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Il Decreto Sviluppo 2011 estende la contabilità semplificata

Aumentati dal Decreto Legge i limiti entro i quali gli imprenditori individuali e le imprese possono optare per il regime di contabilità semplificata. Vediamo i vantaggi di questa opzione.
A cura di Antonio Barbato
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Estenzione nel Decreto Sviluppo

Tra le semplificazioni fiscali volute dal Governo ed introdotte col Decreto Legge sullo Sviluppo 2011 c’è l’estensione del regime di contabilità semplificata.

Il decreto ha elevato l’ammontare dei ricavi al di sotto dei quali è possibile optare per il regime contabile semplificato. Più precisamente, sono stati aumentati i limiti dei ricavi.

E’ consentito usufruire del regime contabile semplificato all’imprenditore che inizia l’attività e prevede un ammontare di ricavi non superiore a:

  • 400.000,00 euro per le imprese esercenti attività di servizi;
  • 700.000,00 euro per le imprese esercenti attività diverse dalla prestazione dei servizi o che nell’anno precedente non ha superato tale a ammontare, ragguagliato sempre all’anno.

I precedenti limiti, in vigore fino al 31 dicembre 2010, erano di euro 309.874,14 per le imprese esercenti attività di servizi e di euro 516.456,90 per le imprese esercenti attività diverse dalla prestazione di servizi. Era dal 2001 che non venivano aggiornati gli importi riguardanti il limite del regime semplificato.

I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività e non provvedono all’annotazione in maniera distinta dei corrispettivi il limite resta quello più alto di 700.000,00 euro. Questo vale sia ai fini Iva che ai fini delle imposte sui redditi. Inoltre i contribuenti in contabilità semplificata possono dedurre nell’esercizio i beni di costo unitario non superiore a 1.000 euro, evitando l’ammortamento con la relativa tenuta dei libro dei cespiti o, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, delle schede sostitutive.

Le caratteristiche del regime contabile semplificato e ordinario

Il regime contabile ordinario è obbligatorio per le società di capitali in ogni caso (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative). Mentre le società di persone (società in accomandita semplice, società in nome collettivo) e le imprese individuali è possibile optare per la contabilità semplificata, se i ricavi rientrano nei limiti sopra descritti ed oggetto di aumento col Decreto Sviluppo.

Le imprese in contabilità ordinaria devono tenere:

  • Registri Iva;
  • Registro dei cespiti ammortizzabili;
  • Il libro giornale;
  • Il Libro degli Inventari;
  • Il Libro mastro;

Le imprese che optano per il regime contabile semplificato, rientranti nei volumi di ricavi aumentati dal Decreto Sviluppo 2011, devono tenere i seguenti registri:

  • Registri Iva, acquisti e vendite;
  • Registro dei beni ammortizzabili, che può essere omesso nel caso in cui le annotazioni relative a tali beni sono effettuate sul registro Iva acquisti.

E’ fatta salva la possibilità alle imprese che hanno i requisiti per la contabilità semplificata di optare per la contabilità ordinaria. Per i professionisti il regime naturale è quello semplificato, indipendentemente dal volume d’affari, in quanto per la loro categoria non esiste questo limite.

Il professionista deve tenere i registri Iva ed il registro incassi e pagamenti per la determinazione del reddito. Anche in questo caso, quest’ultimo registro può essere omesso in caso di annotazioni in apposite sezioni dei registri iva dei pagamenti e degli incassi, nonché delle somme non percepite e delle spese non pagate, essendo il reddito del professionista determinato secondo il criterio di cassa (e non di competenza). Anche per il professionista c’è la possibilità di optare per il regime ordinario.

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