti (art. 53 comma 2 della Legge Biagi, D. Lgs. n. 276 del 2003);
- i lavoratori con contratto di inserimento (art. 59 comma 2, sempre della Legge Biagi).
Secondo la giurisprudenza, vanno considerati il numero dei dipendenti con riferimento ai normali livelli di occupazione all’interno dell’azienda prima del licenziamento. Cioè tenendo in considerazione i dipendenti impiegati per le normali esigenze produttive. Non saranno rilevanti eventuali riduzioni del personale contingenti ed occasionali, lo stabilisce la Cassazione.
Il computo dei lavoratori con contratto a termine. La Cassazione ha inoltre stabilito che, nel caso in cui le assunzioni non siano motivate da esigenza di carattere eccezionale ma che siano relative al normale ciclo produttivo e per un lungo periodo di tempo, nel calcolo del computo dei dipendenti ai fini dell’applicazione della tutela reale vanno considerati anche i dipendenti titolari di contratto a tempo determinato o a termine.
Il computo dei gruppi di imprese ed il centro di imputazione giuridica
Il caso delle società capogruppo. Sempre più diffuso il collegamento economico e funzionale tra diverse imprese, spesso appartenenti allo stesso imprenditore. In questo caso, ai fini del calcolo dei limiti dimensionali per la tutela reale, e nel caso la singola azienda nella quale operava il dipendente licenziato non raggiunga il totale di 15 dipendenti, la giurisprudenza ha generalmente escluso di poter includere anche le altre aziende del gruppo nel calcolo, ritenendo le obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro stipulato coinvolgano solo la società che ha stipulato il contratto di lavoro. Questo fatto salvo che il lavoratore non dimostri, e sia accertato quindi, che nel complesso delle imprese c’è un unico centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro.
Centro di imputazione giuridica. La Suprema Corte di Cassazione intende come gruppo con un unico centro di imputazione giuridica quando la struttura organizzativa e produttiva è unitaria, cioè che le varie attività del gruppo risultino unitarie ed integrate e che vi sia un unico soggetto che assicura il coordinamento, la direzione tecnico-amministrativa delle attività del gruppo e che i dipendenti siano impiegati contemporaneamente dalle varie imprese del gruppo stesso.
Chi ha l’onere della prova del requisito dimensionale
Essendo, come già detto, l’applicazione della tutela reale o obbligatori dipendente dal numero di dipendenti impiegati nell’azienda, il requisito dimensionale va dimostrato in giudizio. Dopo diversi contrasti in giurisprudenza, è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 141 del 2006: la prova del requisito dimensionale va fornita dal datore di lavoro.
Quindi in materia di licenziamento gli oneri della prova sono i seguenti:
- Il lavoratore deve provare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità del licenziamento subito dal datore di lavoro;
- Il datore di lavoro deve provare che il licenziamento è legittimo, quindi intimato per giusta causa o giustificato motivo, sia esso oggettivo o soggettivo, e deve provare le dimensioni dell’impresa.