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Incentivo assunzione giovani nella Legge di Bilancio 2021

Nella Legge di Bilancio 2021 è previsto un incentivo assunzione giovani under 36 negli anni 2021 e 2022. Si tratta dell’ampliamento dell’esonero contributivo strutturale previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulle assunzioni a tempo indeterminato dei giovani. Lo sconto sui contributi dovuti dal datore di lavoro all’Inps sale dal 50% al 100% per la durata di 36 mesi, elevata a 48 mesi al SUD. Ampliato il limite annuale da 3.000 a 6.000 euro. L’esonero spetta a condizione che il giovane sia al primo contratto a tempo indeterminato ed è sottoposto all’approvazione della Commissione Europea perché finanziato con i fondi europei Next Generation EU. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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Tra le misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 c'è il nuovo incentivo assunzione giovani under 36. Si tratta dell'ampliamento al 100% e per la durata di 36 mesi, elevati a 48 mesi nelle Regioni del SUD, dell'incentivo strutturale sulla assunzioni giovanili previsto dalla Legge di Bilancio 2018.

I datori di lavoro che, negli anni 2021 e 2022, assumono con contratto a tempo indeterminato, anche attraverso la trasformazione di contratti a termine, dei giovani under 36, possono beneficiare dell‘esonero contributivo al 100% per 36 mesi, elevati a 48 mesi nelle sedi operative e unità produttiva al SUD.

Il giovane deve essere alla prima assunzione a tempo indeterminato nella vita.

Viene previsto un limite annuale di 6.000 euro e la misura non è cumulabile con la Decontribuzione SUD, la riduzione dell'aliquota contributiva datoriale prevista da ottobre 2020 a dicembre 2025 su tutta la forza lavoro aziendale nelle sedi ubicate nelle regioni del SUD.

L'esonero contributivo viene finanziato con risorse del programma Next Generation EU ed è soggetto all'approvazione della Commissione Europea.

Vediamo tutti gli aspetti relativi al nuovo esonero contributivo totale per l'assunzione di giovani fino a 36 anni non compiuti.

La normativa sull'incentivo assunzione giovani under 36

La normativa che introduce il più ampio incentivo assunzione giovani 2021 e 2022 è contenuta nei commi 10-15 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si tratta di un ampliamento, con migliorie ma anche esclusioni, dell'esonero contributivo strutturale introdotto dalla Legge di bilancio 2018, più precisamente introdotto dai commi 100-108 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 2015, normativa che concede un esonero contributivo al 50% per le assunzioni di giovani under 35. Normativa che dal 2021 viene modificata appunto dalla Legge di Bilancio 2021, per i soli anni 2021 e 2022.

Vediamo la lettura coordinata delle due normative.

Esonero contributivo al 100% per 3 anni

Il comma 10 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2021), che introduce il nuovo esonero contributivo totale per gli anni 2021 e 2022 sulle assunzioni a tempo indeterminato di under 36, è il seguente:

"10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".

Le novità:

  • Viene quindi raddoppiato per il 2021 ed il 2022, l'esonero strutturale della Legge di Bilancio 2018;
  • Viene elevata l'età del lavoratore beneficiario di un anno, da under 35 ad under 36. L'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021, spetta ai lavoratori che non abbiano compiuto i 36 anni di età (quindi fino a 35 anni e 364 giorni) alla data di assunzione;
  • Viene elevato l'esonero dal versamento dei contributi dal 50% al 100%, quindi l'incentivo occupazione giovani, spettante sempre per 36 mesi, sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per le trasformazione dei contratti a tempo determinato o contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;
  • Viene raddoppiato il limite massimo da 3 mila a 6 mila euro su base annua (quindi il parametro di riferimento mensile è 6.000/12 = 500 euro mensili. Mentre il parametro giornaliero sarà di 500/31 = 16,12 euro).

Le conferme:

  • L'esonero contributivo riguarda la contribuzione a carico del datore di lavoro, escluso premi e contributi dovuti all'Inail;
  • L'esonero spetta a chi non ha mai avuto un indeterminato. Viene infatti confermato che l'esonero contributivo, nella nuova misura del 100%, spetta alla prima assunzione incentivata. La norma richiamando i commi 100-105 della Legge di Bilancio 2018, ne richiama anche i requisiti in capo al giovane under 36 per il diritto all'incentivo. Ossia, il giovane alla data della prima assunzione incentivata non deve essere mai stato occupato, quindi assunto in precedenza, con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro o con altro datore di lavoro, salvo i casi di fruizione parziale dell'incentivo, in termini di periodo goduto (non di importo);
  • L'esonero spetta a fronte della stipula di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n.  23);
  • L'esonero spetta per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato fermo il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della conversione a tempo indeterminato, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione, come previsto dall’articolo 1, comma 114, dei contratti di apprendistato e lavoro domestico.

Esonero contributivo al 100% per 4 anni al SUD

Il comma 10 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021, amplia l'incentivo occupazione giovani strutturale della Legge di Bilancio 2018. Nel comma 11, sempre dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 viene introdotto un ampliamento della durata dell'esonero nelle regioni del SUD:

"11. L’esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

Pertanto, dalla lettura combinata del comma 10 e 11, si evince che per le assunzioni di giovani under 36 anni al SUD, che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato, spetta un esonero contributivo fino a 48 mesi (4 anni), a condizione che la sede o unità produttiva presso la quale viene assunto il lavoratore sia in una delle regioni meno sviluppate, ossia le regioni del SUD. Il limite massimo resta 6 mila euro su base annua, così come restano gli altri requisiti.

Condizioni di spettanza e nuovi limiti ai licenziamenti

Il comma 12 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, contiene una riformulazione dei limiti ai licenziamenti, in deroga alla normativa della Legge di Bilancio 2018:

"In deroga all’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui al comma 10 spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva".

Il richiamato comma 104, dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, che viene derogato in caso di diritto al nuovo esonero totale in luogo di quello al 50%, invece stabilisce che "l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti  l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge  23  luglio  1991, n. 223, nella medesima unità produttiva".

Le novità:

  • Viene ampliato il periodo di divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) o licenziamento collettivo, introducendo accanto ai 6 mesi precedenti l'assunzione anche i nove mesi successivi all'assunzione incentivata;
  • Viene ridotta la portata della norma: inibiscono il diritto all'esonero contributivo totale i licenziamenti per GMO o collettivi di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica (operai, impiegati, quadri, ecc.) e nella stessa unità produttiva. E non più in generale qualsiasi licenziamento per GMO o collettivo nella medesima unità produttiva, anche riguardante lavoratori con qualifica diversa.

Le conferme:

  • i datori di lavoro devono rispettare i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Escluse le trasformazioni di apprendistati

La normativa sull'esonero contributivo per gli anni 2021 e 2022, battezzato incentivo occupazione giovanile, contenuto nella Legge di Bilancio 2021, è un ampliamento dell'incentivo strutturale della Legge di Bilancio 2018, norma che resta in vigore. Vi sono delle parti della normativa del 2018, contenenti un esonero contributivo parziale al 50%, che restano in vigore anche nel 2021 e nel 2022, perché escluse espressamente dalla nuova normativa contenuta nei commi 10-15 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2021.

Il comma 13, dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021 prevede che "Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205″.

In altre parole, i commi 106 e 108 della Legge di Bilancio 2018 non rientrano nel nuovo esonero e quindi per le assunzioni indicate in questi due commi si applica l'esonero contributivo al 50%, al verificarsi delle condizioni previste.

Il comma 106 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018, tratta il diritto all'esonero contributivo al 50% per 12 mesi, nel limite di 3.000 euro su base annua, nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato (anche professionalizzante) in un contratto a tempo indeterminato, a condizione che il giovane alla data della prosecuzione, non abbia compiuto i 30 anni di età. Tale agevolazione resta del 50% e non viene coinvolta quindi nel nuovo esonero contributivo al 100%.

Il comma 108 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018, tratta il diritto all'esonero contributivo al 100%, con limite di 3.000 euro su base annua, per i datori di lavoro che che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti ai sensi del Decreto Legislativo n. 23/2015, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro ovvero studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di  lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione  secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Per queste assunzioni, resta applicabile quindi la norma del 2018, con un limite di esonero di 3.000 euro.

Limite aiuti di Stato di 800 mila e autorizzazione Commissione europea

Il comma 14 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), richiama la normativa comunitaria in termini di Aiuti di Stato e condiziona il diritto all'esonero contributivo per le assunzioni nel 2021 e nel 2022 all'autorizzazione della Commissione Europea:

"Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID- 19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

L’efficacia delle disposizioni dei commi da 10 a 13 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea".

Il richiamo alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020 è importante perché in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  • siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
  • siano concessi entro il 30 giugno 2021.

In altre parole, ogni impresa può ricevere aiuti di stato fino a 800 mila euro.

Risorse esonero contributivo: fondi europei Next Generation EU

La Commissione Europa inoltre è chiamata, come per la Decontribuzione per il SUD, a concedere l'autorizzazione all'esonero contributivo giovanile per le assunzioni negli anni 2021 e 2022. Tale autorizzazione è motivata anche da quanto previsto dal comma 15, dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), che finanzia l'esonero contributivo sulle assunzioni di giovani under 36 con i fondi del programma europeo Next Generation EU (che comprende il famoso recovery fund):

"Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 10 a 14 concorrono, per 200,9 milioni di euro per l’anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l’anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU".

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