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Le erogazioni liberali detraibili al 19%: dagli istituti scolastici ai partiti politici

Alcune erogazioni liberali in denaro o in natura possono rientrare tra le detrazioni Irpef del 19%, mentre per altre c’è la facoltà di scelta con gli oneri deducibili. Vediamo tutti gli enti, i casi ed i limiti.
A cura di Antonio Barbato
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erogazioni liberali

Il sistema tributario italiano prevede una serie di agevolazioni fiscali, una delle quali riguarda le erogazioni liberali. I contribuenti che effettuano le donazioni in denaro o in natura verso le Onlus, le Organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni indicate dall’Agenzia delle Entrate, possono beneficiare della possibilità di far rientrare le erogazioni in denaro o in natura tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, imponibile dell’imposta Irpef, oppure tra le detrazioni fiscali del 19% che riducono l’imposta Irpef già calcolata e da pagare.

Alcune erogazioni liberali sono esclusivamente deducibili dal reddito complessivo del contribuente, imponibile ai fini del calcolo dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), altre erogazioni liberali sono invece solo detraibili dall’Irpef dovuta, nella misura del 19% dell’erogazione.

Vediamo le erogazioni esclusivamente detraibili ed i casi in cui è possibile per il contribuente effettuare una scelta in alternativa tra la detrazione del 19% dell’erogazione sull’Irpef e far rientrare l’erogazione liberale tra gli oneri deducibili dal reddito. La scelta si effettua in sede di dichiarazione fiscale, nel modello 730 o nel modello Unico presentato.

Erogazioni esclusivamente detraibili

Sulla base di quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, per alcune erogazioni liberali il contribuente può fruire della detrazione Irpef del 19%. Vediamo tutti i casi.

Le erogazioni in denaro per le quali spetta solo la detrazione del 19% sull’erogazione sono le seguenti (con gli eventuali limiti):

  • Fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei paesi non OCSE per iniziative umanitarie, religiose o laiche. Spetta la detrazione del 19% sull’Irpef nel limite massimo di 2.065,83 euro;
  • Enti, istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni operanti nello spettacolo, le fondazioni operanti nel settore musicale. Spetta la detrazione nel limite del 2% del reddito dichiarato;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche. Spetta la detrazione nel limite massimo di 1.500 euro;
  • Partiti e movimenti politici. La detrazione spetta per le erogazioni da 51,65 a 103.291,38 euro;
  • Popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o altri eventi straordinari. La detrazione spetta sul limite massimo di 2.065,83 euro;
  • Istituti scolastici di ogni ordine e grado. Senza nessun limite;

Sono altresì detraibili i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso (il limite massimo è di 1.291 euro) e le erogazioni in denaro e beni verso le società che promuovono o svolgono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico.

Erogazioni con facoltà di scelta tra detrazione e deduzione

Alcune erogazioni liberali sono sia deducibili dal reddito complessivo, utile ai fini della determinazione dell’imponibile Irpef, sia detraibili dall’imposta lorda Irpef successivamente calcolata. Spetterà al contribuente determinare per quale delle due agevolazioni fiscali optare. Vediamo tutte le erogazioni liberali sia detraibili che deducibili.

Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), Organizzazioni non governative (ONG) e Associazioni di Promozione Sociale (APS). Sulla base del D.L. n. 35/2005 art. 14 comma 1, sono agevolate sia le erogazioni in denaro che in natura verso queste organizzazioni o associazioni. Il contribuente può optare in alternativa per:

  • Deducibilità della donazione in denaro o natura nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e fino all’importo massimo di 70.000 euro;
  • Per le sole erogazioni in denaro, detraibilità dall’Irpef del 19% dell’erogazione, calcolata col limite massimo di 2.085,83 euro;

Ci sono anche alcune erogazioni liberali sulle quali l’Agenzia delle Entrate consente esclusivamente la deduzione fiscale, quindi far rientrare la donazione tra gli oneri deducibili. Vediamo l’approfondimento sulle erogazioni liberali deducibili.

Scelta tra detrazione e deduzione

La scelta tra la detrazione e gli oneri deducibili dipende dal reddito del contribuente e dal calcolo dell’imposta Irpef, essendo la detrazione una riduzione dell’Irpef già calcolata, e specificamente una riduzione nella misura del 19% della donazione erogata, mentre la deducibilità è una riduzione del reddito complessivo sul quale si calcola l’Irpef, e specificamente una erogazione rientrante tra gli oneri deducibili. In quest’ultimo caso, essendo l’Irpef una imposta calcolata con aliquote progressive e per scaglioni di reddito, l’agevolazione è pari all’aliquota massima raggiunta del contribuente.

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