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Rateizzazione dei debiti tributari: la Legge di Stabilità riammette i decaduti

Nuova chance dalla Legge di Stabilità 2016 per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione a seguito di accertamenti con adesione: possono essere riammessi alla dilazione se versano la prima rata scaduta entro 31 maggio 2016. In questo caso ottengono sia il ricalcolo della rate ancora dovute che lo sgravio dei carichi iscritti a ruolo. Vediamo tutte le condizioni previste.
A cura di Antonio Barbato
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Con la Legge di Stabilità 2016 arriva una ulteriore chance in materia di rateizzazione dei debiti tributari per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione a seguito di accertamenti con adesione. Per questi contribuenti è possibile essere riammessi alla dilazione, se tornano a versare la prima rata scaduta entro il 31 maggio 2016. Il beneficio riguarda i contribuenti che sono decaduti nei 3 anni antecedenti il 15 ottobre 2015 (quindi dal 15 ottobre 2012 in poi). Per chi aderisce arriva la sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo.

La nuova possibilità di rateazione dei debiti tributari è contenuta nei commi da 134 a 138 della Legge di Stabilità 2016, la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

Il comma 134: “Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute”.

Il contribuente che intende essere riammesso alla rateizzazione, ai sensi del comma 135, deve “nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all’ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

Lo stesso ufficio dell’Agenzia delle Entrate:

a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell’originario piano di rateazione; b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

Il comma 136 stabilisce che “non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all’ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135”.

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta una nuova decadenza dal piano di rateizzazione. Il comma 137 stabilisce infatti che “Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga”.

A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

Infine, prrima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le Pubbliche Amministrazioni verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo. In tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all’agente della riscossione.

Per effetto delle norme della Legge di Stabilità, se il richiedente la rateazione è destinatario della segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.

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