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Immobile assegnato all’ex coniuge e sospensione prima rata Imu

L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta dal giudice a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. Il coniuge può fruire delle agevolazioni per abitazione principale, ivi compreso la sospensione Imu. E questo anche se le case sono due, una per coniuge.
A cura di Antonio Barbato
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La sospensione della prima rata Imu viene applicata anche nel caso di immobile assegnato ad uno dei due coniugi, in seguito alla separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio.  L’ex coniuge è titolare del diritto di abitazione e dell’agevolazione per abitazione principale. Il Ministero ha chiarito che questo principio vale anche se i due coniugi risiedono e dimorano abitualmente in due case. Entrambi possono adibire l’abitazione ad abitazione principale.

In caso di separazione o divorzio, il coniuge assegnatario dell’immobile è considerato, ai fini dell’applicazione dell’Imposta municipale propria (Imu), il titolare del diritto di abitazione principale sull’immobile, quindi è l’unico soggetto passivo aldilà delle quote di proprietà. Ovviamente se l’assegnatario dell’immobile possiede i requisiti, quindi nell’immobile dimora abitualmente ed ha la residenza anagrafica,  allora c’è il diritto a fruire delle agevolazioni legate all’abitazione principale, ivi compreso la sospensione della prima rata dell’IMU. Oltre a questo caso, c’è quello delle due unità immobiliari destinate ad abitazione principale, una per coniuge, legalmente separati o divorziati. A chiarire i dubbi è intervenuto il Ministero.

Con la circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha voluto chiarire alcuni aspetti relativi alla prima rata Imu nel caso di immobile assegnato all’ex coniuge. E’ stato chiesto se ricadono nella sospensione della prima rata dell’IMU due unità immobiliari destinate ad abitazione principale, la prima dall’ex coniuge assegnatario e la seconda dall’altro coniuge non assegnatario.

Il Ministero ha risposto così: “Il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.

Tale assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all’art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n 16 del 2012, per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell’IMU. Per maggiori informazioni, vediamo la sospensione della prima rata IMU.

Ovviamente, la sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.

Due case adibite ad abitazione principale dei coniugi. Nel caso invece di un possesso di due case adibite ad abitazione principale di coniugi non separati legalmente, quindi regolarmente sposati, il caso è diverso. Il rinvio del pagamento della prima rata dell’IMU riguarda tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale. Ne consegue che due coniugi in possesso di due case, una ciascuno, entrambe adibite ad abitazione principale, beneficiano entrambi del rinvio del pagamento della prima rata Imu entro il 16 settembre 2013, ma solo se le due case sono in comuni diversi. Ovviamente ognuno dei coniugi deve avere la residenza nell’immobile adibito ad abitazione principale.

Se invece i due coniugi hanno due case adibite ad abitazione principale nello stesso Comune, ossia hanno dimora e residenza nei due immobili diversi (il marito in una casa e la moglie nell’altra) ma nesso stesso Comune di residenza, non è possibile fruire dell’agevolazione riservata agli immobili adibiti ad abitazione principale per entrambe le abitazioni. Occorrerà scegliere uno dei due immobili, sul quale fruire delle agevolazioni per abitazione principale e la sospensione della prima rata dell’IMU.

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