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Il contratto agevolato per il reinserimento dei lavoratori edili

Il contratto di reinserimento è contratto che prevede agevolazioni contributive nei confronti dei datori di lavoro che assumono dei lavoratori ,licenziati dalle imprese edili, che fruiscono del trattamento speciale di disoccupazione. Vediamo l’entità della riduzione dei contributi.
A cura di Antonio Barbato
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contratto di reinserimento lavorativo

Nel nostro ordinamento è stato previsto un particolare contratto di lavoro dedicato ad una delle categorie di lavoratori svantaggiati: quella dei lavoratori disoccupati nel settore dell’edilizia.  Il contratto agevolato stipulabile è il contratto di reinserimento.

Tale tipologia contrattuale si propone come ulteriore tipologia contrattuale che va ad affiancarsi al contratto di inserimento lavorativo, ed ha l’obiettivo di agevolare la ricollocazione nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati, prevedendo la possibilità di assunzione agevolata a tempo indeterminato di tali lavoratori, attraverso la concessione ai datori di lavoro stipulanti di alcune agevolazioni contributive.

Il contratto di reinserimento è disciplinato dall’art. 20 della Legge n. 223 del 1991 ed è dedicato specificamente ai lavoratori che fruiscono da almeno 12 mesi del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia. Si tratta quindi dei lavoratori licenziati dalle imprese edili. La legge non prevede poi dei limiti di età per i lavoratori, né esclusioni di settore per i datori di lavoro. Possono stipulare quindi il contratto di reinserimento tutti i lavoratori che percepiscono il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia da almeno 12 mesi e tutti i datori di lavoro di qualsiasi settore di attività.

Limiti di assunzione per i datori di lavoro. La condizione per i datori di lavoro per stipulare il contratto di reinserimento e per usufruire dei benefici contributivi è che al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro non abbiano in atto sospensioni di lavoro per situazioni di crisi, cioè che non abbiamo lavoratori sospesi in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), ovvero che non abbiano proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l’assunzione non avvenga per professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni o riduzioni di personale.

Contratto  di reinserimento a tempo indeterminato, full time o part-time. l contratto di inserimento può essere stipulato solo a tempo indeterminato. Alle parti è data la facoltà di scegliere tra un orario di lavoro a tempo pieno e la stipula di un contratto a tempo parziale di reinserimento. In quest’ultimo caso, al contratto di applica appunto la normativa prevista per il part-time.

La stipula del contratto di reinserimento. Per la stipula del contratto di reinserimento è richiesta la forma scritta e copia del contratto deve essere inviata, entro 30 giorni, alla Direzione provinciale del lavoro ed alla competente sede Inps.

Esclusione dal computo. I lavoratori assunti con un contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di normative come ad esempio il calcolo per la tutela reale o la tutela obbligatoria previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Sgravi e agevolazioni contributive nel contratto di reinserimento

La legge prevede delle agevolazioni riconosciuti dell’Inps per i datori di lavoro che stipulano un contratto di reinserimento con questa tipologia di lavoratori disoccupati.  L’agevolazione consiste in una riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro pari al 75%:

  • Per 12 mesi (un anno), se il lavoratore è disoccupato da meno di 2 anni;
  • Per 24 mesi (due anni), se il lavoratore è disoccupato da più di 2 anni e meno di 3 anni;
  • Per 36 mesi (tre anni), se il lavoratore è disoccupato da più di 3 anni.

Quindi per stabilire gli effetti della riduzione contributiva va considerata l’aliquota contributiva Inps da versare, ridotta del 75% per la parte a carico dell’impresa. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella percentuale prevista per la generalità dei lavoratori, ossia il 9,19%.

Esempio. per le industrie edili con meno di 15 dipendenti l’aliquota contributiva totale richiesta dall’Inps è del 44,17% comprensiva del 9,19% a carico del lavoratore. Sulla differenza va applicata una riduzione del 75%, quindi su 34,98%. L’aliquota contributiva a seguito dell’applicazione della riduzione contributiva per la stipula del contratto di reinserimento sarà in questo caso del 17,94%, compreso il 9,19% a carico del lavoratore. Quindi per l’azienda c’è una riduzione da 44,17% al 17,94%.

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