Mancato riposo settimanale e compensativo: la richiesta di risarcimento
Il lavoratore ha diritto a delle ore di riposo retribuito, oltre ad avere il dovere di svolgere il proprio orario di lavoro stabilito. Il riposo è previsto dalla legge, la quale stabilisce il riposo giornaliero, in 11 ore consecutive ogni 24 ore, ed il riposo spettante al lavoratore per ogni settimana di lavoro.
Il riposo settimanale è un diritto del lavoratore garantito dalla costituzione, che ne sancisce l’irrinunciabilità. E sulla base di questo principio costituzionale, c’è l’attuazione attraverso il Decreto Legislativo n. 66 del 2003, che obbliga i datori di lavoro a far fruire ad ogni lavoratore di un periodo di riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, con la normale coincidenza del riposo nel giorno di domenica.
E’ possibile derogare a questa organizzazione del riposo, ma sempre rispettando un riposo di almeno 48 ore ogni 14 giorni, per motivi organizzativi e produttivi, ma sempre con il rispetto dei limiti di ragionevolezza e della naturale cadenza del riposo ogni 6 giorni di lavoro. Questo sempre per tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore.
Tenendo conto di queste premesse, le clausole contrattuali, individuali o collettive, che derogano a questi principi sono nulle. E il datore di lavoro che non rispetta questi limiti e il diritto al riposo del lavoratore, a meno che non concede al lavoratore dei riposi compensativi, può essere condannato a risarcire il lavoratore per la perdita definitiva del riposo settimanale. La mancata concessione del riposo settimanale è illecita.
Mancato riposo settimanale e il risarcimento del danno
Retribuzione. Nel caso in cui un lavoratore non ha potuto fruire del periodo di riposo settimanale secondo le modalità di legge, ha diritto per il giorno lavorato durante il riposo settimanale ad un compenso maggiorato con la retribuzione prevista per il lavoro festivo.
Risarcimento. Il lavoratore ha inoltre diritto ad una attribuzione patrimoniale di carattere risarcitorio, la cui entità sarà valutata caso per caso dal giudice. Il risarcimento spettante al lavoratore è diretto ad indennizzare l’usura psico-fisica conseguente alla perdita del riposo, che è una lesione del diritto alla salute secondo la Cassazione.
La giurisprudenza ha anche distinto il danno da usura psicofisica per la mancata fruizione del riposo dopo 6 giorni di lavoro, da un ulteriore danno che è il danno alla salute o danno biologico per l’attività lavorativa usurante prestata dal lavoratore che non fruisce di riposi settimanali.
Il danno da usura psicofisica, una volta accertato il mancato godimento del riposo da parte del lavoratore, viene ritenuto presunto e genera il diritto al pagamento delle maggiorazioni retributive previste dal contratto collettivo o individuale (giornate pagate come lavoro festivo), ed il diritto al risarcimento che può essere definito anche attraverso una transazione tra datore di lavoro e lavoratore.
Il danno biologico o alla salute, invece, essendo concretizzato in una infermità del lavoratore per il mancato riposo, non può essere ritenuto tale in via presentiva, ma è necessario che sia dimostrata la sussistenza nel suo nesso eziologico (cioè il nesso di casualità) tra il danno biologico e il mancato riposo, a prescindere dalla presunzione di colpa per l’illecito contrattuale.
E’ rilevante, inoltre, ai fini dell’esclusione dell’illecito, il consenso del lavoratore a rende la prestazione nel giorno di riposo. E lo è ancor di più la sua richiesta di prestare l’attività lavorativa in quel giorno.
Retribuzione del riposo differito. Si tratta del caso in cui per un legittimo spostamento del riposo settimanale ad un giorno diverso dalla domenica, il lavoratore presta la propria attività lavorativa per più di 7 giorni senza fruire del riposo settimanale. In questo caso, tenuto conto della penosità del lavoro festivo, del sacrificio che deriva dal mancato riposo dopo 6 giorni consecutivi di lavoro, al lavoratore spetta oltre al compenso maggiorato per il lavoro festivo, oltre al riposo compensativo, anche un compenso a titolo di indennizzo.
I contratti collettivi possono prevedere un trattamento retributivo maggiorato per il caso del riposo settimanale differito, includendo nel compenso oltre che il trattamento per lavoro festivo, anche l’indennizzo.
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