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Lavoratori agricoli e coltivatori diretti: i contributi dal 2012

Anche per gli imprenditori agricoli dal 2012 c’è l’aumento dei contributi previdenziali da versare, per effetto della riforma Monti. Aumentano le aliquote contributive di finanziamento e di computo. Nel 2018 le due aliquote saranno del 24%. Vediamo le modalità di versamento della contribuzione.
A cura di Antonio Barbato
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contributi previdenziali da versare

Tra i lavoratori autonomi a cui l’Inps dedica una gestione previdenziale a parte ci sono i lavoratori del settore agricoltura. La gestione Inps per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ha subito delle modifiche dalla riforma Monti, come tutti gli altri lavoratori autonomi. L’intervento riguarda gli aumenti della contribuzione dovuta a partire dal 2012.

Come indicato dall’Inps, i lavoratori autonomi dell’agricoltura iscritti alla gestione Inps sono i seguenti:

  • coltivatori diretti, cioè dei piccoli imprenditori dediti alla coltivazione manuale dei fondi, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o all’allevamento e attività connesse;
  • imprenditori agricoli professionali (Iap), intesi come tali quegli imprenditori agricoli che, per notevoli estensioni di terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non possono essere inquadrati come coltivatori diretti;
  • coloni e mezzadri, cioè coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa scaturenti da contratti di mezzadria colonia e soccida. Ma questi sono in via di estinzione perché i contratti sono vietati dal 1982.

Il rincaro dei contributi da versare, al pari degli altri lavoratori autonomi come gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti oppure gli iscritti alla gestione separata, ha colpito anche i lavoratori autonomi del settore agricoltura. Approfondiamo ora tutti gli aspetti relativi ai contributi da versare per questi lavoratori autonomi.

I contributi dall’anno 2012 in poi

Il comma 23 dell’art. 24 della manovra Monti ha rideterminato le aliquote contributive di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’Inps. La percentuale di contributi da versare passerà al 24% per tutti gli iscritti a partire dal 2018. E nello stesso anno saranno azzerate le agevolazioni contributive per le zone svantaggiate. Vediamo anno dopo anno.

Il progressivo aumento dei contributi da versare è contenuto in una tabella pubblicata nel decreto legge n. 201 del 2011 stesso. Più esattamente, come già detto, non cambiano né le fasce di reddito convenzionale né il sistema di calcolo, ma cambia l’aliquota percentuale sulla quale calcolare i contributi, cioè l’aliquota di finanziamento, sia per le zone normali che quelle svantaggiate.

Le aliquote di finanziamento anno dopo anno sono le seguenti:

  • nell’anno 2011, l’aliquota nelle zone normali era del 20,30% per i lavoratori agricoli con età maggiore di 21 anni e del 17,80% per i minori di 21 anni. Mentre nelle zone svantaggiate era rispettivamente del 17,30% e del 12,80%;
  • nell’anno 2012, l’aliquota nelle zone normali passa al 21,60% (+1,3% rispetto al 2011) per i lavoratori agricoli con età maggiore di 21 anni e del 19,40% (+1,6%) per i minori di 21 anni. Mentre nelle zone svantaggiate passa rispettivamente al 18,70% (+1,4%) per i maggiori di 21 anni e al 15% (+2,2%) per i minori di 21 anni;
  • nell’anno 2013 avremo in zona normale una percentuale di contributi dovuti del  22% per i maggiori di 21 anni e del 20,2% per i minori di 21 anni. In zona svantaggiata le percentuali passeranno al 19,6% e al 16,5%;
  • nell’anno 2014 le percentuali passeranno al 22,4% per i lavoratori agricoli con più di 21 anni in zona normale, ed al 21% per i lavoratori con meno di 21 anni. Nelle zone svantaggiate le due aliquote saranno rispettivamente del 20,50% e del 18%;
  • Nell’anno 2015, nel 2015 e nel 2017, gli aumenti saranno con la stessa crescita in termini di percentuale fissa di aumento: cioè dello 0,4% annuo per i lavoratori agricoli con più 21 anni in zone normali, dello 0,8% per i lavoratori agricoli con meno di 21 anni in zone normali, dello 0,9% per i lavoratori agricoli con più di 21 anni in zone svantaggiate e dell’1,5% per i lavoratori agricoli con meno di 21 anni in zone svantaggiate.
  • Dall’anno 2018, per effetto degli aumenti annuali, l’aliquota contributiva di finanziamento sarà uguale a tutti e sarà nella misura del 24%.

Contributi per maternità e Inail. In aggiunta alla contribuzione calcolata sull’aliquota i lavoratori devono pagare anche il contributo di maternità che per l’anno 2011 era di 7,49 euro. Sono inoltre dovuti i contributi all’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nell’anno 2011 erano pari a 768,50 euro per le zone normali ed a 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

Contributi per l’assicurazione del danno biologico. Oltre all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, l’Inail consente il versamento di un addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura del danno biologico. Sulla base di quanto disposto dalla circolare n. 128 del 2011 dell’Inps, Il contributo dovuto come addizionale sui contributi assicurativi agricoli è dell’1,15% per l’anno 2010, che è stato recuperato nel terzo trimestre 2011.

Calcolo e modalità di versamento dei contributi

L’aumento dell’aliquota di computo. Per quanto riguarda l’aliquota di computo, utile al calcolo pensionistico, anche in questo caso, e in vantaggio dei lavoratori stavolta, c’è una variazione percentuale annua in aumento che porterà l’aliquota nella misura del 24% dal 2018. Nel 2011 l’aliquota era del 20,3%, nel 2012 è al 21,6%, nel 2013 passerà al 22% ed aumenterà anno dopo anno dello 0,4% fino al 2018, anno in cui raggiungerà il 24%, come tutte le aliquote contributive di finanziamento.

L'aliquota di computo, secondo quanto previsto dalla Legge n. 335 del 1995 e precisato dall’Inps, è quella percentuale che viene applicata alla retribuzione o reddito pensionabile di ogni anno per calcolare figurativamente i contributi accumulati ed ottenere il montante contributivo individuale. Non va quindi confusa con l'aliquota di finanziamento che è quella alla quale è effettivamente assoggettato l'iscritto alla Gestione.

Le due aliquote infatti non necessariamente coincidono, anzi finora c’era stato un vantaggio per alcuni soggetti: Naturalmente quando l'aliquota di finanziamento è inferiore all'aliquota di computo si traduce in un maggior rendimento dei contributi versati. Ciò è avvenuto finora per i lavoratori agricoli con età inferiore a 21 anni (versavano il 17,30% in zone normali e il 12,80% in zone svantaggiate) e per i lavoratori agricoli con più di 21 anni nelle aree svantaggiate (versavano il 17,30%), mentre per tutti l’aliquota di computo era del 20,30. Dal 2018, come detto, tale vantaggio per questi soggetti non ci sarà più, per effetto dell’allineamento dell’aliquota contributiva di finanziamento con l’aliquota di computo, entrambe nella misura del 24%.

Il calcolo dei contributi. Il calcolo è basato sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale indicate nella tabella D allegata alla legge n. 233 del 1990 aggiornata poi nel Decreto Legislativo n. 146 del 2007. Ogni anno l’azienda viene inclusa nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti o a quello determinato dall’allevamento degli animali.

Il reddito medio convenzionale. La contribuzione dovuta viene calcolata moltiplicando il reddito medio convenzionale, stabilito ogni anno con un decreto del Ministero del Lavoro, per il numero di giornate indicate nella tabella ed al risultato si applicano le aliquote percentuali di finanziamento che, come abbiamo visto, sono aumentate per effetto della riforma Monti. Il reddito medio convenzionale per il 2011 è pari 51,47 euro mentre l’addizionale fissa giornaliera è di 0,61 euro calcolata nel limite massimo di 156 giornate.

I livelli di contribuzione e il coefficiente di moltiplicazione. Il reddito medio convenzionale va moltiplicato per un coefficiente di moltiplicazione, legato alla fascia di reddito agrario posseduta dall’imprenditore agricolo. Avremo i seguenti coefficienti:

  • Per la fascia di reddito fino a 232,40 euro, il coefficiente di moltiplicazione è pari a 156;
  • Per la fascia di reddito da 232,41 euro a 1.032,91 euro, il coefficiente di moltiplicazione è pari a 208;
  • Per la fascia di reddito da 1.032,92 euro a 2.324,05 euro, il coefficiente è pari a 260;
  • Per la fascia di reddito oltre 2.324,05 euro, il coefficiente è pari a 312.

Sulla base dei riferimenti appena esposti, un lavoratore agricolo che ha una fascia di reddito oltre 2.324,05, ad esempio, avrà una contribuzione dovuta su 312 giornate moltiplicate per il reddito medio convenzionale che nel 2011 è pari a 51,47 euro.

Il versamento dei contributi per i lavoratori agricoli. Per quanto riguarda le modalità di versamento, la riscossione dei contributi e quindi il pagamento da parte dei lavoratori agricoli avviene ogni anno attraverso dei modelli F24 inviati dall’Inps direttamente ai lavoratori interessati. I termini di scadenza sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre ed il 16 gennaio.

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