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Libero l’utilizzo del lavoro intermittente per spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi

Il contratto a chiamata è sostanzialmente utilizzabile in maniera libera per gli spettacoli di teatro, nel cinema e nei programmi tv. Il Ministero in un interpello ha chiarito che può essere utilizzato il lavoro intermittente anche in assenza dei fini didattici indicati dalla legge. Ed è possibile l’utilizzo anche se il datore di lavoro è un’associazione senza fini di lucro.
A cura di Antonio Barbato
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contratto a chiamata e spettacoli tv, teatro, cinema

Il Ministero ha chiarito che è possibile il ricorso al lavoro intermittente come contratto per gli addetti e gli operatori degli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi. E questo anche in assenza dei fini didattici indicati dalla legge (il Regio Decreto n. 2657 del 1923),  Il ricorso al lavoro a chiamata è possibile anche se ad operare nel settore dello spettacolo è un associazione senza fini di lucro.

Quindi dopo alcune chiusure della riforma Fornero sul contratto a chiamata, dall’interpello del Ministero del Lavoro n. 7 del 2013 arriva un chiarimento che amplia il ricorso a tale tipologia contrattuale nei settori del teatro, del cinema e della televisione. Vediamo nel dettaglio le indicazioni l’interpello.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in merito al possibile utilizzo del contratto di lavoro intermittente in relazione alle attività, già indicate al n. 43 della tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, di “operatori addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, nonché da fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo, anche per fini didattici”. La tabella è quella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario.

La richiesta, avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro riguardava l’espressione “anche per fini didattici” contenuta nella disposizione. Le domande riguardavano:

  • se l’espressione “anche per fini didattici” debba riferirsi a tutte le categorie di lavoratori elencate al n. 43 della citata tabella;
  • E se è possibile, per una associazione senza fini di lucro, operante nel settore dello spettacolo teatrale, far ricorso alla tipologia contrattuale del lavoro a chiamata o intermittente.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, il Ministero del lavoro con l’interpello n. 7 del 2013 ha risposto in questo modo:

“In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del n. 43 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo con riferimento alle quali, in assenza dei requisiti anagrafici richiesti dall’art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, nonché in assenza di un intervento della contrattazione collettiva in materia, risulta possibile attivare rapporti di lavoro di natura intermittente.

Nello specifico il n. 43 contempla, quali attività riconducili nell’ambito del contratto a chiamata o lavoro intermittente, quelle espletate da “artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici”.

In proposito, si evidenzia che l’espressione “anche per fini didattici”, pur riferendosi alle attività elencate nell’ultimo periodo della disposizione richiamata, costituisce un elemento chiarificatore meramente aggiuntivo. Ciò vuol dire che il ricorso al contratto di lavoro intermittente, in relazione a tutte le figure indicate al n. 43 della tabella, è ammesso anche in assenza di tali fini didattici.

In ordine al secondo quesito, riguardante il ricorso al lavoro intermittente per un’associazione per fini di lucro, si sottolinea che la natura del soggetto datoriale non incide in alcun modo sulla possibile attivazione della lavoro a chiamata, in quanto la stessa è subordinata esclusivamente alla sussistenza dei requisiti di carattere oggettivo o soggettivo necessari per il ricorso al lavoro intermittente, secondo quanto previsto dagli art. 33 e seguenti del D. Lgs. n. 276/2003.

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