Naspi anticipata in unica soluzione per aprire una nuova attività imprenditoriale
Il lavoratore dipendente che ha perso il posto di lavoro può aver diritto, in presenza dei requisiti richiesti, al pagamento dell’ex indennità di disoccupazione, ex Aspi diventata Naspi dal 1 maggio 2015. La normativa introdotta dalla Riforma Fornero e confermata dal Jobs Act del Governo Renzi in materia di Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi ora Naspi) consente al lavoratore disoccupato percettore dell’indennità da parte dell’Inps di ricevere un anticipazione della prestazione erogata dall’Inps, per avviare un attività di lavoro autonomo o per associarsi in cooperativa. La Naspi anticipata in unica soluzione viene chiamata incentivo all’autoimprenditorialità.
Il lavoratore disoccupato percettore dell'Aspi, invece, la vecchia indennità di disoccupazione in vigore fino a 30 aprile 2015, se ha intenzione di aprire una partita Iva e avviare un’attività imprenditoriale, può richiedere la propria Aspi in unica soluzione.
Colui che percepiscono invece la Naspi (nuova Assicurazione sociale per l’impiego a partire dal 1 maggio 2015), ossia il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.
A disciplinare l’incentivo all’autoimprenditorialità, ossia la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata della nuova Naspi, è l’art. 8 del Decreto attuativo del Jobs Act in materia di ammortizzatori sociali, D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22.
L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.
La circolare Inps n. 94 del 12 maggio 2015 stabilisce che “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio”.
Poiché la finalità dell’incentivo all’autoimprenditorialità è quella di favorire l’avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa, come il lavoro autonomo in senso stretto, l’attività di impresa e la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, detto incentivo – in conformità alle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto. Quindi niente Naspi per chi ha un contratto cococo o cocopro.
La medesima facoltà è da riconoscersi al lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI.
Con riferimento alla sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l’incentivo della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI è destinato in via diretta al lavoratore e non alla cooperativa. Il lavoratore che ha chiesto l’anticipazione è tenuto ad utilizzare l’incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa – nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio – instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale ai sensi dell’art.1 della L.142 del 2001. Nel caso in cui il lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, il beneficio dell’incentivo all’autoimprenditorialità è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012, introdotto dall’art.7 comma 5 lett.b) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99.
Come fare domanda all’Inps per ottenere la Naspi anticipata in unica soluzione. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Tale comunicazione vale anche ai fini della comunicazione di lavoro autonomo. Per maggiori informazioni vediamo Naspi e lavoro autonomo.
La liquidazione anticipata dell’ex indennità di disoccupazione ora Nuova assicurazione sociale per l’impiego, così come accade per l’Aspi anticipata richiedibile fino al 30 aprile 2015 dai percettori dell’Aspi, comporta che il lavoratore riceva questo incentivo per le attività di autoimprenditorialità, ma essendo una liquidazione in unica soluzione, comporta la rinuncia al bonus di 80 euro di Renzi, che invece spetta normalmente ai titolari di Aspi e Naspi. Per maggiori informazioni vediamo Aspi anticipata esclusa dal bonus Irpef di 80 euro.
Se detta attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione della predetta prestazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI.
Quando scatta la restituzione della liquidazione anticipata Naspi. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI è tenuto a restituirne per intero l’anticipazione ottenuta. La circolare dell’Inps precisa che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
La liquidazione anticipata dell’ex indennità di disoccupazione ora Nuova assicurazione sociale per l’impiego, così come accade per l’Aspi anticipata richiedibile fino al 30 aprile 2015 dai percettori dell’Aspi, comporta che il lavoratore riceva questo incentivo per le attività di autoimprenditorialità, ma essendo una liquidazione in unica soluzione, comporta la rinuncia al bonus di 80 euro di Renzi, che invece spetta normalmente ai titolari di Aspi e Naspi. Per maggiori informazioni vediamo Naspi anticipata esclusa dal bonus Irpef di 80 euro.
Accertata la sussistenza dell’indennità NASpI, oppure – nel caso di domande di prestazione mensile e di prestazione anticipata presentate contestualmente – riconosciuto il diritto all’indennità NASpI, le Strutture territoriali dovranno accertare – basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta – se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione (ai sensi della circolare INPS n. 145 del 9 ottobre 2013). In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà contrassegnata la corrispondente prestazione mensile di NASpI con il “codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.
Laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione NASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma di cui all’art. 10, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la prestazione anticipata verrà erogata considerando l’importo residuo da corrispondere senza l’applicazione della suddetta riduzione.
Socio lavoratore di cooperativa e liquidazione anticipata Naspi. Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.