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Niente indennità di disoccupazione per borsisti, ricercatori universitari e dottorandi

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 31 del 22 dicembre 2015 ha chiarito che l’indennità di disoccupazione DIS-COL, generalmente erogata ai collaboratori con contratto a progetto o collaborazione coordinata e continuativa, non spetta agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi ed ai titolari di borsa di studio che svolgono attività di ricercatori presso le Università e gli enti di ricerca. Ecco le motivazioni.
A cura di Antonio Barbato
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borsa di studio e indennità di disoccupazione

Con l’interpello n. 31 del 22 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro ha chiarito che non è possibile riconoscere l’indennità di disoccupazione DIS-COLL agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e ai titolari di borsa di studio che svolgano attività di ricerca presso le Università e negli Enti di ricerca. Questo nonostante essi siano titolari di un contratto di collaborazione coordinate e continuative.

Ad avanzare la richiesta di interpello è stata la CIGL, la quale ha chiesto se l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) possa essere riconosciuta agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e ai titolari di borsa di studio che svolgano attività di ricerca presso le Università e negli Enti di ricerca, in virtù dell’assimilabilità delle forme contrattuali utilizzate per regolare i descritti rapporti con i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Ministero del lavoro nella risposta all’interpello ha richiamato la normative del Jobs Act che regolamenta l’indennità DIS-COL, ricordando che l’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015 individua, quali destinatari della indennità c.d. DIS-COLL, i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS che abbiano perduto involontariamente l’occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, che non siano pensionati o possessori di partita IVA. Con la legge di Stabilità 2016, tra l’altro, l’indennità DIS-COLL viene riconosciuta anche nell’anno 2016.

Il Ministero ricorda altresì che la disciplina degli assegni di ricerca è contenuta nella normativa speciale di cui alla L. n. 240/2010 e che l’art. 22 di tale legge individua negli “assegni di ricerca” una tipologia di rapporto del tutto peculiare, fortemente connotata da una componente “formativa” dell’assegnista (si pensi ai progetti di ricerca presentati dai candidati, selezionati e finanziati da parte del soggetto che eroga l’assegno).

Proprio in ragione di ciò, peraltro, la norma non definisce in alcun modo le modalità di effettuazione dell’attività di ricerca, neanche in termini astrattamente sovrapponibili a quelle della collaborazione coordinata e continuativa.

La risposta del Ministero

In base alle premesse di cui sopra, secondo il Ministero ”non sembra possibile argomentare l’applicazione dell’indennità di disoccupazione in ragione esclusivamente dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 che riguarda, come noto, anche le prestazioni di lavoro autonomo. Piuttosto, la necessità di un richiamo espresso alla normativa previdenziale de qua, unitamente al particolare regime di esenzione fiscale dei relativi emolumenti, conferma la natura speciale del rapporto di ricerca.

Le medesime considerazioni possono essere richiamate anche per i titolari di borse di studio, anche in ragione di un dottorato di ricerca conseguito ai sensi dell’art. 4 L. n. 210/1998 i quali, per di più, sono sottratti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per espressa previsione dell’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

In coerenza con l’interpretazione restrittiva della portata applicativa delle disposizioni dettate dalla L. n. 92/2012 in materia, quindi, non appare possibile estendere l’indennità de qua ai lavoratori il cui rapporto non sia inquadrato nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto.

Il Ministero “ritiene pertanto che agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi nonché ai titolari di borse di studio non trova applicazione l’indennità di disoccupazione prevista in via sperimentale per l’anno 2015 per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS- COLL) di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015”.

Ricordiamo che l’indennità di disoccupazione DIS-COLL, destinata di fatto ai collaboratori a progetto, ha un meccanismo di calcolo similare all’indennità di disoccupazione Naspi, spettante ai lavoratori dipendenti. L’importo mensile della prestazione, erogato dall’Inps, è pari all’80% della retribuzione lorda del lavoratore. Per maggiori informazioni ecco la normativa sulla DIS-COLL.

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