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Le richieste del lavoratore per il conguaglio fiscale di fine anno

Il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta è obbligato ad effettuare le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno. A tal fine il lavoratore può effettuare le comunicazioni per segnalare ulteriori redditi o richiedere altre detrazioni fiscali come quelle per l’affitto, per la famiglia numerosa, o l’assegno di mantenimento.
A cura di Antonio Barbato
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conguaglio fiscale di fine anno e detrazioni fiscali

I lavoratori dipendenti, in qualità di contribuenti percettori di un reddito, sono obbligati al pagamento dell’imposta Irpef e delle addizionali regionali e comunali per effetto del reddito percepito. La normativa fiscale in materia di imposte sui redditi prevede una serie di agevolazioni fiscali concesse ai contribuenti. Si va dagli oneri deducibili dal reddito alle detrazioni fiscali, si tratta di una serie di possibilità di riduzione delle imposte da pagare, delle imposte trattenute nelle buste paga. Il conguaglio fiscale di fine anno effettuato obbligatoriamente dal datore di lavoro è quindi un’occasione per effettuare il calcolo definitivo delle imposte dovute ed anche un’occasione per recuperare un credito d’imposta per effetto degli oneri deducibili e delle detrazioni fiscali.

Nel caso dei lavoratori dipendenti, o anche il caso dei pensionati, quindi il conguaglio fiscale di fine anno è la prima delle due possibilità che ha il contribuente per effettuare il calcolo definitivo delle imposte dovute, le quali poi verranno versate al Fisco dal datore di lavoro. Ma è anche la prima occasione per recuperare i crediti d’imposta che possono scaturire dagli oneri deducibili e delle detrazioni fiscali. La seconda possibilità è nell’anno successivo da maggio in poi ed attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi, con la possibilità di optare per il modello 730 o il modello Unico.

La necessità di richiesta al datore di lavoro. Il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta ha l’obbligo di effettuare mensilmente nel Libro unico, nelle buste paga, tutte le trattenute fiscali previste dalla legge. E per far ciò applica le detrazioni fiscali per il reddito di lavoro dipendente. Per l’applicazione delle altre detrazioni, la più importante delle quali è quella per i familiari a carico, sia coniuge a carico che figli a carico, è necessario che il lavoratore effettui una comunicazione annuale al datore di lavoro.

Le richieste per il conguaglio fiscale. Il datore di lavoro va anche informato delle altre detrazioni fiscali e di tutti gli elementi, come ad esempio gli ulteriori redditi, spettanti al lavoratore affinché effettui un corretto e preciso calcolo del conguaglio fiscale di fine anno. Il lavoratore deve provvedere alla richiesta e deve farlo soprattutto se ha altri redditi oppure se ha la possibilità di fruire di riduzioni d’imposta, sempre con la finalità di avere una corretta imposizione fiscale a fine anno e nelle buste paga dell’anno, evitando così di dover conguagliare la propria posizione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi generando sulla propria persona pesanti imposte a saldo oppure crediti che in realtà sarebbero recuperabili direttamente tramite le buste paga.

Il modello annuale di detrazioni familiari. Il lavoratore fino all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 70 del 2001, aveva l’obbligo annuale di presentare al datore di lavoro il modello annuale per le detrazioni fiscali. Con l’entrata in vigore del D. L. n. 70 del 2011 è stato modificato l’art. 23 comma 2 lettera a) del D.P.R. 600 del 1973 ed è stato stabilito che la richiesta per l’applicazione delle detrazioni riguarderà esclusivamente quelle relative ai familiari a carico, di cui all’art. 12 del TUIR. Viene eliminato la presentazione annuale della richiesta per le detrazioni per reddito di lavoro dipendente. Il datore di lavoro dovrà applicare le detrazioni per lavoro dipendente in maniera automatica. Il dipendente dovrà inviare il modello non più annualmente ma solo quando ci sono eventuali variazioni come ad esempio la nascita di un figlio.

SOMMARIO:
Le richieste di ulteriori detrazioni
La detrazione minima garantita
Canone di locazione
Famiglie numerose
Assegni periodici di mantenimento
Comunicazione altri redditi

Le richieste per le ulteriori detrazioni fiscali

Oltre il modello annuale per le detrazioni, nei casi in cui è necessario inviarlo come abbiamo visto, ai fini del calcolo del conguaglio fiscale di fine anno, il lavoratore ha la facoltà di comunicare al datore di lavoro eventuali altri elementi utili al calcolo. E per elementi utili si intendono tutte le detrazioni fiscali o agevolazioni fiscali che modificano il calcolo delle imposte dovute, come abbiamo precedentemente visto. Vediamo le maggiori richieste che il lavoratore potrà fare per una corretta operazione di conguaglio fiscale di fine anno (ed anche un corretto calcolo delle imposte durante l’anno).

La legge finanziaria del 2008 (Legge n. 247/2007) ha esteso a tutti i tipi di detrazioni d’imposta il principio che il sostituto d’imposte ne deve tener conto, a condizione che i lavoratori ne facciano richiesta. Quindi il lavoratore una volta presentata la richiesta ha diritto a ricevere da parte del sostituto d’imposta, il datore di lavoro, il calcolo del conguaglio fiscale di fine anno tenendo conto di tutti i redditi ulteriori e le detrazioni fiscali comunicate.

Le più importanti richieste o comunicazioni che il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro sono le seguenti:

  • Richiesta di applicazione della detrazione minima garantita per i redditi non superiori a 8.000 euro annui;
  • Richiesta di detrazione per i canoni di locazione;
  • Richiesta di detrazione o  credito per le famiglie numerose;
  • Richiesta di detrazione per l’assegno di mantenimento erogato all’ex coniuge;
  • Richiesta relativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva su premi e compensi di produttività.

Richiesta di detrazione minima garantita

E’ una richiesta che riguarda tutti i lavoratori dipendenti (o parasubordinati, lavoratori a progetto) che non raggiungono gli 8.000 euro di reddito da lavoro dipendente nell’anno d’imposta. L’art. 13 comma 1 lettera a) del TUIR prevede che per i redditi complessivi non superiori a 8.000 euro annui, la detrazioni per lavoro dipendente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti a tempo  indeterminato e a 1.380 euro peri rapporti a tempo determinato.

I casi ad esempio sono: un rapporto di lavoro part-time oppure i contratti di lavoro inferiore all’anno, cioè il lavoratore assunto durante l’anno o il lavoratore che si è dimesso o è stato licenziato durante l’anno. In ogni caso, si tratta di tutti i lavoratori con reddito complessivo inferiore 8 mila euro.

La detrazione per lavoro dipendente non varia in funzione del reddito complessivo ma in base ai giorni di durata del rapporto di lavoro.  Ma in caso di reddito inferiore a 8.000 euro la detrazione minima, come abbiamo visto è di 690 euro oppure di 1.380. Quindi anche se la detrazione per lavoro dipendente calcolata sulla base dei giorni lavorati è inferiore, va comunque portato in detrazione fiscale quell’importo.

La circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale misura minima deve essere applicata dal primo periodo di paga (quindi dalla prima busta paga) se il lavoratore dichiara di non possedere altri redditi ed il datore di lavoro sostituto d’imposta presume che il lavoratore fino a fine anno non supererà gli 8.000 euro di reddito (il caso ad esempio di un lavoratore assunto ad ottobre, ad esempio).

Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia applicato la detrazione minima, il lavoratore può farne richiesta. O in caso di ulteriori redditi può, al contrario, segnalare di possedere ulteriori redditi e quindi chiedere la non applicazione della detrazione minima da parte del sostituto d’imposta datore di lavoro.

La detrazione per canoni di locazione

La finanziaria del 2008, come abbiamo visto, ha esteso le possibilità di richiesta di detrazioni da parte del lavoratore. Tra le richieste di detrazione c’è quella per la gestione delle detrazioni sugli affitti, disciplinata dall’art. 16 del TUIR. Il lavoratore che è titolare di un contratto di locazione di unità immobiliari può quindi chiedere al datore di lavoro di applicare la relativa detrazione fiscale.

La detrazione per canoni di locazione, che spetta solo per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, è prevista in quattro tipologie:

  • La detrazione per i contratti di locazione a canone libero;
  • La detrazione per i contratti di locazione cosiddetti convenzionali;
  • La detrazione per i contratti di locazione stipulati dai giovani da 20 a 30 anni;
  • La detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.

Le detrazioni appena elencate (per le quali vi rimandiamo all’approfondimento sulle detrazioni per canoni di locazione) non sono cumulabili tra di loro, quindi il contribuente deve scegliere quella più favorevole in caso di possesso dei requisiti per più di una delle detrazioni. Nella comunicazione al datore di lavoro per il calcolo del conguaglio fiscale tenendo conto della detrazione per l’affitto pagato, il lavoratore dovrà indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, i mesi in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale ed il mancato possesso di altri redditi. Il sostituto d’imposta, ricevuta la richiesta, applicherà la detrazione fiscale sui canoni di locazione nel calcolo delle imposte dovute e poi conguagliate nella busta di dicembre.

Quota incapiente. Nel caso in cui ci sia una quota eccedente di detrazione spettante al lavoratore che ha superato il limite di monte ritenute disponibili nel mese di conguaglio (cioè sono state azzerate già le imposte dovute in quel mese), il datore di lavoro dovrà segnalare nel modello CUD l’importo non attribuito al dipendente affinché il lavoratore possa poi recuperare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (tramite modello 730 o modello Unico) le detrazioni fiscali per canoni di locazione non conguagliate.

La detrazione per famiglie numerose

Con la finanziaria del 2008 è stata introdotta una nuova detrazione fiscale che si aggiunge alla detrazione fiscale per figli a carico, per le famiglie numerose. La detrazione spetta ai genitori che hanno fiscalmente a carico almeno quattro figli. Per fiscalmente a carico si intende figli che hanno un reddito inferiore a 2.840,51 euro. In questo caso spetta una detrazione per famiglie numerose pari a 1.200 euro annui. Tale detrazione spetta a prescindere dal reddito. Per maggiori informazioni vi rimandiamo all’approfondimento sulla detrazione fiscale per famiglie numerose.

Il lavoratore per ottenere la detrazione di 1.200 euro dovrà presentare una dichiarazione annuale al proprio datore di lavoro sostituto d’imposta, il quale dovrà poi procedere all’applicazione della detrazione fiscale in ogni periodo di paga, riducendo le ritenute, l’imposta Irpef, che il lavoratore è tenuto a pagare. In sede di conguaglio fiscale il datore di lavoro dovrà tener conto della detrazione spettante al lavoratore e ricalcolare la detrazione fiscale utilizzata determinando anche l’eventuale credito d’imposta.

Credito da ulteriore detrazione per famiglie numerose. Si tratta del caso in cui il datore di lavoro, applicando la detrazione fiscale di 1.200 euro sulle ritenute dovute dal dipendente per il lavoro dipendente, si trovi con una quota di detrazione fiscale non utilizzata. Cioè l’imposta Irpef che deve pagare il dipendente è inferiore a 1.200 euro. La differenza si trasforma in un credito d’imposta che va utilizzato in compensazione. Per maggiori informazioni vediamo il credito d’imposta per famiglie numerose.

Assegni periodici di mantenimento percepiti dall’ex coniuge

Nel caso di separazione o divorzio in forza di una sentenza dell’autorità giudiziaria, i due ex-coniugi godono di alcune agevolazioni fiscali previste dal Fisco per la situazione critica del nucleo familiare a seguito della divisione tra marito e moglie o tra i due genitori. Il coniuge che eroga l’assegno di mantenimento ha diritto a far rientrare gli assegni tra gli oneri deducibili dal reddito. In pratica gli assegni erogati riducono il suo reddito complessivo sul quale si calcolano le imposte, l’Irpef su tutte. Per approfondimenti, vediamo gli assegni di mantenimento deducibili.

Il coniuge che invece percepisce gli assegni periodici di mantenimento da parte dell’ex-coniuge ha diritto ad usufruire della detrazione fiscale prevista dal comma 5-bis dell’art. 13 del TUIR. Tale disposizione consente al coniuge percettore di fruire delle stesse detrazioni fiscali previste per i pensionati con meno di 75 anni, le detrazioni per i redditi di pensione.

La non cumulabilità e la scelta. La particolarità di questa disposizione a favore del coniuge percettore dell’assegno è che questa detrazione d’imposta non è cumulabile con le altre detrazioni previste sempre dall’art. 13 del TUIR. E la detrazione più importante non cumulabile con quella prevista per il coniuge percettore dell’assegno è proprio la detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente. La legge pone quindi il coniuge percettore degli assegni, ma che è titolare di redditi di lavoro dipendente, di fronte ad una scelta: o usufruire della detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente oppure usufruire della detrazione fiscale per il coniuge percettore degli assegni periodici. Tale detrazione va da una cifra di 1.725 euro annui in caso di reddito complessivo inferiore a 7.500 euro fino ad azzerarsi oltre i 55.000 euro di reddito. Sarà necessario al coniuge percettore una valutazione tra le due detrazioni fiscali.

La comunicazione per il conguaglio fiscale di fine anno. Il datore di lavoro che eroga un reddito di lavoro dipendente provvede d’ufficio ad applicare la detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente. Quindi il lavoratore dipendente che è anche percettore di assegni periodici di mantenimento dall’ex-coniuge, e valuta come conveniente l’opzione per la detrazione fiscale per il coniuge percettore degli assegni, deve darne comunicazione al datore di lavoro ai fini del corretto calcolo del conguaglio fiscale di fine anno.

La comunicazione di ulteriori redditi percepiti nell’anno

L’art. 23comma 4 del D.P.R. 600 del 1973 prevede che, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il lavoratore dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro sostituto d’imposta, entro il 12 mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui i redditi di lavoro dipendente o assimilato sono stati percepiti, di tenere conto anche di altri redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro intrattenuti nel corso dell’anno (è l’esempio di un lavoratore part-time che svolge o ha svolto altri part-time o di un lavoratore che ha percepito altri redditi derivanti da contratti precedenti, a tempo determinato o indeterminato).

Consegna del modello Cud. La richiesta deve avvenire mediante la presentazione della certificazione unica (il modello Cud) dove sono riepilogati tutti dati dei precedenti o contemporanei altri rapporti di lavoro che hanno prodotto o producono un aumento del reddito che va considerato ai fini del calcolo definitivo di imposte e detrazioni.

Più contratti con lo stesso datore di lavoro. Se invece il lavoratore ha svolto più contratti di lavoro con lo stesso datore di lavoro, come ad esempio più contratti a tempo determinato o anche più contratti di lavoro a progetto, non sarà necessario effettuare una comunicazione. Il datore di lavoro deve cumulare i redditi percepiti dal lavoratore nell’anno ed effettuare automaticamente le operazioni di conguaglio nella mensilità di dicembre.

Due contratti part-time. Uno dei casi in cui è molto conveniente per il lavoratore segnalare un ulteriore reddito al proprio datore di lavoro è sicuramente quello in cui è titolare di due contratti di lavoro part-time con due diverse aziende. C’è infatti il rischio di dover pagare consistenti imposte a saldo (Irpef e Addizionali) in sede di presentazione dei redditi.

In questo caso infatti, il singolo sostituto d’imposta agisce autonomamente prendendo a riferimento il reddito di lavoro dipendente del singolo contratto di lavoro a tempo parziale di propria competenza, stipulato con il lavoratore. Ne consegue che saranno applicate due ritenute per ogni singolo reddito, ma con riferimento ad un reddito più basso di quello cumulato. Mentre per la progressività dell’imposizione fiscale Irpef, l’imposta dovuta aumenta all’aumentare del reddito. La motivazione è il cumulo dei due redditi, che andrebbero considerati nella loro totalità. Questo genera quindi aumento dell’Irpef a saldo rispetto a quella trattenuta dai due datori di lavoro mensilmente nelle buste paga ed a conguaglio fiscale di fine anno.

Per evitare quindi tale situazione il lavoratore deve comunicare ad uno dei due datori di lavoro il reddito percepito con il secondo contratto part-time con l’altro datore di lavoro, affinché venga effettuata l’imposizione fiscale nella busta paga, e a fine anno nel  conguaglio fiscale, tenendo a riferimento i due redditi cumulati in un unico reddito più alto, il reddito del lavoratore come contribuente.

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