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Jobs Act di Renzi: le novità in materia di contratti, fisco e ammortizzatori sociali

Dai 1.000 euro in busta paga attraverso l’aumento delle detrazioni fiscali a partire da maggio 2014, alle modifiche ai contratti a termine e di apprendistato, dall’indennità di disoccupazione Aspi estesa ai collaboratori con contratto a progetto, alle modifiche alla cassa integrazione, fino alla razionalizzazione degli incentivi sulle assunzioni, vediamo tutte le novità del Jobs Act del Governo Renzi in materia di lavoro, fisco e previdenza.
A cura di Antonio Barbato
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contratti a termine apprendistato aspi e ammortizzatori sociali

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi ha presentato il proprio programma di interventi in materia di lavoro, fisco e previdenza, denominato Jobs Act. Con i primi decreti legge sono stati approvati degli interventi in materia di lavoro riguardanti il contratto a termine ed il contratto di apprendistato, sono state poi concesse delle deleghe per intervenire sull’indennità di disoccupazione Aspi, sull’indennità di maternità e sugli ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione. Oltre agli interventi in materia previdenziale, ci sono poi interessanti interventi in materia fiscale.

L’intervento più pubblicizzato riguarda la restituzione di 1.000 euro in busta paga agli italiani attraverso le detrazioni fiscali a partire dal maggio 2014. Importanti novità in arrivo anche per i lavoratori con contratto a progetto, in materia di prestazioni erogate dall’Inps in caso di mancato versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Vediamo in questa panoramica quali sono gli interventi in programmazione sui contratti di lavoro, sull’area fiscale riguardante lavoratori e contribuenti, e riguardo le prestazioni a sostegno del reddito e gli ammortizzatori sociali in materia di previdenza.

Detrazione Irpef aumentata di 1.000 euro per i lavoratori dipendenti sotto i 25.000 euro di reddito. Si tratta dei 1.000 euro restituiti, dell’intervento più pubblicizzato dal Governo, ed è di natura fiscale: “Tra le misure previste, la relazione approvata ha individuato in 10 miliardi di euro le risorse per consentire l’aumento della detrazione Irpef in busta paga ai lavoratori dipendenti sotto i 25 mila euro di reddito lordi, circa 10 milioni di persone, dal 1° maggio prossimo, per un ammontare di circa 1000 euro netti annui a persona. Gli atti tecnici e legislativi verranno approvati nelle prossime settimane. Relativamente alle imprese, inoltre, si intende rendere operativo il credito d’imposta definendo il decreto attuativo Mise-Mef, per 600 milioni in tre anni, arrivando a raddoppiare la cifra a disposizione”.

L’aumento della detrazione Irpef per lavoro dipendente per una cifra di 1.000 euro netti dal 1 maggio 2014 consentirà ai lavoratori di incassare tale cifra in busta paga nel proprio netto, godendo di fatto di una decurtazione dell’Irpef da pagare nella singola busta paga per effetto della maggiore detrazione fiscale spettante. Le detrazioni fiscali per lavoro dipendente sono state tra l'altro già modificate dalla Legge di Stabilità 2014.

Oltre all’intervento di natura fiscale, sono in programmazione importanti interventi riguardanti il contratto a termine ed il contratto di apprendistato. In arrivo delle importanti liberalizzazioni che dovrebbero aumentare il numero di contratti stipulati e quindi il livello occupazionale nel paese, anche se precari.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un Decreto legge contenente “disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”. Vediamo cosa prevede il comunicato del Governo in materia.

Le modifiche: dal contratto a termine all’apprendistato

Il Governo nel Consiglio del Ministri del 12 marzo, e nel Decreto n. 34 del 20 marzo 2014 poi pubblicato in Gazzetta ufficiale, estende a 36 mesi il contratto a termine di fatto acausale: “Per il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto. Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa”.

Le novità sono importanti, in sostanza non sono più necessarie le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo da inserire nel contratto in forma scritta per giustificare il termine apposto nel contratto stesso. Quindi dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34 del 2014, il Jobs Act, il contratto a termine è stipulabile senza le ragioni giustificative, ma solo indicando nel contratto stesso la data di fine contratto (il termine).

Lavoro: Ministero, alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina dei contratti a tempo determinato. Il  Comunicato del Ministero: “I mezzi di informazione hanno dedicato ampio spazio alle misure previste dal piano per il lavoro messo a punto dal Governo. Alcuni commenti hanno sollevato delle perplessità sull'efficacia e la reale innovatività dei provvedimenti, relative, in particolare, alle disposizioni riguardanti i contratti a tempo determinato.

Per chiarire alcuni dubbi interpretativi, può quindi essere utile fornire qualche elemento di precisazione rispetto all'illustrazione generale dei provvedimenti avvenuta nella conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri del 12 marzo.

Con l'entrata in vigore del decreto legge il datore di lavoro può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato.

Proroga contratto a termine fino a 8 volte nei 36 mesi. Il Comunicato: “Inoltre, la possibilità di prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi. Rimane, quale unica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato”.

Limite del 20% dell’organico per i contratti a termine. Il comunicato: “Nell'introdurre il limite del 20% di contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo, il decreto fa comunque salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall'altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità”.

Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine.

Con questi interventi, il governo ha inteso offrire la risposta ritenuta più efficace alle attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo del Paese. Naturalmente, si tratta di misure sulle quali il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi fin dai prossimi giorni e potrà fornire spunti e proposte per un loro eventuale miglioramento”. Per maggiori informazioni vediamo il nuovo contratto a termine dopo il Jobs Act.

Le modifiche al contratto a termine sono state estese anche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Anche per quest'ultimo era necessaria l'apposizione del termine accompagnata dall'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Dopo il Decreto anche nella somministrazione a termine, non sono più necessarie le ragioni giustificative. Per maggiori informazioni vediamo il nuovo contratto di somministrazione a tempo determinato.

Le novità in materia di apprendistato. Il comunicato del Governo: “Per il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo.

È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale”.

La smaterializzazione del DURC. Un ulteriore intervento di semplificazione riguarda la smaterializzazione del DURC, superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese. Per dare un’idea della rilevanza del provvedimento, si ricorda che nel 2013 i DURC presentati sono stati circa 5 milioni.

Vediamo ora tutte le deleghe e la programmazione degli interventi in materia di ammortizzatori sociali, le politiche attive e gli incentivi sulle assunzioni, la delega per le semplificazioni in materia di lavoro, la delega per la modifica e il riordino delle forme contrattuali nel mondo del lavoro, nonché in materia di conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze dei genitori lavoratori. Si tratta di una serie di misure che il Governo ha intenzione di approvare, alcune delle quali possono rappresentare novità molto importanti a risoluzione di alcune problematiche che si sono evidenziate negli ultimi anni.

La riforma degli ammortizzatori sociali: Aspi, cassa integrazione e mobilità

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato, al tempo stesso, un disegno di legge delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro, di riordino delle forme contrattuali e di miglioramento della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.

Delega in materia di ammortizzatori sociali. La delega ha lo scopo di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori che preveda, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale. Un sistema così delineato può consentire il coinvolgimento attivo di quanti sono espulsi dal mercato del lavoro o siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro.

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

• rivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale;

• semplificare le procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione;

• prevedere che l’accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro;

• rivedere i limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori;

• prevedere una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici;

• prevedere una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo;

• rimodulare l’ASpI omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve;

incrementare la durata massima dell’ASpI per i lavoratori con carriere contributive più significative;

estendere l’applicazione dell’ASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite;

• introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa;

• valutare la possibilità che, dopo l’ASpI, possa essere riconosciuta un’ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto;

• eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a prestazioni di carattere assistenziale.

Nell’esercizio di tale delega verranno individuati meccanismi volti ad assicurare il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di prestazioni di integrazione salariale, ovvero di misure di sostegno in caso di disoccupazione, al fine di favorirne lo svolgimento di attività in favore della comunità locale di appartenenza.

Le politiche attive: la razionalizzazione degli incentivi sulle assunzioni

Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. La delega è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché ad assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

razionalizzare gli incentivi all’assunzione già esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione;

• razionalizzare gli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;

• istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un’Agenzia nazionale per l’impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’agenzia sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI e vedrebbe il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali. Si prevedono meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale, così come meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;

• razionalizzare gli enti e le strutture, anche all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l’impiego allo scopo di evitare sovrapposizioni e garantire l’invarianza di spesa;

• rafforzare e valorizzare l’integrazione pubblico/privato per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;

• mantenere il capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantite su tutto il territorio nazionale;

• mantenere in capo alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;

• favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro;

• valorizzare il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate.

Delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti

La delega punta a conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

• razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo;

• eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi;

• unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni l’obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;

• promuovere le comunicazioni in via telematica e l’abolizione della tenuta di documenti cartacei;

rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita (a parità di costo);

• individuare modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, anche in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;

• revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino.

Delega in materia di riordino delle forme contrattuali

La delega è finalizzata a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale.

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

• individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di riordino delle medesime tipologie contrattuali;

• procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;

• introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali;

• procedere all’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo organico di cui alla lettera b), al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative.

Delega in materia di conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitoriali

La delega ha la finalità di contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori. In particolare, l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di evitare che le donne debbano essere costrette a scegliere fra avere dei figli oppure lavorare.

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

introdurre a carattere universale l’indennità di maternità, quindi anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata;

garantire, alle lavoratrici madri parasubordinate, il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

• abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare;

• incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e l’impiego di premi di produttività, per favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti;

• favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.

Queste tutte le norme programmatiche del Governo Renzi, inserite nei decreti legge in corso di conversione. Tra le novità più importanti quindi una sostanziale liberalizzazione della stipula di contratti a termine senza indicare una ragione giustificativa dell’apposizione del termine al contratto di lavoro, l’intenzione del Governo di garantire prestazioni come l’indennità di disoccupazione Aspi, l’indennità di maternità ai lavoratori con contratto a progetto (forma contrattuale diffusissima), anche nel caso in cui non vi sia il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Nella Gestione Separata infatti, non operando il principio di automaticità delle prestazioni, a differenza dei lavoratori dipendenti assicurati nella Assicurazione Generale Obbligatoria, non vengono riconosciute le prestazioni a sostegno del reddito (come anche l’una tantum cocopro), se non risultano versati i contributi. Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato (e non parasubordinato), le prestazioni previdenziali vengono garantite anche se non c’è il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. Quindi percepiscono comunque l’indennità di disoccupazione Aspi ad esempio.

Un’altra novità che può essere interessante è l’introduzione del compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato (quindi per tutti i CCNL).

Altre novità fiscali dal Decreto Legge sull’Emergenza abitativa

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, un decreto legge per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre più famiglie impoverite dalla crisi economica. Tra le novità più importanti che riguardano i lavoratori ed i contribuenti, soprattutto coloro che normalmente presentano il modello 730 per fruire delle detrazioni fiscali, ci sono alcune novità riguardanti agli alloggi popolari da un lato, e la cedolare secca dall’altro lato. Novità anche riguardanti il bonus mobili, vediamole.

Più vantaggi per chi abita in un alloggio di edilizia popolare. Si prevede che per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a:

• 900 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;

• 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non supera i 30.987,41 euro.

Detrazione bonus mobili. La spesa per l'acquisto di mobili a seguito di ristrutturazione, su cui sono previste detrazioni Irpef potrà essere superiore a quella per la ristrutturazione stessa. Il tetto massimo per la spesa complessiva resta a 10mila euro.

Riduzione della cedolare secca per contratti a canone concordato: aliquota al 10%. Per favorire l’immissione sul mercato degli alloggi sfitti si riduce dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota della cedolare secca di cui si potrà usufruire anche in caso di abitazioni date in locazione a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

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