La tutela obbligatoria ed il risarcimento in caso di licenziamento illegittimo
Le norme in materia di lavoro si sono orientate nel corso del tempo sempre più a tutela dei lavoratori nel rapporto di lavoro. Il diritto al lavoro è costituzionalmente garantito ed in conseguenza di ciò, il legislatore ha emanato una serie di misure che limitano la facoltà di recesso da parte del datore di lavoro. Una delle leggi che pone dei limiti sostanziali al licenziamento da parte del datore di lavoro è la legge n. 604 del 1966, la quale all’art. 1 limita il potere di licenziare del datore di lavoro ai soli casi di sussistenza di giusta causa o giustificato motivo.
Il lavoratore che ritiene di essere stato licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo, può opporsi al licenziamento intimato dal proprio datore di lavoro. Rivolgendosi al giudice, può ottenere una sentenza che ne dimostri l’illegittimità. In questo caso la legge prevede due tutele: la tutela reale e la tutela obbligatoria.
La tutela reale è una tutela maggiore, riguarda solo i lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti ed è stata introdotta dallo Statuto dei lavoratori, la legge n. 300 del 1970 all’art. 18. La tutela reale consente al lavoratore di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, oppure a sua scelta il pagamento di una indennità sostitutiva, oltre che al risarcimento dei danni patiti. E la scelta è del lavoratore. Per maggiori informazioni, vediamo l’approfondimento sulla tutela reale.
In assenza dei requisiti dimensionali, il lavoratore ha diritto alla tutela obbligatoria. Approfondiamo questa tutela per i lavoratori impiegati in aziende di piccole dimensioni.
La tutela obbligatoria
Ove non sussistano i requisiti dimensionali (più di 15 dipendenti o più di 5 nel settore agricolo) per l’applicazione della tutela reale, il lavoratore ha diritto alla tutela obbligatoria previsto dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966 nei caso di licenziamento dichiarato illegittimo con sentenza di primo grado del giudice.
Con la tutela obbligatoria, ottenuta la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a:
- Riassumere il dipendente entro 3 giorni;
- In alternativa, corrispondere una indennità risarcitoria al dipendente.
Si tratta di una tutela meno intensa rispetto alla tutela reale. Prima di tutto, la facoltà di scelta non è del lavoratore (tra reintegro o indennità sostitutiva, nella tutela reale), ma del datore di lavoro. Poi, la sentenza non determina il ripristino del rapporto di lavoro, ma ci sarà una eventuale riassunzione.
Quindi l’atto di licenziamento che ha generato il contenzioso, pur se non per giusta causa o giustificato motivo, come condannato da sentenza del giudice, resta comunque idoneo ad estinguere il rapporto di lavoro, con la conseguenza che vengono meno ogni effetto derivante da precedente vincolo contrattuale.
Nel caso in cui per causa addebitabile al lavoratore il rapporto di lavoro non possa ricostituirsi, e quindi pur volendo il datore di lavoro non può procedere alla riassunzione, il dipendente, forte della sentenza del giudice a proprio favore, ha comunque diritto ad ottenere l’indennità risarcitoria da parte del datore di lavoro.
La misura dell’indennità di risarcimento. L’importo è variabile tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità della retribuzione globale di fatto. Il parametro per la scelta del giudice è la dimensione dell’impresa, il numero di dipendenti, il comportamento e le condizioni delle parti, l’anzianità di servizio del lavoratore. L’indennità risarcitoria può essere elevata fino a 10 mensilità per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 10 anni e sino a 14 mensilità per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 20 anni.