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La documentazione per il modello 730: cosa conservare e fino a quando

Il contribuente che presenta il modello 730 deve conservare i documenti fiscali per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle entrate. Dallo scontrino parlante dei medicinali, alle fatture relative alle spese mediche, dalle quietanze dei bonifici bancari ai modelli f24 pagati. E la conservazione è per alcuni anni. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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documenti da conservare modello 730

Ogni anno i contribuenti italiani possessori di reddito devono presentare la dichiarazione dei redditi, il modello 730 o il modello Unico. Le modalità di presentazione sono diverse: dalla possibilità di presentare il 730 tramite il datore di lavoro alla presentazione tramite un Caf o un professionista, sia del modello 730 che del modello Unico. Uno degli adempimenti a cui è tenuto il contribuente è quello della conservazione della documentazione relativa ai dati dichiarati nel modello presentato.

Riveste particolare importanza avere cura di questo adempimento fiscale. Con la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, infatti, non si esauriscono gli adempimenti fiscali del cittadino. E’ necessario la conservazione dei documenti fino al quarto esercizio successivo all’anno di presentazione del modello 730 o Unico. Tradotto in termini pratici, va conservata la documentazione fino al 31 dicembre 2019 per coloro che presentano il modello 730 del 2015 o il modello Unico 2015.

Anche nel caso della presentazione del modello 730 al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), pur non sussistendo l’obbligo di produrre alcuna documentazione a prova dei dati dichiarati, resta comunque necessario conservare la documentazione fino al 31 dicembre 2019. La documentazione va eventualmente esibita a richiesta delle competenti direzioni provinciali o uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente può presentare il modello 730 per il tramite di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o per il tramite di un professionista abilitato (iscritto all’albo dei Consulenti del lavoro o dei Dottori commercialisti e esperti contabili), consegnando il modello già compilato o chiedendo l’assistenza per la compilazione. In questi casi, a differenza della modalità di presentazione tramite il sostituto d’imposta, il contribuente deve esibire all’intermediario tutti i documenti necessari per la verifica della conformità dei dati esposti nel modello poi presentato al Fisco. L’intermediario rilascerà un visto di conformità che attesta la correttezza dei dati.

I documenti da presentare e conservare fino al 31 dicembre 2019 e oltre

Va prima di tutto sottolineato che la documentazione non è da presentare al Fisco (ma solo al CAF o al professionista nel caso), cioè il contribuente non deve allegare alcuna documentazione alla dichiarazione dei redditi presentata, sia che provveda alla presentazione del modello 730 che del modello Unico.

La conservazione della documentazione fino al 2019 è obbligatoria proprio perché possa essere disponibile per una verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale nell’anno di presentazione della dichiarazione riceve solo ed esclusivamente il modello 730 o Unico, senza documentazione in allegato che ne giustifichi il contenuto. Il Fisco se ritiene opportuno verificare i dati dichiarati, provvederà a richiedere al contribuente la presentazione di tutta la documentazione in uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. E appunto per questo motivo è molto importante conservare tutti i documenti, soprattutto se si ha diritto a recuperi d’imposta tramite le detrazioni fiscali, soprattutto se si va poi a ricevere un rimborso dell’imposta Irpef in busta paga, a conguaglio.

Il Fisco, infatti, concede numerose agevolazioni fiscali ai cittadini contribuenti. Riduzioni d’imposta che passano attraverso le detrazioni fiscali e gli oneri deducibili. Al fine di ottenere una riduzione dell’imposta lorda da pagare attraverso la fruizione di detrazioni fiscali, il contribuente deve non solo tener conto di tali agevolazioni nella compilazione del modello 730, chiedendo dove è possibile il rimborso d’imposta tramite busta paga, ma soprattutto deve conservare tutta la documentazione attestante il diritto a tali detrazioni.

I documenti da esibire e da conservare fino al 31 dicembre 2019 sono:

  • L'ex modello Cud ora Certificazione Unica CU 2015, quindi le certificazioni delle ritenute e dei redditi conseguiti nell’anno 2013;
  • Gli scontrini parlanti per i farmaci acquistati, le ricevute e le fatture delle spese mediche, per l’ottenimento delle detrazioni fiscali del 19% per le spese sanitarie del quadro E del 730;
  • Le quietanze dei bonifici bancari o postali eseguiti per le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie o per le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica;
  • I modelli f24 attestanti i versamenti delle imposte;
  • la dichiarazione Mod. UNICO in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. 

Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Per maggiori informazioni vediamo le spese sanitarie nel 730 in Italia e all’estero.

Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.

Per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi, ai fini della corretta fruizione della detrazione, bisogna conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti: la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione; la causale del pagamento;  l’attività sportiva esercitata; l’importo pagato; i dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

Quando bisogna conservare i documenti oltre il 2019. I termini di conservazione possono anche andare oltre il quarto esercizio successivo all’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi oltre il 2018. Si tratta di tutti quei casi in cui si ha diritto a quote di detrazione fiscale frazionabili in più annualità.

Le spese di ristrutturazione edilizia, esempio della casa, che hanno dato diritto alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, si devono conservare fino alla fine del quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale è stata detratta l’ultima quota della detrazione Irpef. Analogo discorso vale per le spese relative al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione fiscale.

Per la detrazione spettante in caso di ristrutturazione della casa, ossia le “Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d’imposta del 36, 41, 50 o 65 per cento)”, le spese sostenute nell’anno 2014, da considerare nella dichiarazione dei redditi del 2015, vanno esibite al CAF o al professionista abilitato per la compilazione del modello 730 o per la verifica della correttezza dei dati in caso di presentazione del modello già compilato. Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011:

  • abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori);
  • se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili;
  • per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • ricevute di pagamento dell’Ici;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
  • comunicazione preventiva all’Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori;
  • fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;
  • ricevute dei bonifici di pagamento. 

La detrazione del 55% o 65% per risparmio energetico ossia le spese sostenute dal 2009 al 2014 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, riguarda la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. La detrazione Irpef è del 55 per cento, per le spese sostenute dal 2009 al 2013 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013, mentre è del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2014.

Per beneficiare di questa agevolazione fiscale occorre l’asseverazione di un tecnico abilitato e l’attestazione della rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. Tale documentazione cioè l’attestato di certificazione energetica prodotto dal tecnico abilitato al termine dei lavori va conservata per le esigenze di controllo dell’Agenzia delle Entrate e va esibita al CAF o al professionista abilitato per il calcolo dell’Irpef in sede di presentazione del modello 730.

Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Bonus arredi. Per le “Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d’imposta del 50 per cento)” è necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

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