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L’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in Aspi

Dal Decreto Lavoro arriva la concessione di un contributo mensile per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato e full time i lavoratori percettori dell’Aspi, ex indennità di disoccupazione. La misura dell’incentivo è pari al 50% dell’indennità e per i mesi residui. Ma ci sono casi di esclusione. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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incentivo assunzione a tempo indeterminato

Il Decreto Lavoro si pone come obiettivo aumentare il contenuto occupazionale della ripresa del prodotto interno lordo e ridurre l’inattività dei lavoratori. Tali obiettivi programmatici sono perseguiti con una serie di misure, alcune che apportano modifiche alla riforma Fornero. Una delle nuove misure previste dal Legislatore è quella che riguarda un nuovo incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori percettori dell’Aspi, l’Assicurazione sociale per l’impiego, che dal 2013, sulla base della riforma Fornero ha sostituito l’indennità di disoccupazione.

E’ in vigore un piccolo incentivo per le imprese che assumono i lavoratori che stanno percependo gli 8 o 12 mesi di indennità Aspi: il 50% dell’indennità mensile Aspi a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto dall’Inps se fosse rimasto disoccupato viene destinata al datore di lavoro che l’assume. Vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni, la misura economica dell’agevolazione e le cause di esclusione.

Al datore di lavoro un beneficio pari 50% dell’Aspi. L’articolo del Decreto Lavoro che introduce la nuova agevolazione contributiva destinata ai datori di lavoro che assumono i lavoratori che beneficiano dell’Aspi è l’art. 7, comma 5, lett. b, del decreto legge. La nuova norma aggiunge alla Riforma Fornero, alla legge n. 92 del 2012, il comma 10-bis dell’art. 2, che così recita: ”Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore”. Non è chiaro se tale disposizione è estesa anche ai percettori della Mini Aspi, l’ex indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Lavoratori in Aspi di qualsiasi età. La prima cosa importante da dire è che, rispetto alle misure previste dall’art. 1 del Decreto, che riguardano gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori svantaggiati dai 18 ai 29 anni, tale assunzione agevolata è riferita ai soggetti percettori dell’ex indennità di disoccupazione Aspi, indipendentemente dall’età del lavoratore. Quindi la platea di lavoratori è ampia. Anche se in questo caso non è agevolata che l’assunzione a tempo pieno, quindi sono escluse le assunzioni con contratto part-time. Inoltre, come detto, l’agevolazione non riguarda i percettori di Mini-Aspi.

Tra i datori di lavoro destinatari anche i liberi professionisti. Inoltre la norma parla di datori di lavoro, quindi possono beneficiare di tale agevolazione, sempre se provvedono ad assumere a tempo pieno e indeterminato il lavoratore in Aspi, tutti i soggetti qualificabili come datori di lavoro, quindi non solo le imprese, ma anche ad esempio i liberi professionisti, le associazioni ecc.

A quanto ammonta l’agevolazione concessa dall’Inps. Quindi si tratta di un’agevolazione consistente nel versamento al datore di lavoro che assume, da parte dell’Inps, 50% dell’Aspi che percepisce il lavoratore, o per meglio dire, che doveva percepire nei mesi successivi alla data di assunzione. In sostanza si tratta una misura similare a quanto già stabilito dalla legge n. 223 del 1991 riguardo l’assunzione di lavoratori in mobilità. Ora è bene capire a quanto ammonta mensilmente tale beneficio.

La normativa dell’Assicurazione sociale per l’Impiego, che ricordiamo dal 2013 ha sostituto l’indennità di disoccupazione ordinaria, prevede che il lavoratore ha diritto all’Aspi se possiede due anni di anzianità contributiva e 52 settimane versate nell’ultimo biennio. L’Aspi, così come era per l’indennità di disoccupazione, è riconosciuta per 8 mesi, a coloro che hanno meno di 50 anni, oppure per 12 mesi per gli over 50.

L’importo dell’Aspi è pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui sia pari o inferiore a 1180 euro (lordi), annualmente rivalutato. Se c’è il superamento di tale cifra, allora si aggiunge il 25% della differenza tra quanto già percepito e 1.180 euro, senza superare, l’importo massimo mensile che nel 2013 è di 1.152,90 euro. Il beneficio è la metà di tali cifre. Ovviamente va considerato caso per caso.

La disposizione del Decreto Lavoro, prevedendo la corresponsione al datore di lavoro del 50% dell’Aspi per i mesi ancora in godimento, lascia intendere che è più conveniente per i datori di lavoro assumere i lavoratori in Aspi all’inizio del godimento della stessa indennità Aspi, in quanto i mesi residui sarebbero molti di più. Poi c’è anche da considerare che la normativa Aspi prevede una riduzione dell’indennità pari al 15% dopo 6 mesi di percezione. Quindi c’è un ulteriore 7,5% (il 50%) di riduzione del beneficio spettante al datore di lavoro per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato del lavoratore.

La durata dell’Aspi fino al 2015. In riferimento ai mesi di percezione residua dell’Aspi e quindi del relativo beneficio al 50% da parte del datore di lavoro, va ricordato che la normativa Aspi prevede un periodo transitorio dal 2013 al 2015 all’interno del quale, secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 142 del 2012, la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:

  • per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
  • per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
  • per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

A regime, dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data:

  • per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione;
  • per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione.

Le esclusioni dal beneficio. Lo stesso comma 10-bis che introduce l’agevolazione contributiva, nella seconda parte, prevede una limitazione del Legislatore: “Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei  lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al  momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in  rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto  la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".

Quindi il datore di lavoro deve assumere il lavoratore percettore dell’Aspi con un contratto a tempo pieno e indeterminato senza esservi tenuto. Ciò è stato previsto dal Legislatore per evitare possibili abusi da parte dei datori di lavoro, i quali potrebbero provvedere a licenziare i lavoratori per poi assumerli in maniera strumentale in altre società collegate. L’esclusione riguarda anche lavoratori che siano nell’arco temporale dei sei mesi per l’esercizio del diritto di precedenza. La previsione della dichiarazione di responsabilità da parte dell’impresa che assume i lavoratori in Aspi e che beneficia del contributo del 50% dell’Aspi stessa, è proprio diretta a prevedere una disciplina sanzionatoria per chi abusa di tali agevolazioni.

Agevolazione, stato di disoccupazione e nuova occupazione durante l’Aspi. I lavoratori che hanno prestato attività lavorativa durante l’Aspi percependo un reddito dovrebbero rientrare tra i lavoratori beneficiari dell’agevolazione del 50% Aspi destinata ai datori di lavoro che provvedono all’assunzione a tempo pieno e indeterminato. Tale beneficio è riferito ai “lavoratori che fruiscono dell’Aspi” secondo la formulazione del nuovo art. 10-bis introdotto dal Decreto Lavoro, è necessario quindi fruire dell’Assicurazione sociale per l’Impiego.

La Riforma Lavoro era però intervenuta modificando la norma sulla conservazione dello stato disoccupazione, erano stati cancellati i vecchi limiti di 8.000 euro in caso di lavoro subordinato (anche con contratto a progetto, quindi parasubordinato) e 4.800 euro in caso di lavoro autonomo, ma il Decreto Lavoro ha ripristinato tali limiti. Si era venuta a creare una situazione in cui il solo svolgimento di lavoro autonomo determinava la perdita del diritto all’Aspi per decadenza dello stato di disoccupazione. Ora con il ripristino, il diritto all’Aspi si conserva entro tali limiti e quindi, fruendo dell’Aspi, il lavoratore ha diritto a rientrare tra i lavoratori destinatari dell’agevolazione sull’assunzione.

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