192 CONDIVISIONI

La pausa al lavoro: dal pranzo alle altre interruzioni dell’orario giornaliero

Il lavoratore ha diritto ad una pausa giornaliera quando l’orario di lavoro è superiore alle 6 ore. Dalla pausa pranzo, alla pausa caffé, il riposo intermedio è stabilito dai contratti collettivi. Vediamo come si fruisce.
A cura di Antonio Barbato
192 CONDIVISIONI
riposo durante il lavoro

“ "Quando l’orario di lavoro eccede il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa…. ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo" ”
D. Lgs. 66/2003 art. 8
Il lavoratore durante l’orario di lavoro e l’esercizio della propria attività lavorativa può avere diritto alla fruizione di un periodo di pausa, di un riposo intermedio, che spesso consiste nella pausa pranzo, soprattutto per gli orari di lavoro spezzati. La legge interviene in un caso: quello dell’orario di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere.

L’art. 8 del D. Lgs. n. 66 del 2003 definisce, infatti, la pausa: “Quando l’orario di lavoro eccede il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.

Il Decreto Legislativo quindi introduce il diritto del lavoratore ad un intervallo per pausa, al riposo intermedio e soprattutto il diritto alla eventuale pausa per pranzo. E la quantificazione della durata della pausa è rimandata ai contratti collettivi.

Il secondo comma dell’art. 8 stabilisce però che “in difetto di disciplina collettiva, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tenere conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.

Pausa: Almeno 10 minuti e decide il datore di lavoro. Il legislatore stabilisce quindi la durata minima della pausa, cioè 10 minuti. E rimette al datore di lavoro il potere di decidere quando concedere la pausa al lavoratore durante l’orario di lavoro. Non necessariamente entro le prime 6 ore. Infatti la legge sancisce solo il diritto alla pausa per i lavoratori con orario di lavoro oltre le 6 ore giornaliere, ma non definisce che la pausa deve essere concessa al termine delle prime 6 ore o durante.

La circolare del Ministero del lavoro n. 8 del 2005 ha precisato, sempre per le stesse finalità, che la pausa deve essere goduta in modo continuativo e che non può essere sostituita con un compenso. Tutte le clausole contrattuali che prevedono un compenso in sostituzione della pausa sono da considerarsi nulle.

La premessa del comma 2 dell’art. 8 sui 10 minuti di durata minima della pausa è “in difetto di disciplina collettiva”, infatti i contratti collettivi possono disciplinare una pausa di durata diversa e migliorativa per le condizioni dei lavoratori, soprattutto in termini di salute, recupero psicofisico e attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo. Del resto, tale scopo è alla base della normativa sulla pausa del D. Lgs. n. 66 del 2003.

L’orario spezzato e la pausa pranzo. La pausa di legge può coincidere con il momento di sospensione dell’attività lavorativa, decisa dal datore di lavoro che organizza l’orario di lavoro aziendale in maniera spezzata, cioè ad esempio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Pausa consecutiva e non retribuita. La pausa deve essere fruita consecutivamente e non è computata come lavoro effettuato, ai fini del calcolo dei limiti di durata dell’orario di lavoro settimanale. Inoltre la pausa di lavoro non è retribuita, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

Non sono retribuiti e non rientrano nel computo del lavoro effettivo:

  • le pause di lavoro e  i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda;
  • la sosta di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, durante la quale non sia richiesta alcuna prestazione;

Videoterminale, la pausa di lavoro

Nel caso dei lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminale, i c.d. videoterminalisti, oltre alla pausa di almeno 10 minuti, c’è il diritto all’interruzione dell’attività mediante pause o cambiamento di attività, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva o aziendale.

E’ il caso dell’utilizzo in modo sistematico o abituale del personal computer o altro videoterminale per almeno 20 ore settimanali. che si calcolano senza contare le interruzioni. In assenza di disposizioni contrattuali, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continua al videoterminale. Vediamo l’approfondimento sulle pause al videoterminale.

[foto di lauren keith]

192 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views