Immobili assimilati alle abitazioni principali: la sospensione Imu si applica
L’insediamento del Governo Letta ha prodotto un primo risultato riguardante la discussa imposta municipale propria, meglio nota come IMU. Il Decreto n. 54 del 21 maggio 2013 ha disposto la sospensione della prima rata IMU. Per l’anno 2013 il pagamento della prima rata di acconto, da versarsi entro il 17 giugno 2013, è sospes0, almeno fino al 16 settembre 2013, per determinate categorie, tra le quali l’abitazione principale e le relative pertinenze. Il Ministero chiarisce con una circolare, se tale agevolazione è concessa anche agli immobili assimilati alle abitazioni principali.
Oltre che per l’abitazione principale, escluso le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9, è sospeso il pagamento della prima rata di acconto Imu anche per:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- i terreni agricoli e fabbricati rurali.
Viste le sospensioni appena elencate, è stato chiesto al Ministero delle Finanze di chiarire se il provvedimento recante la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze riguardi anche i casi in cui i comuni abbiano “assimilato all’abitazione principale i fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di riposo e dei residenti all’estero”.
Il Ministero delle Finanze ha risposto nella circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013: Al riguardo, si fa presente che l’art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011, attribuisce ai comuni la facoltà di considerare, con regolamento, “direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.
Pertanto, considerata la finalità del legislatore di assicurare, comunque, un regime di favore per l’abitazione principale e relative pertinenze, si deve concludere che, sia nel caso in cui detta assimilazione venga disposta per l’anno 2013, sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, l’assimilazione in questione determina l’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze, compresa, quindi, la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU.