L’invio del 730 2013 esteso ai contribuenti privi di sostituto d’imposta, ma con imposte a credito
Il Decreto Legge n. 69 del 2013 ha previsto la possibilità, a partire dal 2014, di presentare il modello 730 anche se si è privi di sostituto d’imposta, ossia del datore di lavoro, tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale. Con un provvedimento del 22 agosto 2013 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha anticipato tale applicazione anche per le dichiarazioni fiscali del 2013, quindi è consentito presentare il modello 730 2013, relativo ai redditi del 2012, anche se si è privi di un sostituto d’imposta.
La condizione è che le risultanze della dichiarazione portino ad un esito contabile finale a credito, ossia che il contribuente abbia diritto ad un rimborso Irpef e non sia tenuto al versamento di ulteriori imposte (ossia esito finale a debito). La motivazione del provvedimento è proprio il consentire al lavoratore che ha perso il posto di lavoro di recuperare il proprio credito, nonostante abbia perso posto di lavoro e quindi anche il sostituto d’imposta datore di lavoro attraverso il quale recuperare, in busta paga, il proprio credito da risultanze del modello 730 2013. Vediamo il provvedimento del 22 agosto 2013.
Il direttore dell’Agenza delle Entrate ha disposto che “La dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012 può essere presentata utilizzando il modello 730/2013, dal 2 al 30 settembre 2013, se dalla stessa risulta un esito contabile finale a credito, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio”.
Presentazione del modello 730 2013 estesa ai lavoratori dipendenti e assimilati privi di datore di lavoro, purché a credito. I soggetti che possono presentare il modello 730 2013, unitamente alla scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, sono i “soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Modalità di presentazione. La dichiarazione è presentata, utilizzando il modello di dichiarazione 730/2013. approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2013, ai seguenti intermediati:
- un Centro di assistenza fiscale (CAF) dipendenti di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- ad un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro;
- ad un iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
I consulenti del lavoro, i dottori commercialisti ed esperti contabili, devono essere abilitati allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Chi non può presentare la dichiarazione. Come già detto la presentazione è consentita ai percettori di un reddito di lavoro dipendente o assimilato, quindi l’anticipo della facoltà di presentazione del modello 730 pur se privi di sostituto d’imposta (datore di lavoro) è dedicato a tali soggetti. Tra questi, come già visto, è consentito l’invio solo a coloro che sono a credito d’imposta a seguito di conguaglio nella dichiarazione. Il provvedimento in ogni caso esclude dall’invio del modello 730 2013 coloro che hanno già inviato il modello, ossia la dichiarazione non può essere presentata per integrare una precedente dichiarazione validamente presentata. Non trova applicazione l’articolo 14 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Adempimenti dei soggetti che prestano assistenza fiscale. I soggetti che prestano l’assistenza fiscale:
- consegnano al contribuente, entro il giorno 11 ottobre 2013 copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
- trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 25 ottobre 2013, le dichiarazioni predisposte unitamente al risultato finale.
Le motivazioni di tale anticipo: consentire ai contribuenti un rapido recupero del credito. “Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 51-bis, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede che, nel 2013, i lavoratori dipendenti che non hanno potuto usufruire dell’assistenza fiscale in assenza di un sostituto d’imposta che potesse effettuare il conguaglio, possono presentare, dal 2 al 30 settembre, la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730/2013 se dalla stessa risulta un esito contabile finale a credito.
Tale disposizione consente ai soggetti che, nell’attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, di ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte, emergente dalla dichiarazione per l’anno 2012, senza attendere l’esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione.
Considerando che il periodo in cui si svolge l’assistenza fiscale coincide con quello di effettuazione del secondo o unico acconto dell’Irpef e della cedolare secca, al fine di agevolare il contribuente negli adempimenti dovuti per la determinazione del credito, si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a detto titolo di secondo o unico acconto.
Per quanto riguarda le modalità operative, è prevista la tempistica necessaria per assicurare il rispetto dello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale al fine di rendere possibile l’erogazione dei rimborsi da parte dell’amministrazione finanziaria anche prima dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui all’art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale ferme restando le ordinarie attività di controllo automatizzato e formale sulle dichiarazioni.
Viene previsto, al fine di evitare il rimborso di importi di entità minima, mutuando quanto disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non si erogano i rimborsi di importo non superiore a dodici euro; tuttavia il soggetto che presta l’assistenza fiscale potrà indicare tale credito nel quadro IMU, in modo da consentirne il riporto nella successiva dichiarazione.
Al riguardo va anche tenuto conto che la presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi del presente provvedimento è una facoltà per il contribuente, fermo restando per questi l’ordinario utilizzo del modello Unico”.
Le modalità di compilazione del modello 730 2013
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate fornisce anche un Allegato 1 con tutte le informazioni per il recupero dei crediti Irpef attraverso la facoltà di presentazione del modello 730 2013. Viene stabilita la tempistica relativa alla compilazione e all’invio del modello 730 da parte del CAF o del professionista abilitato, viene indicata la compilazione del frontespizio, soprattutto relativamente alla parte nella quale indicare il sostituto d’imposta, che in questo specifico non è un datore di lavoro ma è l’Agenzia delle Entrate stessa nella sede di Roma.
L’Allegato indica anche come controllare le risultanze della dichiarazione, che devono essere a credito d’imposta per consentire l’invio. I controlli di accoglimento sono seguiti da un messaggio che il CAF o il professionista abilitato indica nel modello 730-3 prospetto di liquidazione rilasciato al contribuente. Per maggiori informazioni su tutti questi aspetti, vediamo la presentazione del 730 per contribuenti privi di datore di lavoro.
Il rimborso del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate: ecco le modalità di erogazione
Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate. I rimborsi sono effettuati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, ferme restando le successive ordinarie attività di controllo sulle dichiarazioni. Non si erogano i rimborsi di importo non superiore a dodici euro.
Nella circolare n. 28/E del 22 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate indica le modalità rimborso degli esiti della dichiarazione “730-situazioni particolari” ossia il 730 presentato da coloro che non hanno un sostituto d’imposta: “L’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che i rimborsi siano effettuati dall’amministrazione finanziaria a seguito della ricezione del risultato finale delle dichiarazioni. Ferme restando le ordinarie attività di controllo automatizzato e formale sulle dichiarazioni, i rimborsi potranno essere effettuati sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale”.
Il credito rimborsabile, derivante dalla somma algebrica complessiva delle singole imposte, a debito (comprensive della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca) e a credito, riferite anche al coniuge dichiarante, viene rimborsato dall’amministrazione finanziaria secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000 per importi superiori a 12 euro. Ma è possibile avere il rimborso tramite IBAN.
Con riferimento alle somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione, compresi gli importi della seconda o unica rata di Irpef e/o di cedolare secca, queste si intendono compensate a seguito della presentazione della dichiarazione 730-Situazioni particolari senza che il contribuente debba effettuare ulteriori adempimenti al riguardo.
Come precisato dalla circolare n. 28/E del 22 agosto 2013, al fine di evitare l’erogazione di rimborsi non dovuti, che sarebbero successivamente recuperati dall’amministrazione finanziaria con l’applicazione di sanzioni e interessi, è necessario che il soggetto che presta l’assistenza fiscale chieda al contribuente che intende presentare la dichiarazione 730-Situazioni particolari se ha già utilizzato, in tutto o in parte, il credito derivante dalla dichiarazione, per il pagamento di imposte diverse da quelle liquidate con la dichiarazione 730-Situazioni particolari, quali ad esempio, l’IMU, la TARES, ecc., mediante la delega di versamento F24.
In caso affermativo, e qualora il credito sia esistente, l’importo utilizzato in compensazione deve essere indicato nel quadro IMU, unitamente all’importo che il contribuente intende utilizzare in compensazione per il pagamento dell’IMU.
Ad esempio, nel caso di un contribuente che ha un credito di euro 700, ed ha utilizzato in compensazione euro 200 per pagare l’acconto dell’IMU a giugno, euro 50 di TARES e utilizzerà euro 200 per il saldo IMU a dicembre, nel quadro IMU dovrà essere indicato l’importo di euro 450 e il rimborso che sarà erogato dall’Agenzia è pari alla quota residua di euro 250 (euro 700 – euro 450).
Modalità di erogazione dei rimborsi: tramite IBAN. I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.
Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice IBAN. Detto codice può essere richiesto alla propria banca o desunto dall’estratto conto che periodicamente la propria banca invia al domicilio dei suoi clienti.
Necessaria una comunicazione dell’IBAN. Il modello per comunicare il codice IBAN deve essere presentato dal contribuente direttamente:
- in via telematica, se il contribuente è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate;
- presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente. In questo caso, anche al fine di evitare errori di trascrizioni del codice, è opportuno che il contribuente porti con sé un documento della propria banca (estratto conto, libretto di conto corrente) dal quale risulti in modo intellegibile l’IBAN.
Le modalità sopra descritte sono le uniche previste per comunicare il codice IBAN all’Agenzia delle entrate. In assenza di tale comunicazione da parte del contribuente, l’erogazione dei rimborsi sarà effettuata con le altre modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.
Tale Decreto prevede all’art. 1: “Il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze dispone i rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi sulla base di liste emesse con procedure automatizzate e contenenti, per ciascun periodo e tipo d'imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione dalla quale scaturisce il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare”.
All’art. 2 viene stabilito che “per gli importi fino a 1.549 euro, comprensivi di interessi, il dipartimento delle entrate invia al contribuente una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso un'agenzia postale per riscuotere il rimborso in contanti. In caso di mancata riscossione entro sei mesi dalla data indicata nella predetta comunicazione, il dipartimento delle entrate notifica al contribuente un invito a presentarsi presso i propri uffici”.
L’art. 3 prevede che “per gli importi superiori al limite di cui all'art. 2, comma 1, il Dipartimento delle entrate invia al contribuente una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso un'agenzia postale per scegliere di riscuotere il rimborso mediante:
- accreditamento in conto corrente bancario;
- accreditamento in conto corrente postale.
L’art. 4 prevede la possibilità di accredito delle somme direttamente sul conto corrente del beneficiario. Accredito che viene effettuato, secondo l’art. 6 del Decreto, direttamente, se il contribuente ha optato per l’accreditamento in conto corrente bancario oppure ha indicato, via internet o in occasione della scelta precedentemente effettuata a seguito di una comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 3, comma 1. lettera a), le coordinate del conto corrente sul quale intende ricevere l'accredito del rimborso.