L’accredito dei contributi figurativi durante gravidanza, maternità e allattamento
Uno dei momenti più importanti della vita di una donna, lavoratrice e non, è quello della nascita di un figlio. Dalla gravidanza, alla maternità, dall’allattamento ai primi anni del bambino, soprattutto in casi di malattia, la legge tutela il diritto della madre, e anche del padre, di occuparsi del lieto evento. Le tutele previste nel mondo del lavoro, quindi in costanza di un rapporto di lavoro, e ai fini previdenziali, consentono alla donna, ed eventualmente al padre del bambino, di percepire l’indennità di maternità, così come il riconoscimento di permessi e riposi.
La legge obbliga la donna lavoratrice, e il suo datore di lavoro se dipendente, a sospendere il rapporto di lavoro nei periodi precedenti il parto e nei periodi successivi. Si parla infatti di astensione obbligatoria. Alla donna vengono concessi anche mesi per l’astensione facoltativa così come ad esempio riposi orari per allattamento. In tutti questi casi c’è l’erogazione da parte dell’Inps di una indennità, ma anche l’accredito di contributi figurativi e di retribuzione figurativa per i periodi di assenza da lavoro, contributi utili ai fini del diritto alla pensione e retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione stessa.
I contributi figurativi vengono accreditati anche per la maternità fuori dal rapporto di lavoro, per questo è necessario un requisito contributivo. La legge quindi tutela i diritti della madre nella maternità. Approfondiamo in questo articolo tutti i contributi figurativi accreditati dall’Inps nell’estratto conto della lavoratrice (ma anche del padre in alcuni casi) per l’astensione obbligatoria, facoltativa, l’allattamento, la malattia del bambino e tutti i periodi legati alla nascita di un figlio.
SOMMARIO:
Congedo per maternità con rapporto di lavoro
Astensione obbligatoria e contributi figurativi
Maternità senza rapporto di lavoro
Accredito contributi per maternità senza lavoro
Allattamento del bambino
Accredito contributi e integrazione
Congedo per maternità durante il rapporto di lavoro (gravidanza e puerperio)
Si tratta della normale sospensione del rapporto di lavoro per un evento tutelato dalla legge, questo è il caso dell’astensione obbligatoria, del congedo di maternità della lavoratrice in costanza dell’attività lavorativa. L’astensione da lavoro è obbligatoria per tutte le lavoratrici, sia del settore privato che del settore pubblico, per un periodo precedente alla data presunta del parto (ante partum) e per un periodo successivo al parto stesso (post partum).
Normalmente il periodo di astensione obbligatoria, con divieto a carico del datore di lavoro ad adibire al lavoro le lavoratrici parte da due mesi precedenti la data del presunto parto e si protrae tre mesi dopo il parto, per un totale di cinque mesi di astensione obbligatoria. Per le gravidanze a rischio per la madre o per il bambino l’astensione obbligatoria può essere anticipata o prolungata, nel caso di lavori gravosi.
Il periodo di assenza della lavoratrice per astensione obbligatoria è tutelato dalla legge e la lavoratrice, oltre a ricevere la normale retribuzione attraverso l’indennità di maternità dall’Inps (o dall’Inpdap o altri enti), riceve l’accredito dei contributi figurativi nel proprio estratto conto previdenziale. Per ottenere tale accredito è necessario presentare la domanda.
Periodi accreditabili. Premesso che possono essere accreditati figurativamente periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, la normativa Inps prevede diverse modalità di accredito dei periodi, dipendenti dalla data in cui è avvenuto l’evento della nascita del bambino:
- Dal 1 gennaio 2000 (intesa data di nascita) in poi, l’Inps dice che è data facoltà di fruire dell’assenza obbligatoria per maternità e quindi ottenere l’accredito dei contributi figurativi per il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi al parto per un ammontare complessivo di 22 settimane accreditabili. Questo se il medico specialista de servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) o il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestano che la permanenza in attività non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
- Se l’evento della nascita è avvenuto dal 18 gennaio 1972 al 31 dicembre 1999 possono essere accreditati i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi al parto, sempre per complessive 22 settimane;
- Se l’evento è avvenuto entro il 17 gennaio 1972 possono essere accreditati, l’ente distingue sulla base del settore in cui lavora la lavoratrice. Per le lavoratrici del settore industria, vengono accreditati i 3 mesi precedenti la data presunta del parto e le 8 settimane successive al parto per complessive 21 settimane. Se si tratta di lavoratrice agricola vengono accreditate le 8 settimane precedenti la data presunta del parto e le 8 settimane successive al parto. Se si tratta di lavoratrici degli altri settori vengono accreditate le le 6 settimane precedenti la data presunta del parto e le 8 settimane successive al parto.
Nascita con parto prematuro. Nel caso in cui il parto si sia verificato prima della data presunta e quindi ci sia un parto prematuro, i giorni di astensione obbligatoria non fruiti prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria spettante dopo il parto. Il periodo complessivo non può comunque essere superiore a 5 mesi. Ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa non c’è differenza.
L’accredito dei contributi e della retribuzione figurativa per astensione obbligatoria
Utilità dell’accredito dei contributi figurativi per maternità. I contributi accreditati, gratuitamente ma su domanda dell’interessata, per astensione obbligatoria per maternità, sono utili ai fini del diritto alla pensione, qualunque tipologia essa sia, dalla pensione di vecchiaia alla pensione anticipata, ma anche per il calcolo della pensione stessa. Sono inoltre utili anche per il diritto e per la misura dell’assistenza sanatoriale e dell’indennità di disoccupazione. Mentre non sono utili per il diritto alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi essendo considerati periodo neutro.
Per quanto riguarda le condizioni poste dall’ente previdenziale Inps per l’accredito dei contributi, per questo caso specifico in cui c’è un rapporto di lavoro in essere alla data dell’inizio dell’astensione stessa e del parto, il periodo da riconoscere figurativamente per l’astensione obbligatoria da lavoro si deve collocare appunto nell’ambito del rapporto di lavoro, quindi con una contribuzione obbligatoria all’assicurazione generale attiva.
In altre parole, l’astensione obbligatoria è solo una sospensione del rapporto di lavoro e ci deve essere normale lavoro e contribuzione all’Inps nei mesi precedenti e successivi. In caso contrario non si applica la normativa relativa all’accredito dei contributi per la gravidanza durante il rapporto di lavoro ma quella relativa alla maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Dal 1 gennaio 1997 però per ottenere l’accredito figurativo non è più necessario essere in possesso di contribuzione antecedente il periodo da accreditare, è sufficiente 1 contributo settimanale in tutta la vita assicurativa.
La documentazione da allegare alla domanda. Come abbiamo detto, l’accredito dei contributi figurativi per il periodo di astensione obbligatoria avviene solo dietro domanda dell’interessata. L’Inps richiede di allegare alla domanda l' autocertificazione, in sostituzione del certificato per riassunto dell'atto di nascita del bambino.
In alcuni casi è necessario allegare anche una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti l’effettivo periodo di astensione obbligatoria e il giorno indicato come data presunta del parto nel certificato medico a suo tempo presentato dalla lavoratrice. Va inoltre allegato un certificato anagrafico con la data del parto oppure un certificato medico con la data dell’aborto, se purtroppo è avvenuto tale evento. Nel caso sia stata disposta l’astensione obbligatoria anticipata per gravidanza a rischio va allegato anche copia del provvedimento dell’Ispettorato del lavoro che ha disposto ulteriori periodi di astensione obbligatoria prima del parto.
La retribuzione figurativa accreditata. Oltre alle settimane, che sono utili al calcolo degli anni e mesi di contributi necessari per ottenere il diritto alla pensione, è importante conoscere anche la retribuzione figurativa accreditata che è importante ai fini della misura della pensione, cioè del calcolo dell’assegno che si va poi a percepire.
Nel caso in cui alla lavoratrice, per il periodo di accredito figurativo per astensione obbligatoria, non sia stata erogata alcuna retribuzione o sia stata erogata una retribuzione ridotta viene attribuita una corrispondente retribuzione calcolata sulla base della retribuzione intera che sarebbe comunque spettata alla lavoratrice durante l'anno in cui si è verificato l'evento o, nell’ipotesi che in tale anno non abbia percepito alcuna retribuzione intera, a quella percepita nell’anno precedente l’evento.
Congedo di maternità fuori dal rapporto di lavoro
La maternità che avviene al di fuori di un rapporto di lavoro e l’astensione obbligatoria per congedo di maternità con assenza di una costanza di rapporto di lavoro dà comunque diritto all’accredito dei contributi figurativi da parte dell’Inps, sempre su domanda della lavoratrice interessata. L’accredito avviene indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l’evento della nascita e dal fatto che la nascita sia avvenuta prima o dopo un rapporto di lavoro. Ma c’è una condizione fondamentale di tipo contributivo.
Requisito di almeno 5 anni di contributi versati. Il decreto legislativo n. 151 del 2011 ha stabilito che la possibilità di accredito dei contributi figurativi per i periodi maternità intervenuti al di fuori di un rapporto di lavoro sono accreditabili a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 5 anni di contributi versati per attività lavorativa subordinata. La possibilità di accredito dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro era stata in realtà introdotta dal Decreto Legislativo n. 503 del 1992 ed era limitata agli eventi successivi al 1 gennaio 1994, sempre che l’assicurato potesse far valere 5 anni di contributi versati per effettiva attività lavorativa.
Più precisamente, per ottenere l’accredito dei contributi figurativi è indispensabile che siano stati versati almeno 260 contributi settimanali effettivi, 5 anni di contribuzione, nell'arco di tutta la vita assicurativa e il requisito richiesto deve essere già stato raggiunto alla data di presentazione della domanda.
Calcolo dei 5 anni di contribuzione. Per determinare la presenza dei cinque anni di contributi necessari per avere diritto all’accredito dei contributi figurativi bisogna considerare dei periodi ben precisi ed esattamente tutti i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro, quindi tutte le sospensioni del rapporto di lavoro come le ferie retribuite, la malattia retribuita ad esempio. Vanno considerati ovviamente tutti i periodi accreditati per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata ma anche quelli versati per lavoro domestico, unicamente quelli versati in Italia.
Requisiti per lavoratrici agricole. In questo caso è necessario il possesso di 5 anni di iscrizione negli elenchi di categoria e 310 contributi giornalieri e, secondo quanto stabilito dall’Inps, non può essere considerata come utile la contribuzione versata in una o più gestione speciale dei lavoratori autonomi degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri.
Lavoratrici iscritte destinatarie. Hanno diritto all’accredito dei contributi figurativi le lavoratrici dipendenti, le lavoratrici domestiche, le agricole, le iscritte alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria e le iscritte iscritti ai Fondi Elettrici, Telefonici, Dazio, Trasporti, Volo e Ferrovieri.
Per quanto riguarda la condizione di iscritta, la Finanziaria 2008 ha stabilito che la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità spessa a coloro che dal 27 aprile 2001 in poi risultino iscritti in servizio anche se non prestano attività lavorativa. L’iscritto in servizio è un soggetto in condizione attiva quindi non titolare di trattamento pensionistico. La facoltà di accredito o riscatto è preclusa a tutti coloro che alla predetta data risultano pensionati, salvo si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità.
La documentazione da allegare alla domanda. Alla domanda da presentare all’Inps va allegato il certificato anagrafico con la data di nascita del bambino e i dati anagrafici della madre (certificato per riassunto dell’atto di nascita). Può essere allegata, in alternativa, anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione (cioè autocertificazione) in sostituzione del certificato anagrafico.
Casi particolari: le nascite all’estero. La nascita di un figlio in un paese diverso dall’Italia non preclude l’accesso alla contribuzione figurativa riguardante l’astensione obbligatoria per la madre che possiede i requisiti contributivi richiesti, cioè i cinque anni di contribuzione. Non si può procedere, invece, all’accredito dei contributi figurativi se i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria si collocano temporalmente in periodi di attività lavorativa svolta in uno Stato convenzionato, in tal caso devono essere applicate le specifiche disposizioni previste in materia di sovrapposizione di periodi dalle singole normative internazionali.
Le iscritte a fondi speciali. L’Inps prevede che le condizioni per l’accredito contributivo si applicano anche agli iscritti a Fondi speciali o agli iscritti ai soppressi Fondi titolari di posizioni assicurative gestite in evidenza separata nel fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.). In particolare per gli iscritti al soppresso Fondo Autoferrotranviari e all’INPDAI, i periodi che si collocano anteriormente alla soppressione dovranno essere riconosciuti nel F.P.L.D.
Maternità senza rapporto di lavoro: accredito contributi e retribuzione figurativa
Quali periodi accreditati con contributi figurativi. I mesi accreditati per l’astensione obbligatoria senza un rapporto di lavoro sono quelli relativi a due mesi precedenti al parto e tre mesi successivi al parto, quindi sempre i 5 mesi previsti. Il totale è di 22 settimane, indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto prima o dopo l’evento.
Il diritto all’accredito e al riscatto è infatti riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento e dal fatto che in maniera antecedente o successiva al periodo di maternità oggetto di domanda sia stata svolta dalla lavoratrice un’attività in settori che prevedevano o non prevedevano l’accredito figurativo o il riscatto per maternità. E’ importante a tal fine solo un requisito, che è quello già descritto della contribuzione di almeno 5 anni nella vita lavorativa della richiedente.
Per quanto riguarda l’accredito dei contributi, il periodo di astensione obbligatoria per maternità può essere coperto solo se non è coperto da un’altra contribuzione. Nel caso in cui la contribuzione figurativa già presente sia quella per disoccupazione, si deve procedere a sostituire i contributi per disoccupazione con quelli per maternità in quanto quest’ultimi, contrariamente a quelli per la disoccupazione, sono utili per perfezionare il diritto alla pensione di anzianità.
I contributi figurativi sono accreditabili anche in presenza di contributi sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo, a condizione che risultino accreditati almeno 5 anni di contributi per attività lavorativa subordinata.
Utilizzo dei contributi. Anche questi contributi figurativi accreditati per i periodi di maternità, con astensione obbligatoria, senza un rapporto di lavoro in corso per la lavoratrice, sono utili per determinare il diritto alla pensione, quindi rientrano tra i contributi validi e, una volta accreditati, sono indicati nell’estratto conto contributivo Inps. Sono altresì validi ai fini della misura della pensione, quindi per il calcolo sia con il sistema retributivo che il sistema misto.
Per la sola pensione di vecchiaia determinata con il calcolo contributivo non possono essere utilizzati i contributi figurativi a qualsiasi titolo accreditati per determinare il requisito contributivo previsto dalla legge (5 anni di contributi) ma possono essere utilizzati per determinare la maggiore anzianità (42 anni e 1 mese di contributi nel 2012) che consente l’accesso alla pensione.
Retribuzione figurativa. Ai fini del calcolo della pensione riveste particolare importanza non tanto i mesi di contributi figurativi accreditati quanto la misura della retribuzione figurativa attribuita dall’Inps. L’ente comunica che la retribuzione figurativa è determinata per gli anni in cui vigeva il sistema di versamento a mezzo marche sul valore I.V.S. corrispondente alle retribuzioni a suo tempo corrisposte. Nel resto degli anni utilizzando i dati esposti sulla certificazione annuale rilasciata dal datore di lavoro, che attualmente è il modello Cud, mentre prima del 1999 era il modello 01/M. I dati sono reperibili dall’ente attualmente utilizzano anche le denunce mensili uniemens.
Calcolo della retribuzione figurativa. L’importo da accreditare per ogni settimana figurativa è pari alla retribuzione media settimanale piena, che viene determinata dal quoziente della differenza tra le competenze correnti indicate sul modello Cud e con l’esclusione delle altre competenze o eventuali retribuzioni ridotte della sezione relativa alla contribuzione figurativa.
Riposi orari per allattamento del bambino
Oltre ai periodi relativi all’astensione obbligatoria, viene tutelato dalla legge anche il periodo relativo all’allattamento, per il quale vengono concessi i riposi orari, cioè i permessi di allattamento di due ore se l’orario giornaliero della lavoratrice risulta pari o superiore a 6 ore al giorno, oppure permessi di un’ora in caso di orario giornaliero di lavoro di durata inferiore a 6 ore. Per le ore di allattamento, che siano due o un ora al giorno, la legge prevede la copertura con contribuzione figurativa, ma solo per i periodi successivi al 28 marzo 2000, cioè dopo l’entrata in vigore della legge n. 53 che ha integrato la normativa già in vigore.
Diritto ai riposi orari e all’accredito dei contributi figurativi. Il Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità ha previsto che hanno diritto ai riposi orari per all’allattamento, e quindi al relativo accredito contributivo:
- la madre naturale;
- il padre naturale, nei casi previsti e in alternativa alla madre;
- i genitori adottivi o affidatari.
La madre del bambino è la naturale destinataria dei riposi orari e dell’accredito dei contributi figurativi. Tale disposizione si applica a tutte le lavoratrici dipendenti, comprese le apprendiste e le lavoratrici agricole. Viene inoltre riconosciuto il riposo orario e l’accredito dei contributi figurativi anche alle lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili (L.S.U.) e i lavori di pubblica utilità (L.P.U.). Mentre sono escluse dalla prestazione erogata dall’Inps le lavoratrici a domicilio, le addette ai servizi domestici e familiari e, soprattutto, le lavoratrici autonome.
Quando il diritto passa al padre. Nel caso in cui la madre non appartiene ad una delle categorie che hanno diritto all’agevolazione, oppure nel caso in cui il bambino è stato affidato al padre, quest’ultimo può essere destinatario del diritto alle ore di riposo e all’accredito dei contributi figurativi. In questo caso l’entità dei riposi orari, di una o due ore, dipende dall’orario giornaliero del padre.
Se il bambino è rimasto privo dell’assistenza a seguito del decesso della madre durante o dopo il parto, oppure c’è una grave infermità della madre, indipendentemente se è stata lavoratrice dipendente o meno, il padre ha il diritto di fruire dei riposi orari per allattamento e al riconoscimento della contribuzione figurativa per le ore di riposo. Lo stabilisce una importante sentenza della Corte Costituzionale.
Il padre del bambino ha diritto a fruire dei riposi orari e dell’accredito contributivo anche quando la madre presta attività ma come lavoratrice non dipendente, cioè come lavoratrice autonoma, libera professionista. Inoltre il padre ha diritto a riposi aggiuntivi, e relativi contributi figurativi, di una o due ore secondo il suo orario di lavoro, anche in caso di parto plurimo.
Genitori adottivi o affidatari e riposi orari per allattamento. La Corte Costituzionale con una sentenza del 2003 ha stabilito che i genitori, adottivi od affidatari, hanno diritto ai riposi giornalieri entro il primo anno dell’ingresso del minore nella famiglia. Il padre, adottivo o affidatario, può fruire dei riposi giornalieri alle stesse condizioni previste per il padre naturale.
Durata dell’allattamento. La madre lavoratrice dipendente, sempre per le esigenze di alimentazione e cura del bambino, nel primo anno del bambino ha la possibilità di chiedere al datore di lavoro due periodi di riposo giornalieri di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Nel caso di parto gemellare o plurimo, le ore di riposo per allattamento raddoppiano.
Allattamento e astensione obbligatoria o facoltativa. Le ore di riposo per allattamento avendo la finalità di alimentazione e cura del bambino, non competono alla lavoratrice se si trova in astensione obbligatoria o facoltativa. La motivazione è ovvia, la donna non svolge attività lavorativa. Analogamente le ore di allattamento non competono alla lavoratrice madre se il padre lavoratore ha avuto la concessione dell’astensione facoltativa.
Riduzione ad un’ora. La riduzione ad un’ora dei riposi orari concessi dal datore di lavoro non opera solo quando l’orario di lavoro svolto dalla lavoratrice è inferiore alle 6 ore al giorno ma anche quando l’azienda predispone delle camere di allattamento o dispone di un asilo nido appositamente predisposto.
Accredito dei contributi figurativi per l’allattamento e il riscatto ad integrazione
Una volta stabilito il diritto della madre lavoratrice, o in alternativa del padre, alla fruizione di riposi orari per allattamento, vanno chiarite quale sono le regole per l’accreditamento dei contributi figurativi nell’estratto conto previdenziale della lavoratrice.
Il datore di lavoro ha un ruolo, infatti comunica, tramite uniemens (la dichiarazione presentata telematicamente all’Inps ogni mese con tutte le risultanze delle elaborazioni delle buste paga dei lavoratori), le assenze su base settimanale, distinte per anno solare avendo cura di sommare le ore di riposo fruite dalla lavoratrice o dal lavoratore nel periodo interessato, di dividere il totale delle ore di riposo per il numero delle ore settimanali di lavoro previste dal contratto e di arrotondare per eccesso il risultato ottenuto.
Valore figurativo. Per ogni settimana accreditata figurativamente viene attribuita una corrispondente retribuzione "convenzionale" calcolata sulla base del 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale previsto nell'anno in cui si è verificato l'evento e attribuita in misura proporzionale alla settimane accreditate. Il valore figurativo attribuito ad ogni settimana accreditata sarà, pertanto, pari a 1/52 del 200 per cento dell’assegno sociale.
Nell’anno 2012 il valore massimo dell’assegno sociale è di 5.577 euro (429 euro al mese) e quindi la retribuzione convenzionale è calcolata sul doppio cioè su 11.154 euro e quindi vengono attribuiti 214,50 euro per ogni settimana.
L’integrazione del valore figurativo tramite onere riscatto. E’ possibile per la lavoratrice richiedere una integrazione del valore figurativo dell’allattamento, al fine di ottenere un accredito maggiore. In questo caso l’Inps richiede il pagamento di un onere di riscatto. Quindi si tratta di un accredito assimilabile ai contributi da riscatto, i contributi a titolo oneroso per il lavoratore.
L’onere di riscatto, come per il calcolo nei casi di contributi da riscatto, è determinato in relazione al numero dei contributi settimanali accreditati alla data del 31 dicembre 1995. Se il sistema di calcolo è quello retributivo (cioè con almeno 18 anni di contributi prima di tale data), si deve determinare un doppio importo di pensione.
Il primo importo della pensione è quello della pensione teorica maturata alla data di presentazione della domanda di riscatto sulla base della contribuzione accreditata, compresi i contributi figurativi ai quali è attribuita la corrispondente retribuzione, calcolata secondo la legge n. 155 del 1981. La retribuzione viene calcolata sulla base della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i periodi di allattamento. Vanno escluse dal calcolo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che danno diritto all’accredito di contribuzione figurativa, come ad esempio l’astensione obbligatoria per maternità, descritta in precedenza.
Poi come secondo importo della pensione bisogna calcolare l’importo della pensione teorica maturata alla data di presentazione delle domanda compresi i contributi figurativi, oggetto di riscatto, ai quali viene attribuito il valore figurativo determinato sull’importo dell’assegno sociale.
Quindi va effettuato il calcolo dell’onere di riscatto sulla differenza dei due importi di pensione, calcolando il valore capitale con i coefficienti in vigore, individuati in relazione all’età, al sesso e all’anzianità contributiva complessiva.
L’integrazione del valore figurativo tramite contributi volontari. Oltre che alla possibilità di versare contributi da riscatto, è possibile per la lavoratrice optare anche per la richiesta di pagamento di contribuzione volontaria per l’integrazione del valore figurativo. Quindi in questo caso si accede alla disciplina dei contributi volontari. Tali contributi possono essere versati solo a seguito dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria concessa dall’Inps. L’ente concede tale possibilità in alternativa al riscatto e non richiede particolari requisiti.
In questo caso l’importo del contributo settimanale da versare è determinato sulla base della retribuzione media settimanale che risulta dalla differenza tra il valore figurativo determinato ai sensi sempre della legge n. 155 del 1981, e quindi calcolato sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, e l’importo della valore figurativo accreditato.