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Lavoratori esposti all’amianto: le misure previste dalla Legge di Stabilità 2016

Nella Legge di Stabilità 2016 sono stati estesi i benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto del settore di produzione di materiale rotabile. Istituito anche il Fondo per le vittime dell’amianto per il pagamento del risarcimento del danno. Prorogata anche la misura in favore dei dipendenti in mobilità. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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fondo vittime dell'amianto

La Legge di Stabilità 2016 contiene alcune misure in favore dei lavoratori esposti all’amianto. Sono stati riconosciuti i benefici previdenziali per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, anche ai lavoratori che operano nel settore ferroviario. E’ stato inoltre istituito il Fondo per le vittime dell’amianto. Prorogate anche alcune misura in favore dei dipendenti in mobilità.

Vediamo i commi della Legge di Stabilità 2016, la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che interessano i lavoratori esposti all’amianto.

La prima misura per i lavoratori esposti all’amianto è quella prevista dal comma 277 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016. Tale articolo dispone che, per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti i benefìci previdenziali di cui all’art. 13, co. 8, della L. 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica.

I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all’Inps, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, quindi entro i primi 60 giorni del 2016.

Lo stesso comma prevede che il riconoscimento dei benefici previdenziali è “nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2016, 7 milioni di euro per l’anno 2017, 7,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019”.

Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (1 gennaio 2016), stabilirà le modalità di attuazione, con particolare riferimento all’assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

Benefici previdenziali per lavoratori esposti all’amianto

Vista l’estensione prevista dalla Legge di Stabilità 2016, è bene ricordare quali sono i benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992. L’art. 13 di tale legge contiene la normative riguardante il trattamento straordinario di integrazione salariale e il pensionamento anticipato che spettano ai lavoratori esposti all’amianto. Il comma 8 citato stabilische che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".

Va altresì ricordato che l’ articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che “a decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”.

A delineare le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto da parte degli Enti previdenziali erogato delle prestazioni pensionistiche nonché a delineare le modalità di rilascio della certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte dell’Inail è il Decreto 27 ottobre 2004 del Ministero del Lavoro. E’ bene consultare anche la circolare Inps n. 58/2005

Fondo per le vittime dell’amianto

Nella Legge di Stabilità 2016, con il comma 278 dell’art. 1, è prevista anche l’istituzione del Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti. La dotazione è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi.

Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva.

Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016.

Esposizione all’amianto dei dipendenti in mobilità

Il comma 279 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 ha prorogato infine al 31 dicembre 2016 (l’originario termine era il 30 giugno 2015) il termine entro cui gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa – i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 47 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 – possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata.

Infine, il comma 295 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 stabilisce che le prestazioni assistenziali, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell’anno 2015, possono essere erogate agli eredi su domanda corredata di idonea documentazione, presentata dai medesimi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore, sempre della Legge di stabilità 2016. La misura è fissata dal Decreto del Ministero del Lavoro del 4 settembre 2015.

Le prestazioni sono erogate a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l’INAIL, nei limiti delle somme individuate dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e destinate alla coper- tura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l’anno 2015.

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