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Nuova trattenuta in busta paga: dallo stipendio un altro contributo all’Inps

Una nuova trattenuta in busta paga, un nuovo prelievo dallo stipendio mensile: si tratta del contributo al fondo di solidarietà residuale Inps (Legge di Stabilità 2014). Sarà prelevato nei cedolini dei lavoratori delle imprese non rientranti nella normativa per la cassa integrazione e che occupano più di 15 dipendenti. E’ pari allo 0,50%, di cui un 1/3 a carico del lavoratore (1,66 euro ogni 1.000 euro di stipendio lordo mensile) e si aggiunge ai contributi previdenziali. Garantirà però un assegno percepito dall’Inps in caso di crisi aziendale. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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contributo inps fondo di solidarietà residuale

La Riforma Fornero ha istituito un nuovo Fondo di solidarietà residuale presso l’Inps con lo scopo di tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti di aziende non soggette alla normativa sulla cassa integrazione. Il finanziamento di questo fondo è però effettuato attraverso un contributo dello 0,50% da calcolarsi sullo stipendio lordo dei lavoratori. E un terzo di questo contributo lo deve il lavoratore. Quindi una nuova trattenuta in busta paga, un nuovo prelievo sta per essere effettuato ogni mese sullo stipendio di alcuni lavoratori. Si tratta di un ulteriore contributo all’Inps che si aggiunge ai contributi previdenziali normalmente dovuti. E ha scatenato la denuncia da più parti.

La trattenuta nelle buste paga da ottobre 2014 in poi. Non solo, l’Inps con una circolare, la n. 100 del 2 settembre 2014, e con un successivo messaggio n. 6897 del 8 settembre 2014, ha comunicato che, in applicazione di quanto previsto dalla riforma Fornero, tale contributo al Fondo di solidarietà residuale era dovuto da gennaio 2014 e quindi verranno recuperati tutti i mesi arretrati. Nello stipendio di ottobre verranno trattenuti gli arretrati da gennaio a settembre. Con il messaggio n. 6897 l’Inps ha differito i termini per il versamento del contributo al Fondo: “Si comunica che  le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi”.

1,66 euro ogni 1.000 euro di stipendio. E’ questo l’ammontare della trattenuta in busta paga, che viene calcolata sullo stipendio lordo (e non trattenuto sul netto in tasca), e che si troverà nella parte centrale del cedolino dove sono normalmente indicati i contributi previdenziali versati a proprio carico.  Un lavoratore che ha uno stipendio lordo, un imponibile previdenziale in busta paga, oltre a pagare il 9,19% (generalmente) a titolo di contributi previdenziali all’Inps, deve anche 1/3 dello 0,50% dovuto dal suo datore di lavoro. E' un ulteriore 0,16% all'Inps. Sono 1,66 euro per ogni 1.000 euro lordi (non netti in busta paga). I lavoratori che hanno un lordo di 2.000 euro subiscono un prelievo di 3,32 euro mensili.

Quali sono i datori di lavoro interessati e quali lavoratori subiscono la trattenuta in busta paga.  Il decreto ministeriale che ha dato operatività al Fondo presso l’Inps non identifica i settori interessati, ma il fondo è attivo per tutte le “imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale”. Quindi tutte le aziende con più di 15 dipendenti escluse dalla cassa integrazione. Sono escluse dal versamento di questo contributo, quindi le aziende con meno di 15 dipendenti, le aziende che sono tutelate dalla cassa integrazione guadagni, ed anche le imprese che contribuiscono già a fondi preesistenti.

Nel messaggio di proroga da parte dell’Inps della scadenza dei versamenti del contributo, che ha di fatto differito alla busta paga di ottobre il prelievo dagli stipendi dei lavoratori interessati, è stato fatto un primo elenco delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo. Si tratta delle aziende del settore industria, agricoltura e terziario.

Esclusi i dipendenti pubblici. La Legge Fornero non si applica nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quindi i dipendenti statali non subiscono questo prelievo in busta paga. Ma tale normativa è applicabile anche ai dipendenti di aziende private, originariamente amministrazioni pubbliche.

A cosa serve il Fondo di solidarietà residuale presso l’Inps

A questo punto, visto che alcuni datori di lavoro e alcuni lavoratori si vedranno costretti a contribuire a questo fondo, vediamo a cosa serve.

La Legge Fornero ha introdotto una norma che ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (cassa integrazione) una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

La legge prevede che le parti sociali stipulino accordi collettivi con oggetto la costituzione di fondi di solidarietà per questi settori senza CIG o CIGS. E l'istituzione di tali fondi è obbligatoria in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Laddove non vengano stipulati accordi, la legge prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’attivazione di un fondo di solidarietà residuale. E questo fondo è stato istituito da Ministero presso l’Inps con decreto ministeriale.

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

  • Il contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
  • un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. 

Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Le prestazioni in favore dei lavoratori: un assegno pari alla cassa integrazione

Ai lavoratori viene garantito un assegno ordinario in caso di crisi. Vediamo ora quali prestazioni garantisce il Fondo di solidarietà residuale.

Ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, dalle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione, che siano interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività. La prestazione può essere riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.

La misura dell’assegno ordinario è pari all’integrazione salariale (quindi la cassa integrazione), ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, con l’applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale riduzione rimane nelle disponibilità del Fondo.

Ciascun intervento è corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile. A decorrere dal 1 gennaio 2020, ciascuna domanda potrà essere accolta nei limiti della contribuzione dovuta (tetto aziendale) negli otto anni precedenti dall’impresa richiedente, detratte le prestazioni già autorizzate e le relative contribuzioni correlate.

Il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento.

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