L’indennità di disoccupazione Dis-Coll spetta anche a assegnisti e dottorandi
Avere l’indennità di disoccupazione Dis-Coll dopo il dottorato di ricerca è stata una delle battaglie portate avanti dai dottorandi, così come tale diritto è stato rivendicato dai ricercatori universitari e dai titolari di assegno di ricerca. Ebbene, dopo un paio di anni di esclusione, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL è stata estesa anche agli assegnisti e dottorandi.
La normativa sull’indennità di disoccupazione spettante ai collaboratori (finora lavoratori con contratto cococo o contratto a progetto) è stata resa strutturale dalla legge sul lavoro autonomo, la legge n. 81 del 22 maggio 2017. Tale legge ha esteso la prestazione a sostegno del reddito DIS-COLL, erogata dall’Inps, anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, ma in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 luglio 2017.
Cosa significa ciò? Che fino al 30 giugno 2017 ai ricercatori e ai dottorandi non spetta l’indennità di disoccupazione. Più precisamente, spetta solo a coloro che sono rimasti senza dottorato di ricerca o assegno di ricerca, e quindi sono disoccupati involontari, dal 1 luglio 2017 in poi.
La Dis-coll quindi non spetterà a chi ha concluso il contratto entro il 30 giugno 2017. Chi invece oltrepassa tale data ha diritto alla DIS-COLL.
Siccome tra i requisiti dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL c’è l’esclusiva iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps, e siccome tra i requisiti c’è il non essere titolare di partita IVA anche silente (a zero euro di reddito), sono esclusi dalla prestazione DIS-COLL tutti i dottorandi e assegnisti che sono titolari di partita IVA, a meno che non provvedano a chiuderla.
La stessa normativa ha introdotto anche un aumento dell’aliquota Inps di finanziamento della Gestione Separata dell’Inps dello 0,51%, di cui 1/3 a carico di dottorandi e assegnisti. In sostanza si tratta di uno 0,17% trattenuto in più a titolo di contribuzione dell’Inps che è pari a 1,93 euro mensili per i dottorandi e 2,74 euro mensili per gli assegnisti.
L’aliquota contributiva totale da versare alla Gestione Separata dal 1 luglio 2017 sale al 33,23% (prima era il 32,72%),, di cui l’11,07%, compreso lo 0,17%, a carico di dottorandi e assegnisti.
A fronte di tale contribuzione aggiuntiva, trattenuta in busta paga nella parte a carico di dottorandi e assegnisti, spetta però l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
A quanto ammonta? Il sistema di calcolo della Dis-Coll prevede che il titolare di dottorato di ricerca o di assegno da ricercatore ha diritto al 75% di quanto percepiva come compenso e per un massimo di sei mesi. Quindi dottorandi e assegnisti percepiranno 6 mesi di indennità DIS-COLL.
L’importo mensile è pari al 75% del reddito imponibile percepito come borsa durante il dottorato di ricerca o assegno di ricerca. Dopo tre mesi di percezione dell’indennità DIS-COLL, l’importo viene decurtato del 3% mensile.
Pertanto una borsa di dottorato con importo minimo consente una percezione di circa 765 euro nei primi tre mesi, indennità che poi cala del 3% nei successivi tre mesi.
Per un assegno di ricerca con importo minimo l’indennità DIS-COLL percepirà va dai 960 euro circa dei primi tre mesi, per poi ridursi del 3% mensile nei successivi tre mesi.
Requisiti da far valere:
- Stato di disoccupazione (ossia aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità DID all’Anpal in via telematica o al Centro per Impiego). Ma in caso di presentazione della domanda DIS-COLL tale domanda vale come DID;
- Tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno civile precedente l’evento della cessazione del dottorato o assegno di ricerca.
La domanda va effettuata secondo la normativa relativa alla DIS-COLL, quindi entro 68 giorni dalla cessazione del contratto relativo al dottorato o all’assegno di ricerca. E l’indennità DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
In seguito alla domanda, l’ex dottorando o assegnista sarà chiamato a stipulare un patto di servizio personalizzato con il Centro per impiego.
Sono previste poi condizioni per avere il pagamento della DIS-COLL nei sei mesi, tra i quali la permanenza dello stato di disoccupazione, ma anche la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (Centri per l'Impiego). Ma quest’ultima normativa, riguardante anche la condizionalità, che comporta sanzioni in caso di mancata partecipazione che vanno dalla decurtazione di un quarto di una mensilità fino, addirittura, alla decadenza della prestazione, è in vigore ma non ancora completamente esecutiva.
Decade dal diritto a percepire la Dis-Coll, l’ex dottorando o assegnista che durante i 6 mesi di percezione della indennità Dis-Coll perde lo stato di disoccupazione, anche per lavoro autonomo, oppure trovi un posto di lavoro con un contratto di lavoro subordinato (contratto a tempo determinato anche) di durata superiore a 5 giorni.