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La tutela reale dell’art. 18 e la reintegrazione nel posto di lavoro

Lo statuto dei lavoratori tutela i lavoratori delle aziende di grandi dimensioni. Se il licenziamento è dichiarato illegittimo da una sentenza del giudice, il lavoratore ha diritto al reintegro nel posto di lavoro, o alla indennità sostitutiva, e al risarcimento dei danni. Vediamo i dettagli.
A cura di Antonio Barbato
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diritto alla reintegrazione del posto di lavoro

Il legislatore nello statuto dei lavoratori, la legge n. 300 del 1970, ha previsto una tutela più intensa per i lavoratori che siano impiegati nelle aziende di maggiori dimensioni. Si tratta del caso in cui il lavoratore è oggetto di licenziamento e che successivamente in sede giudiziaria dimostri che il licenziamento è illegittimo, quindi senza giusta causa o giustificato motivo, ottenendo quindi una sentenza del giudice a proprio favore.

L’art. 18 dello statuto dei lavoratori  prevede che il lavoratore licenziato illegittimamente da un datore di lavoro che occupi un numero minimo di dipendenti ha diritto di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento dei danni patiti.

Tutela reale. Il diritto alla reintegrazione previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori rappresenta la cosiddetta tutela reale. Ed è una delle più importanti norme a favore dei lavoratori, oggetto di molte lotte in sua difesa, di scioperi ogni volta il Governo prova a modificare la norma.

Per poterla applicare è necessario che il datore di lavoro (imprenditore o non) abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori superiore a 15. Nel caso di imprenditore agricolo, il numero dei lavoratori deve essere più di 5. In caso contrario si applica la normativa prevista dall’art. 8 della legge 604 del 1966, il differente regime di tutela obbligatoria.

Calcolo dei limiti dimensionali ed il computo dei dipendenti

Il computo dei limiti dimensionali quindi assume rilevante importanza per l’applicazione della tutela reale, soprattutto per il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. Per il calcolo bisogna tener conto ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo dove prestava servizio il lavoratore licenziato.

L’unità produttiva è il punto di riferimento e per essa si intende l’entità aziendale dotata di una propria autonomia imprenditoriale e di una indipendenza tecnica, organizzativa ed amministrativa. Per il calcolo del numero dei dipendenti bisogna tener conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e con contratto a tempo indeterminato parziale. Esclusi invece i lavoratori con contratto di inserimento. Per maggiori dettagli sulle unità produttive considerate e sul calcolo del limite dimensionale, vediamo l’approfondimento sul computo dei dipendenti nella tutela reale.

La reintegrazione nel posto di lavoro

Come detto, una volta ottenuta una sentenza a proprio favore in sede giudiziaria che dichiari l’illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro, il lavoratore che rientra nell’applicazione della tutela reale ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. La sentenza che la dispone ha efficacia ripristinatoria del rapporto di lavoro. Questo vuol dire che il rapporto deve intendersi ricostruito ad ogni fine giuridico ed economico.

Il lavoratore ha quindi diritto alla retribuzione per il periodo compreso tra la data di decorrenza degli effetti del licenziamento e la sentenza di primo grado che ha disposto la reintegrazione. Il datore di lavoro è tenuto a invitare il dipendente a riprendere servizio e questi è tenuto a riprenderlo entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito. Il lavoratore deve essere riammesso nella medesima posizione di lavoro che ricopriva al momento del licenziamento.  E’ sua facoltà optare per l’indennità sostitutiva, in luogo della reintegrazione. L’indennità è pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto. Per maggiori dettagli vediamo la reintegrazione nella tutela reale.

Il risarcimento dei danni

Oltre al diritto al reintegro nel posto di lavoro o alla indennità sostitutiva, il lavoratore ha diritto anche ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del licenziamento poi dichiarato illegittimo dal giudice. La misura è pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento e fino alla reintegrazione. E sulle somme erogate al lavoratore il datore è tenuto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. La misura del risarcimento non potrà essere comunque di importo inferiore a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto. Per maggiori informazioni vediamo l’approfondimento sul risarcimento dei danni nella tutela reale.

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