Insegnanti precari: spetta l’Aspi o la Mini Aspi per luglio e agosto 2014
Con un importante messaggio l’Inps chiarisce che agli insegnanti precari della scuola spetta l’Aspi o la Mini Aspi per i mesi di luglio e agosto 2014, ossia i periodi con stato di disoccupazione a conclusione delle attività didattiche. Il chiarimento riguarda gli insegnanti fuori ruolo, con contratto scaduto il 30 giugno 2014, passati in ruolo con decorrenza giuridica antecedente a quella economica, ossia coloro che hanno avuto il contratto a tempo indeterminato con inizio dell’attività lavorativa dal 1 settembre 2014. Ai docenti che si trovano in questa particolare situazione di "assunti ma per 2 mesi disoccupati", ma anche agli altri precari della scuola nella maggior parte dei casi, spetta l’Aspi, o la Mini Aspi, secondo i requisiti, per i mesi di luglio e agosto 2014. All’atto della domanda all’Inps potrebbe essere necessario fornire le ultime buste paga, in via eccezionale, e per i soli insegnanti immessi in ruolo.
Quindi i docenti precari non immessi in ruolo, ossia coloro che non hanno avuto la “stabilizzazione” con contratto a tempo indeterminato, ossia la vasta platea di insegnanti precari della scuola che hanno ogni anno il contratto a tempo determinato scaduto al 30 giugno per poi riavere un contratto a settembre e fino al 30 giugno dell’anno successivo, hanno comunque diritto alla Mini Aspi, nella maggior parte dei casi, oppure all’Aspi ordinaria, in alcuni casi.
Facciamo quindi il punto della situazione, dal messaggio Inps con la novità per gli insegnanti fuori ruolo passati in ruolo, ai requisiti, modalità e importi spettanti per l’Aspi o la Mini Aspi per i docenti precari della scuola, sia quelli immessi in ruolo e che i non immessi in ruolo, che continuano ad andare avanti con reiterati contratti a termine stipulati con le scuole.
Il messaggio dell’Inps
Si tratta del messaggio Inps n. 6050 del 15 luglio 2014, che premette: “Il 30 giugno 2014 si sono concluse le attività didattiche nella generalità delle scuole del Paese. Si forniscono le necessarie indicazioni operative tenuto conto delle principali specificità dei lavoratori in oggetto nonché dei quesiti avanzati dalle strutture territoriali”.
L’Aspi o la Mini Aspi per i docenti immessi in ruolo con decorrenza economica dal 1 settembre 2014. “E’ ricorrente il fenomeno secondo cui un considerevole numero di docenti fuori ruolo, ogni anno, nei giorni successivi al 30 giugno, viene immesso in ruolo a far data dal 1° settembre dell’anno solare precedente mentre il relativo trattamento economico a suo favore decorre solo dal 1° settembre dell’anno in corso con conseguente esclusione della erogazione delle mensilità relative ai mesi di luglio e agosto dell’anno in corso”.
Decorrenza giuridica e decorrenza economica: la soluzione dell’Inps: “In ordine alle modalità secondo cui considerare il predetto periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica, si indicano pertanto i seguenti criteri.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di detti lavoratori è costituito a decorrere dalla nomina agli effetti giuridici; la scissione tra l'epoca degli effetti giuridici (sarebbe la data di stipula del contratto di lavoro) e quella successiva degli effetti economici (la data in cui parte l’attività lavorativa, generalmente il 1 settembre) induce tuttavia a ritenere che la retrodatazione degli effetti giuridici non faccia venir meno, nel periodo non lavorato, lo stato di disoccupazione.
Non si può peraltro imputare alla volontà del lavoratore l'inattività e il sostanziale stato di disoccupazione. Alla luce di quanto precede si ritiene di consentire l'indennizzabilità delle giornate di nomina giuridica non lavorate e prive di retribuzione”.
Calcolo Aspi o Mini Aspi: bisogna fornire le buste paga all’Inps. Continua il messaggio Inps: “Altra tematica di rilievo per gli insegnanti è quella connessa al mancato aggiornamento dei dati UNIEMENS. La soluzione dell’Inps è la seguente: “A tale riguardo, onde evitare ingiustificati ritardi nella tutela dei soggetti, si dispone che, in mancanza di dati retributivi aggiornati da parte dell’Amministrazione di competenza, le strutture territoriali facciano ricorso alle buste paga fornite dagli interessati sia per quanto attiene alla verifica della sussistenza del requisito contributivo, sia per quanto attiene al calcolo della retribuzione media in base alla quale definire l’importo della prestazione o la sua durata qualora si sia in presenza di domanda di indennità mini ASpI o in presenza di domanda di indennità ASpI da corrispondersi a soggetto ultracinquantacinquenne”.
Conclude il messaggio Inps: “In caso di indisponibilità delle buste paga più recenti, qualora essa sia ininfluente ai fini della verifica dei requisiti soggettivi necessari all’accoglimento della domanda di prestazione, quest’ultima potrà essere accolta in forma provvisoria salvo ricalcolo alla luce della documentazione completa; qualora l’indisponibilità risulti invece decisiva, la domanda andrà posta in evidenza e definita solo al momento in cui sarà fornita la documentazione necessaria”.
Il messaggio pubblicato dall’Inps parla del caso dei docenti fuori ruolo che ogni anno, nei giorni successivi al 30 giugno o anche l'anno prima giuridicamente (es. decorrenza giuridica a settembre 2013), sono immessi in ruolo a partire dal 1 settembre 2014, come data della decorrenza economica del contratto. L’Inps per questi soggetti, come abbiamo visto, ha chiarito che spetta l’indennità mini ASpI o l’indennità ASpI da corrispondersi a soggetto ultracinquantacinquenne.
Docenti precari della scuola non immessi in ruolo: spetta l’Aspi o la mini Aspi?
E’ bene ora chiarire sia i requisiti dell’Aspi o della Mini Aspi, e soprattutto cosa spetta agli insegnanti precari che nel precariato restano, ossia coloro che non sono immessi in ruolo ma che, come da anni, ogni anno, ripartono con l’attività lavorativa dal 1 settembre. Quindi coloro che vivono in una situazione di successione di contratti a tempo determinato, stipulati ogni anno, con varie scuole.
Tralasciando la problematica della reiterazione di contratti a termine nella scuola, visto che anche per loro c’è una scadenza del contratto a tempo determinato al 30 giugno 2014 ed una successiva ripresa dell’attività lavorativa dal 1 settembre 2014, c’è un datore rilevante in termini economici: anche i precari della scuola non immessi in ruolo restano senza stipendio nei mesi di luglio ed agosto. Vediamo quando a questi lavoratori spetta l’Aspi, e quando la Mini Aspi, per i mesi di luglio e agosto. E non solo.
Prima di tutto, sia per Aspi che per Mini Aspi, è necessario lo stato di disoccupazione involontaria così definito “la condizione di soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competente”. In via generale il disoccupato è colui che ha perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo. E’ altresì disoccupato chi una reddito inferiore a 8.000 euro lordi annui nel caso di lavoro dipendente e assimilato.
L’insegnante per dimostrare lo stato di disoccupazione involontaria deve rendere l’immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa presentandosi al Centro per l’Impiego, che rilascerà un attestato che sarà utile per la presentazione della domanda per l’Aspi o la Mini Aspi. Ma con l’entrata in vigore della Legge Fornero, dal 2012 è possibile rendere questa dichiarazione direttamente all’Inps e quindi nella domanda per l’Aspi o la mini Aspi. Per maggiori informazioni vediamo lo stato di disoccupazione e la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all’Inps.
Requisiti per l’Aspi. Si tratta della vecchia indennità di disoccupazione con requisiti ordinari ora indennità Aspi. Oltre allo status di disoccupato di cui sopra, i requisiti sono:
- avere un'anzianità assicurativa per la disoccupazione di almeno due anni dalla data di scadenza del contratto;
- avere almeno 52 contributi settimanali, anche non consecutivi, nel biennio antecedente la data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.
E’ bene chiarire questi due requisiti: Per il primo requisito è necessario che risulti, nel proprio estratto conto Inps, il versamento di almeno un contributo settimanale prima del biennio che va dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2014. Quindi prima del 1 luglio 2012 devono esserci contributi Inps accreditati. Per quanto riguarda il requisito delle 52 settimane di contributi settimanali, il biennio da considerare è sempre quello che va dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2014.
Requisiti per la Mini Aspi 2014. Si tratta della vecchia indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, ora Mini Aspi. Oltre allo stato di disoccupazione, dimostrabile con la dichiarazione di immediata disponibilità resta al Centro per l’Impiego o all’Inps come abbiamo visto, i requisiti sono i seguenti:
- avere almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 12 mesi precedenti la scadenza del contratto. Per la Mini ASpI non è richiesto il requisito dell'anzianità assicurativa.
Nel caso degli insegnanti precari della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato cessato per scadenza del termine alla data del 30 giugno 2014, il periodo da considerare per verificare il requisito delle 13 settimane è quello che va dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014. Se sono versati, o dovuti, contributi per un totale di 13 settimane in tale periodo, il lavoratore ha diritto alla Mini Aspi. Va subito detto che la Mini Aspi in sostanza spetta a tutti i precari della scuola che hanno avuto un contratto dal 1 settembre 2013 al 30 giugno 2014 (la maggior parte dei docenti).
L’insegnante che ogni anno presenta la domanda per Mini Aspi per il periodo successivo al 30 giugno 2014, che è molto spesso quello di luglio e agosto, per poi riprendere l’attività lavorativa a settembre, ha diritto alla Mini Aspi. Per l’Aspi, per coloro che non hanno richiesto prestazioni a sostegno del reddito per almeno un biennio, è necessario verificare i requisiti di cui sopra.
La domanda per Aspi o Mini Aspi: tempi e modalità. L’insegnante per la presentazione della domanda per l’Aspi o della Mini Aspi ha tempo 60 giorni dalla data di scadenza del contratto. Nel caso di un contratto scaduto il 30 giugno 2014, la data ultima è il 7 settembre 2014. Ma è bene presentarla nei primi 8 giorni, in quanto l’indennità decorre dall’8 giorno dalla scadenza del contratto, ma solo se la domanda è stata presentata entro l’ottavo giorno. Se invece è presentata dopo l’8 luglio 2014, l’indennità Aspi o Mini Aspi decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. La tempistica è importante per coloro che sanno che avranno un nuovo contratto a settembre 2014, onde evitare perdita di alcuni giorni di indennità.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, l’insegnante rimasto disoccupato a luglio o agosto può presentare la domanda esclusivamente per via telematica. Oltre alla possibilità di rivolgersi ad un Patronato, è possibile la presentazione diretta del cittadino tramite i servizi web messi a disposizione sul sito dell’Inps, ma l’opzione della presentazione diretta è valida solo per coloro che sono muniti di codice Pin dell’Inps. Un ulteriore modalità è chiamare al Contact Center multicanale al numero telefonico 803164 da rete fissa (gratuito) o il numero 06164164 da rete mobile (a pagamento).
Importo dell’Aspi. L’indennità Aspi è calcolata in due modalità differenti, il tutto dipende se l’imponibile previdenziale dell’ultimo biennio è pari o superiore a 1.192,98 euro (per molti insegnanti l’imponibile potrebbe essere superiore). L’ex indennità di disoccupazione ordinaria ora Aspi è pari:
- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
- al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l’anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
- L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. Per l’anno 2014 l’importo massimo dell’Aspi è di 1.165,58 euro.
L’Aspi spetta per un periodo massimo di 8 mesi, che è elevato a 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni. Mentre spetta per 14 mesi per chi ha compiuto 55 anni. L’Aspi subisce una riduzione del 15% dopo 6 mesi, e una ulteriore riduzione del 15% dopo i 12 mesi (per chi ha più di 55 anni e ha diritto all’Aspi per più di 12 mesi). Il limite massimo di cui sopra è di
Chiaramente se l’insegnante stipula un contratto di lavoro dipendente a settembre, perde il diritto a percepire l’Aspi, che infatti decade “nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 6 mesi e nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato o autonomo, il cui compenso superi i limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l'impiego (sarebbero i limiti di 8.000 euro lordi per lavoro dipendente o con contratto a progetto, e di 4.800 euro lordi in caso di lavoro autonomo). Se il rapporto di lavoro instaurato successivamente è di lavoro subordinato inferiore ai 6 mesi l’indennità Aspi viene sospesa e poi riattivata.
Importo della Mini Aspi. Nella maggior parte dei casi i docenti precari della scuola avranno diritto nel mese di luglio e agosto alla Mini Aspi. Spetta un’indennità mensile che viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro (sempre il periodo dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014).
E ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione (per chi ha percepito la Mini Aspi nel 2013, vengono tolti luglio e agosto 2013).
Il sistema di calcolo è lo stesso di quello dell’Aspi. Quindi l’indennità mini Aspi viene comunque calcolata sulla base della retribuzione media mensile ricavata dagli imponibili previdenziali degli ultimi 2 anni. La retribuzione media va divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33, che sarebbe 52 settimane diviso 12 mesi.
Il diritto a percepire la Mini Aspi decade, ma in questo caso in presenza di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5 giorni. E anche nel caso, come per l’Aspi, di un rapporto di lavoro che supera i limiti consentiti dalla legge per conservare lo stato di disoccupazione.