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Quadro RR Unico 2014 contributi previdenziali: le precisazioni dell’Inps

Nel quadro RR dell’Unico PF 2014 vanno dichiarati i contributi previdenziali dovuti dagli artigiani, commercianti, iscritti alle rispettive casse speciali, ed i liberi professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata. Vediamo le precisazioni dell’Inps sulla compilazione del quadro RR nonché tutte le informazioni per il calcolo del reddito d’impresa e dei contributi da versare e dichiarare.
A cura di Antonio Barbato
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gestione separata artigiani e commercianti

L’Inps ha nel proprio ordinamento tre gestioni speciali nelle quali confluiscono i lavoratori autonomi ed i titolari di impresa. Si tratta della Gestione Separata, nella quale sono iscritti i professionisti senza cassa, delle Gestione artigiani e della Gestione commercianti. Queste categorie di assicurati sono obbligati non solo ad iscriversi ed a versare i contributi all’Inps ma anche a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in qualità di titolari di partita Iva, il modello Unico PF. All’interno della dichiarazione dei redditi c’è un quadro nel quale dichiarare i contributi previdenziali dovuti nell’anno d’imposta.

A disporre l’obbligo di determinare i contributi previdenziali da versare nella propria dichiarazione dei redditi (ossia in modello Unico) è l’art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 241 del 1997. Per quanto riguarda le modalità di versamento dei contributi dichiarati nell’Unico, lo stesso decreto n. 241/1997, all’art. 18, comma 4, prevede che i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il quadro che va compilato nel modello Unico PF 2014 è il quadro RR, nel quale vanno dichiarati i redditi, ed i relativi contributi da versare, per l’anno d’imposta 2013. 

Chi è obbligato a compilare il quadro RR. Il quadro RR del modello Unico è obbligatorio e  deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali:

  • degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario (commercianti);
  • nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS. 

Inoltre, tale quadro deve essere compilato anche dai soggetti iscritti alla Cassa italiana di assistenza e di previdenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) per la determinazione dei relativi contributi.

Vediamo tra le istruzioni del modello Unico e la circolare dell’Inps n. 74 del 6 giugno 2014 tutte le informazioni relative alla compilazione del quadro RR per gli artigiani e commercianti, per i professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata. 

Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

La prima sezione del quadro RR – Contributi previdenziali è dedicata agli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti dell’Inps.  Sono obbligati a calcolare i contributi previdenziali dovuti e quindi a dichiararli nell’Unico 2014 i titolari di imprese artigiane e commercianti, ed i soci titolari di una propria posizione assicurative che sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per sé stessi che per i familiari collaboratori. Non devono compilare la sezione solo gli artigiani e commercianti che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell’avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del “codice azienda”.

Nella sezione ci sono tre righi, il rigo RR1 che riguarda i dati, ossia il codice azienda inps, nonché i dati generali della singola posizione contributiva (titolari, soci, ecc. vanno tutti dichiarati). Poi c’è il rigo RR2 che contiene la sezione dei contributi calcolati sul reddito minimale (che nel caso dell’anno 2013 è pari a 15.357 euro) ed i contributi calcolati sul reddito che eccede il minimale. Si ricorda che i contributi sono dovuti fino ad un massimale annuo, che nel 2013, anno d’imposta oggetto della dichiarazione Unico PF 2014, è pari a 75.883 euro. Ovviamente sia il minimale che il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l’intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti. Nei righi RR3 vanno indicati gli stessi dati del rigo RR2 ma per eventuali soci e familiari collaboratori. Nei righi RR4 vanno indicati i crediti. Per maggiori informazioni vediamo la compilazione della sezione I del quadro RR – Unico PF 2014.

Nel rigo RR1, tra i dati generali della singola posizione contributiva, nella colonna 3 va indicato il reddito d’impresa (o l’eventuale perdita). Sul reddito vanno calcolate poi le aliquote relative, le riepiloghiamo.

Per la Gestione Artigiani le aliquote sono le seguenti:

  • 21,75 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 15.357,00 ed euro 45.530,00;
  • 22,75 per cento per i redditi superiori ad euro 45.530,00 fino al massimale di euro 75.883,00 o fino al massimale di euro 99.034,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995. 

Per la Gestione Commercianti le aliquote sono le seguenti:

  • 21,84 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 15.357,00 ed euro 45.530,00;
  • 22,84 per cento per i redditi superiori ad euro 45.530,00 fino al massimale di euro 75.883,00 o fino al massimale di euro 99.034,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995. 

I contributi sono dovuti secondo le percentuali di cui sopra sul reddito d’impresa, ma se questo è inferiore al minimale, essi sono calcolati su 15.357 euro, quindi gli artigiani devono come minimo una contribuzione per l’anno 2013 pari al 21,75% di 15.357 euro, ossia 3.340,15 euro, contribuzione che sale per i commercianti al 21,84% sempre di 15.357 euro, ossia 3.353,97 euro.

La determinazione del reddito è importante, nel caso degli artigiani e commercianti, se supera il reddito minimale, di 15.357 euro.  La base imponibile è stata oggetto di alcune precisazioni da parte dell’Inps nella circolare n. 74/2014, vediamole.

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani o dai commercianti è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d’impresa posseduti per l’anno 2013. Per i soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci.

Nel caso in cui il titolare dell’impresa familiare abbia adottato il nuovo regime dei minimi ossia il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” il reddito prodotto nell’ambito di tale regime concorre alla determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Sul reddito imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali l’Inps ricorda nella circolare che “deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2013, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno”.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

La circolare Inps  n. 76 del 2014 indica gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):

  • RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 12. 

Riguardo alla colonna 12 indicata nella formula, va precisato che l’ente previdenziale nell’originaria circolare n. 76 del 2014 aveva indicato la colonna 11 per errore. Errore corretto con il messaggio 6135 del 18 luglio 2014.

I redditi devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).

Per coloro che hanno adottato il nuovo regime dei minimi ossia il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” la base imponibile viene determinata come segue:

  • Nel caso in cui è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il reddito di riferimento è quello dichiarato nel quadro LM rigo LM6 (reddito lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse). 

L’Inps nella circolare n. 74/2014 sottolinea l’aspetto della regolarizzazione: “qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod. F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare). In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto “Compensazione”. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.

Passaggio da gestione Artigiani a Commercianti o viceversa. Qualora nel corso dell’anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, oppure, pur permanendo l’obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall’INPS un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell’attività in altra provincia, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione o al singolo codice azienda.

Sezione II – Contributi dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata

Questa sezione riguarda i professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, ossia coloro che svolgono attività di lavoro autonomo come definito dall’art. 53, comma 1 del TUIR. Ovviamente compilano il quadro solo coloro che sono iscritti alla Gestione Separata e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali all’Inps. Sono esclusi sia dall’iscrizione, che dalla contribuzione, e quindi anche dall’obbligo dichiarativo, tutti i professionisti che una cassa di appartenenza ce l’hanno. Salvo che non abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio Ingegneri presso Inarcassa).

La compilazione del quadro RR sezione II del modello Unico PF 2014 riguarda coloro che hanno prodotto un reddito imponibile nell’anno 2013. Anche per questi soggetti l’Inps ha fornito alcune precisazioni ad integrazione delle istruzioni del quadro pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nel fascicolo 2 del modello Unico. Le precisazioni dell’Inps riguardano la determinazione della base imponibile sulla quale calcolare i contributi secondo l’aliquota prevista per il 2013 (per lo più il 27,72%). L’ente previdenziale ha precisato dove reperire i dati nella compilazione dell’Unico. Per maggiori informazioni vediamo i contributi alla Gestione Separata e compilazione del quadro RR – Unico 2014.

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