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L’indennità mensile di frequenza per gli invalidi civili minori di 18 anni

Per i giovani di età inferiore a 18 anni dichiarati invalidi c’è la possibilità di richiedere all’Inps il riconoscimento di una indennità mensile. E’ erogata per la frequenza di scuole pubbliche o private, centri ambulatoriali o centri di formazione e addestramento. L’importo è stabilito in misura fissa e annuale. Necessaria la presentazione della domanda.
A cura di Antonio Barbato
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prestazione inps per minori invalidi

Tra le misure previdenziali a sostegno degli invalidi civili c’è l’indennità mensile di frequenza. Si tratta di una è una prestazione a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei minori disabili. Disciplinata dalla legge n. 289 del 1990, tale misura di tipo assistenziale è erogata dall’Inps ed è destinata, più precisamente, ai ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.

La concessione dell’indennità è subordinata alla presenza di determinati requisiti di natura fisica del minore, nonché in presenza di un requisito fondamentale come la frequenza, continua o periodica, di scuole di ogni ordine e grado oppure di un centro di riabilitazione, di centri di formazione professionale, di centri occupazioni. 

Requisiti per l’indennità di frequenza. Sono necessari i seguenti requisiti:

  • età inferiore ai 18 anni;
  • Minore con “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età” oppure minore con una “perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz”;
  • frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
  • cittadinanza e residenza sul territorio nazionale.

Più precisamente, a norma dell’ art. 1 della l. 289/1990, l’indennità mensile di frequenza spetta agli invalidi civili minori cui siano state riconosciute dalla competente Commissione Sanitaria difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.

Il requisito della frequenza. La concessione dell’indennità è subordinata quindi, oltre che alla minore età e ai requisiti sanitari, alle seguenti altre condizioni:

  • frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
  • oppure frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
  • oppure frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.

Il ricovero e la dichiarazione annuale. Tale indennità non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente, essendo requisito fondamentale la frequenza scolastica o di centri ambulatoriali. A tal fine, è necessario presentare annualmente una dichiarazione annuale all’ente previdenziale relativa alla sussistenza di uno stato di ricovero. Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore può farsi luogo al recupero delle somme indebitamente percepite.

Importo dell’indennità mensile e decorrenza. L’indennità mensile di frequenza viene erogato in rate mensili (escluso tredicesima) e l’importo è aggiornato annualmente. Per l’anno 2012 l’importo è di 267.57 euro (nel 2011 l’importo era di 260,27 euro).

La decorrenza. L'indennità di frequenza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e comunque non prima dell'inizio dei corsi riabilitativi, della scuola o dell'asilo nido. La concessione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che l’interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente Commissione Medica.

E’ necessaria la presentazione della domanda. La domanda per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile va presentata esclusivamente alla Commissione medica delle Aziende Sanitarie Locali di residenza. La domanda di accertamento dell'invalidità civile andrà inoltrata presso l'ASL del luogo di residenza del minore e sottoscritta anche da un solo genitore, esercente la potestà parentale.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

• un certificato medico, portante la diagnosi della patologia da cui il minore è affetto, con espresso riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età;

l'iscrizione presso corsi di studio o di formazione professionale ovvero l'attestazione dei cicli terapeutici o riabilitativi.

La domanda deve essere effettuata prima dell'inizio o in costanza dei corsi o dei cicli terapeutici. La non conformità della domanda o la mancata allegazione di anche uno dei documenti richiesti, sospende la validità della domanda di accertamento fino al momento in cui tali condizioni vengono assolte correttamente.

Il richiedente viene chiamato a passare una visita medica presso la ASL entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza che la visita sia stata fissata, il richiedente può presentare diffida in carta semplice all’Assessorato alla Sanità della Regione. Questo fissa la data di visita presso la commissione ASL competente entro il termine complessivo di nove mesi dalla domanda.

Il requisito reddituale per la misura intera. L’indennità mensile di frequenza spetta per intero se il reddito del minorato non supera determinati limiti personali. Per l’anno 2012 tale limite di reddito personale è di 4.596,02 euro, da considerarsi rispetto all’anno 2011 (per l’anno 2011 il limite di reddito di riferimento per anno di erogazione delle prestazioni era di 4.479,54. Per l'anno 2010, il limite di reddito di 4.408,95 euro).

Il pagamento dell’indennità è limitato all’effettiva durata del trattamento o del corso, e termina con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione di frequenza non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Relativamente alle richieste di erogazione della tredicesima mensilità sull'indennità di frequenza alla luce di recenti sentenze della Corte di Cassazione, sez. Lavoro si ribadisce la limitazione del diritto all'indennità di frequenza ai soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso (scolastico) e in ogni caso ai soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. Di conseguenza non è logicamente sostenibile il diritto ad una tredicesima mensilità laddove sia soltanto eventuale il diritto a dodici.

Incompatibilità. L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con:

  • l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
  • l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti.

Hanno altresì diritto all’indennità mensile di frequenza i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari (coniuge e figli a carico) regolarmente residenti in Italia. Possono avere diritto alla prestazione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.

A seguito dell’emanazione del D. Lgs. n. 3 del 2007, in sostituzione della Carta di soggiorno è stato introdotto il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo. Il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti: un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio; un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo. Anche per tali stranieri è consentito l’accesso all’indennità mensile di frequenza.

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