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ISEE 2016 [GUIDA]

L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. Dal 2015 il calcolo è cambiato: vengono inclusi nel calcolo redditi fiscalmente esenti, la giacenza media sul conto corrente e gli immobili. Dall’ISEE universitario a quello socio-sanitario, vediamo cosa cambia, a chi spetta e quale è la documentazione richiesta.
A cura di Antonio Barbato
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ISEE documenti calcolo reddito conto corrente

L’ISEE 2016 è l’indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie italiane. Con la richiesta dell’ISEE il nucleo familiare può accedere ad alcune agevolazioni importanti: dall’ISEE universitario a quello socio-sanitario. Il calcolo dell’indicatore ISEE dal 2015 è stato revisionato. Sono stati inclusi nel calcolo anche i redditi fiscalmente esenti, la giacenza media sul conto corrente e gli immobili.

Vediamo  quale è il calcolo, quali sono le agevolazioni spettanti e quali documentazioni servono per richiedere l’ISEE.

Cosa è l’ISEE: è l’indicatore della Situazione Economica Equivalente, uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie italiane. E’ un indicatore che tiene conto del reddito del nucleo familiare, del patrimonio mobiliare e immobiliare e delle caratteristiche del nucleo familiare.

La dichiarazione sostitutiva ISEE o autocertificazione consente ai contribuenti a basso reddito di accedere a delle prestazioni sociali ed a servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate.

E’ partita la riforma ISEE dal 1 gennaio 2015. A prevedere una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è stato l'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Tale norma ha individuato una serie di principi di riforma dell’ISEE che vanno dall’adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente esenti, al miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale.

Inoltre, è prevista una maggiore attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità.

Tra le novità in materia di ISEE c’è una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta. Viene rafforzato inoltre il sistema dei controlli, per ridurre situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

A dare attuazione a tutti questi principi è stato il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, con il quale è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, la nuova disciplina in materia di ISEE, che ora vediamo.

Rispetto alla disciplina previgente dell’ISEE, non vengono modificate né la definizione né il metodo di calcolo dell’ISEE quale rapporto tra l’ISE (indicatore della situazione economica) e la scala di equivalenza.

Non viene modificata neanche la nozione dell’ISE, che è il valore dato dalla somma dei redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.

L’ISEE continua ad essere lo strumento di valutazione per l’accesso alle “prestazioni sociali agevolate” che sono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

L’Inps fornisce i propri chiarimenti nella circolare n. 171 del 18 dicembre 2014.

ISEE ordinario, ISEE università, ISEE socio-sanitario e corrente

Vengono stabilite delle modalità di calcolo differenziate dell’indicatore ISEE con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.

Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, più ISEE in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo. Vediamo quali sono i vari indicatori ISEE. 

ISEE standard o ordinario: tale indicatore è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

ISEE Università. Per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata capacità di reddito, vengono “attratti”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni.

ISEE Sociosanitario. Per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.

ISEE Sociosanitario-Residenze. Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali – RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.

In sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale).

Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.

ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi. Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

ISEE Corrente. Consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa).

Nucleo familiare nel nuovo ISEE

Nel nuovo ISEE 2015 il nucleo familiare viene considerato all’atto della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica DSU per l’ottenimento dell’indicatore. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se hanno una residenza anagrafica diversa, salvo il caso della separazione o divorzio. Anche i figli minori di 18 anni fanno parte del nucleo familiare, ma del genitore con il quale convivono. Mentre il figlio maggiorenne a carico Irpef viene considerato.

Per le prestazioni agevolate di natura societaria, invece ai fini ISEE si considera il nucleo ristretto. Per maggiori informazioni vediamo il nucleo familiare ai fini ISEE.

Redditi, immobili e conto corrente

Nel nuovo ISEE, per il calcolo dell’indicatore della situazione reddituale vanno considerati tutti i redditi imponibili Irpef, gli immobili (patrimonio mobiliare) ed anche il conto corrente bancario o postale per il quale va effettuato il calcolo della giacenza media.  Sono da considerare gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli, nonché i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, i redditi fondiari e i redditi prodotti all’estero. Mentre sono da sottrarre i redditi per gli assegni corrisposti al coniuge in seguito a separazione legale. Tra le spese da detrarre, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione fino a 7.000 euro. Per maggiori informazioni vediamo redditi, immobili e conto corrente nel calcolo ISEE.

ISEE minorenni

L’ISEE Minorenni è l’indicatore per le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza di componenti minorenni nel nucleo familiare. Sono previste modalità differenziate di calcolo di tale indicatore in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione. Se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare si applicano specifiche regole particolari. Per maggiori informazioni vediamo il nucleo familiare e l’ISEE.

ISEE universitario: Le prestazioni per il diritto allo studio all'università 

Per la richiesta di prestazioni nell’ambito del diritto allo studio universitario vengono stabilite modalità differenziate di calcolo dell’ISEE.

Come previsto dal citato D.P.C.M., lo studente fa parte del nucleo dei genitori anche se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva autonomia sulla base della sussistenza di entrambi i seguenti requisiti:

  • residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine;
  • presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Per quanto riguarda il caso di genitori coniugati non conviventi tra loro si applicano gli stessi principi generali stabiliti dall’articolo 3, mentre in riferimento ai genitori non coniugati si applicano le stesse regole valide per le prestazioni rivolte ai minorenni, volte a tener conto della condizione economica del genitore non convivente (vedi paragrafo 7).

Per le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca, analogamente a quanto previsto per le prestazioni sociosanitarie, è possibile scegliere un nucleo ristretto (formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini Irpef, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica).

L’ISEE corrente (Modulo Sostitutivo MS)

Ordinariamente l’ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito (determinate, nella maggioranza dei casi, dalla perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.

A chi possiede già un ISEE in corso di validità, viene data, pertanto, la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi, che saranno moltiplicati per sei, in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa).

Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell’ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE precedentemente calcolato.

In sintesi, l’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.

Per poter richiedere l’ISEE Corrente è necessario:

  1. il possesso di un ISEE in corso di validità;
  2. una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo come indicata successivamente;
  3. una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato precedentemente.

Per la richiesta dell’’ISEE corrente è necessario compilare l’apposito Modulo, denominato Modulo Sostitutivo MS.

L’ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU (Modulo sostitutivo) alla quale deve essere allegata la documentazione e certificazione attestate la variazione della situazione lavorativa e le componenti reddituali aggiornate.

Le variazioni della situazione lavorativa che vengono considerate ai fini della richiesta dell’ISEE corrente sono le seguenti:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

I redditi ed i trattamenti, che in presenza delle altre condizioni previste, possono essere aggiornati sono i seguenti:

  • redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione;
  • redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo dell’esercizio dell’attività;
  • trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati (LD) percepiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione.

Solo nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile indicare, in alternativa, i redditi e i trattamenti percepiti negli ultimi 2 mesi. In tale ultimo caso i redditi e i trattamenti saranno moltiplicati per 6.

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