Il Testo unico sulla maternità e paternità contiene specifiche norme a tutela della salute delle lavoratrici madri. Una delle norme prevede il divieto di adibire le lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Il Ministero del lavoro ha chiarito in un interpello quando scatta l’interdizione delle lavoratrici madri che svolgono lavori usuranti. E più precisamente è stato chiarito che scatta il divieto per la lavoratrice madre che svolge l’attività di conducente di linea nel servizio pubblico di trasporto collettivo per tutto il periodo di gravidanza e fino a tre mesi dopo il parto.
Pertanto l’autista di autobus o la conducente di linea del trasporto pubblico deve essere adibita ad altre mansioni, ove possibile, per tutta la gravidanza e fino al termine del periodo di astensione obbligatoria da lavoro. Vediamo ora il contenuto dell’interpello del Ministero del Lavoro.
L’istanza di interpello n. 16 del 20 luglio 2015 ha riguardato, come dicevamo, l’interdizione posticipata lavoratrici madri rientranti nella categoria dei lavori usuranti. E’ stata chiesta la corretta interpretazione degli artt. 7, D. Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina dei divieti di adibizione delle lavoratrici madri allo svolgimento di determinate attività usuranti.
Più precisamente è stato chiesto se la disposizione normativa di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la lavoratrice madre espleti attività di “conducente di linea” nell’ambito di servizio pubblico di trasporto collettivo, stante la riconducibilità di quest’ultimo nella categoria dei lavori usuranti, ex art. 1, D.Lgs. n. 67/2011.
Il Ministero nella risposta all’interpello ricorda la legislazione a tutela della maternità, come l’astensione obbligatoria dal lavoro (per 5 mesi, generalmente due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto) e il sostegno economico nel corrispondente periodo, il divieto di licenziamento (che è in vigore fino a un anno di vita del bambino), nonché il divieto di adibizione a lavori faticosi o insalubri.
Riguardo ai lavori faticosi o insalubri, il nostro ordinamento contempla infatti, durante tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino, specifiche misure volte a tutelare la salute e la sicurezza sia della lavoratrice madre che del figlio, mediante la previsione di una serie di attività, mansioni, agenti chimici, fisici e biologici, già valutati come rischiosi dal Legislatore e quindi considerati incompatibili con lo stato di gravidanza e/o allattamento.
In proposito l’art. 7, D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, indicati dall’art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976 (allegato A, D. Lgs. cit.) e a quelli che comportano il rischio di esposizione a particolari agenti e condizioni di lavoro che renderebbero insalubre ed insicuro l’ambiente di lavoro (allegato B, D. Lgs. cit.).
Con riferimento ai periodi per i quali sono previsti i divieti di cui sopra, l’art. 7 citato dispone che la lavoratrice venga adibita ad altre mansioni ove possibile.
La risposta del Ministero
Ciò premesso, in relazione alla problematica sollevata dall’istante (possibilità per la lavoratrice madre di svolgere l’attività di conducente di linea) si sottolinea che, tra le attività per le quali è previsto il divieto di adibizione al lavoro, l’allegato A alla lettera o) indica i lavori espletati “a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro”.
Con quest’ultima previsione il Legislatore evidentemente ha sancito la sussistenza del divieto per tutto il periodo della gravidanza e fino a tre mesi dopo il parto (termine del periodo di astensione obbligatoria); diversamente, laddove lo stesso abbia voluto riferirsi all’interdizione posticipata fino a sette mesi dopo il parto lo ha detto espressamente nell’ambito del medesimo allegato A (cfr. lett. b, c, e d).
In linea con le osservazioni sopra svolte ed in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che per la lavoratrice madre, conducente di linea nel servizio pubblico di trasporto collettivo, il divieto di cui all’art. 7 trovi applicazione esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria.
Resta ad ogni modo ferma la possibilità di riscontrare nella specifica situazione lavorativa ogni eventuale rischio di esposizione ad agenti, processi e condizioni di lavoro, per i quali è prevista l’interdizione fino a sette mesi dopo il parto in base a quanto contenuto negli allegati B e C, del D.Lgs. n. 151/2001.
In proposito, si ricorda che ai sensi dell’art. 28, D. Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori, tra cui le lavoratrici madri, esposti a rischi particolari; di conseguenza, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, occorre valutare le relative ripercussioni sulla gravidanza o sull’allattamento, inclusi i rischi da stress lavoro-correlato.