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Credito imposta servizi digitali nella Legge di Bilancio 2021

Nella Legge di Bilancio 2021 è prevista la proroga per gli anni 2021 e 2022 del credito d’imposta servizi digitali. Il credito per i servizi digitali spetta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per un importo pari al 30 per cento delle spese effettuate per l’acquisizione di servizi digitali ed information technology. Il credito può essere utilizzato solo in compensazione attraverso modello F24 utilizzando il codice tributo 6919. Vediamo cosa stabilisce la normativa in merito agli anni 2021 e 2022, ai beneficiari, alle modalità di accesso al credito e quali sono le spese ammesse.
A cura di Antonio Barbato
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Credito imposta servizi digitali

La Legge di Bilancio 2021, al fine di consolidare il sostegno all'editoria digitale, conferma per il biennio 2021-2022 il credito d'imposta per i servizi digitali, l'agevolazione fiscale riconosciuta alle imprese editrici di quotidiani e periodici che hanno almeno un dipendente.

Tale credito d'imposta ammonta al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale.

Tale misura rientra tra le agevolazioni dedicate all’editoria presenti nella Legge di Bilancio 2021.

Il credito d’imposta per i servizi digitali è concesso a quelle imprese con almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Sono molte, per il biennio 2021-2022, le misure confermate dal Governo per il settore dell’editoria; infatti oltre al credito per i servizi digitali, si ricordano anche il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari e il credito d’imposta per la vendita giornali, riviste e periodici.

Vediamo insieme cosa si intende per credito d’imposta servizi digitali, chi e come usufruirne.

Credito d’imposta servizi digitali 2021: normativa

Il credito d’imposta per i servizi digitali è confermato nella legge di Bilancio 2021 all’art. 1 comma 610, che detta quanto segue:

Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per i servizi digitali di cui all’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili”.

Quindi, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per i servizi digitali è concesso alle stesse condizioni e modalità previste per gli anni precedenti e disciplinati dall’art. 190 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il quale al comma  1 stabilisce che:

Per l'anno 2020,  alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione,  che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è  riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per centodella  spesa  effettiva sostenuta nell'anno 2019 (e 2020, 2021 e 2022) per:

  • l'acquisizione dei servizi  di server,
  • hosting e manutenzione evolutiva per  le  testate edite  in  formato digitale, e per   information   technology   di   gestione   della connettività.

Continua il comma 1: "Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

La dotazione finanziaria è aumentata di 2 mln di euro, quindi è passata da 8 a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la quota destinata a tale intervento agevolativo.

Credito d’imposta servizi digitali 2021: beneficiari

Il credito d’imposta per i servizi digitali, nella misura del 30 per cento delle spese relative all’acquisizione di servizi digitali, confermato per gli anni 2021 e 2022 è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Nello specifico sono ammessi al beneficio i soggetti con:

  • sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello Spazio Economico Europeo;
  • residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale correlata ai benefici;
  • indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  • iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
  • impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Non sono ammesse al credito per servizi digitali i soggetti che beneficiano dei contributi diretti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Quindi, il credito d'imposta per i servizi digitali, di cui al comma 610 art. 1 Legge di. Bilancio 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n.98, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, né con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.

Credito d’imposta servizi digitali 2021: spese ammesse

Il credito di imposta per i servizi digitali 2021, come già più volte detto, è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente la presentazione della domanda, per i seguenti servizi digitali:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
  • information technology di gestione della connettività.

Se il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Il credito di imposta per i servizi digitali è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso modello F24. Il modello di pagamento F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta servizi digitali: codice tributo

Come appena detto, il credito d’imposta per i servizi digitali può essere utilizzato solamente in compensazione, attraverso modello F24 che va presentato esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.81/E del 23 dicembre 2020, per consentire ai contribuenti beneficiari dell’agevolazione, l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per servizi digitali, è stato istituito un apposito codice tributo:

  • 6919” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Il codice 6919 va indicato nel campo “Erario”, mentre nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è stata presentata la domanda di accesso al credito d’imposta

Tale codice può essere utilizzato in compensazione solo ai contribuenti che avendo presentato domanda per l’accesso al credito, risultano tra l’elenco dei beneficiari ammessi. L’Agenzia delle entrate, infatti, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24.

Tali disposizioni, valide per l’anno 2020, dovrebbero restare immutate anche per gli anni 2021 e 2022.

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