Reddito di cittadinanza: modulo domanda SR180, come si compila il PDF
L'Inps ha pubblicato sul proprio sito tre diversi modelli per il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza, i modelli SR180, SR181 e SR182. I cittadini possono quindi iniziare a preparare la domanda (ed i relativi obblighi comunicativi ulteriori ai fini ISEE) per avere la prestazione erogata dall'Inps.
Dopo il lancio del sito ufficiale sul Reddito di Cittadinanza, dove è in home l'annuncio della possibilità di presentare la domanda a partire dal 6 marzo 2019, arrivano quindi gli strumenti operativi per concretizzare il percorso utile ad ottenere il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di cittadinanza.
Gli strumenti, le informazioni e le istruzioni per presentare la domanda di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza sono i seguenti:
- Sito del Governo sul Reddito di Cittadinanza;
- Informativa PDF dell'Inps su Reddito di cittadinanza e Pensi one di cittadinanza;
- Focus sui requisiti per il reddito di cittadinanza (in attesa della conversione in legge del Decreto n. 4/2019);
- Sezione Inps dove ci sono tutti i moduli per Reddito di cittadinanza e Pensione di Cittadinanza;
- Modulo SR180 che è il Modulo domanda PDF per Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza;
- Modulo SR181 per le Comunicazioni attività di lavoro e altre variazioni dei beneficiari di Reddito di cittadinanza (RdC) e Pensione di cittadinanza (PdC);
- Modulo SR82 per Comunicazione attività di lavoro e redditi non interamente rilevati in ISEE – integrazione della domanda di Reddito di cittadinanza (RdC) e Pensione di cittadinanza (PdC).
Modulo SR180: come compilarlo. Nell'apposita sezione relativa al modello di domanda del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza è possibile sia scaricare il PDF con un file .Zip che compilare la domanda avviando il download.
Una volta scaricato il PDF si può leggere nelle prime 5 pagine di istruzioni tutto il riepilogo dei requisiti sia all'atto della presentazione della domanda che i successivi adempimenti da effettuare in caso di variazione del nucleo familiare, della situazione lavorativa dei componenti beneficiari che del reddito degli stessi.
Come si può notare, il modello da pagina 5 può essere compilato, ossia l'utente può digitare direttamente nel PDF i propri dati. La domanda nella sostanza è compilata dal richiedente, che deve avere gli appositi requisiti del richiedente, e comporta la mera digitazione dei dati anagrafici.
Il Quadro A del modello accoglie i Dati del richiedente il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di cittadinanza. E' ovviamente importante avere a portata di mano gli estremi del documento di riconoscimento e il codice fiscale.
Il modello stesso ricorda che "il richiedente acquisisce la titolarità della carta di pagamento (Carta Rdc o Pdc)" e che "in caso di soggetto incapace, occorre aver compilato l'apposita sezione ad inizio del modello di domanda inserendo i dati del rappresentante legale". In sostanza, il modello ricorda che è al richiedente che viene rilasciata la carta per spendere il Reddito o la Pensione di cittadinanza.
Tra le informazioni richieste ci sono anche il numero di cellulare e l'email. E l'Istituto precisa che il numero di telefono o l'email sono utili per le comunicazioni ma anche per avvertire il cittadino richiedente su eventuali omissioni e/o difformità dell'ISEE. Non solo, a sottolineare l'importanza di una corretta indicazione dei riferimenti diretti del richiedente, viene precisato anche che il numero di cellulare o l'email sono utili per le comunicazioni del Gestore della Carta Rdc o la Carta Pdc ed anche per le comunicazioni dei Centri per Impiego e dei Comuni. Il richiedente, infatti, deve sapere che vi sono obblighi da rispettare durante la percezione della prestazione.
Nel Quadro B il richiedente di fatto certifica e dichiara di avere i requisiti del Reddito di cittadinanza, in riferimento ai Requisiti di residenza e cittadinanza.
Nel Quadro C viene invece dichiarato il possesso dei requisiti familiari e di aver adempiuto agli obblighi in materia DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e ISEE. Si tratta degli adempimenti centrali per il diritto al Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza, in quanto il modello SR180 è sostanzialmente una mera domanda di prestazione dove si attestano i requisiti e si rimanda a DSU e ISEE in merito alla certificazione degli stessi.
Nel Quadro D il richiedente dichiara e attesta i requisiti economici del richiedente e della famiglia. In sostanza spuntando questa sezione si certifica di rientrare nei requisiti relativi al godimento di beni durevoli. Ossia che si è in possesso di auto non superiore a 1.600 cc o scooter o motoveicolo non superiore a 250 cc.
Nello stesso Quadro D si autocertifica di pagare un mutuo all'atto della domanda. Ciò consente il calcolo dell'importo del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di cittadinanza, tenendo in considerazione il diritto ai 1.800 euro annui o 150 euro mensili in caso di mutuo.
Nel Quadro E il modello accoglie l'autocertificazione da parte del richiedente riguardo allo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso. E in particolare il riferimento è alle attività lavorative non rilevate dall'ISEE per l'intera annualità.
Il modello ricorda al contribuente un adempimento ulteriore, ossia il dover compilare il modello Rdc/Pdc – Com Ridotto. Il richiedente in questo caso deve attenzionare la propria DSU verificando la data di presentazione della DSU. Se fatta entro il 31 agosto del 2019, allora vanno prese a riferimento le attività lavorative iniziate dal 1 gennaio 2017, successivamente invece vanno considerate le attività lavorative iniziate dal 1 gennaio 2018. Il modello chiede anche di indicare quanti familiari hanno avviato attività lavorative.
Nel Quadro F invece vanno dichiarate e certificate le condizioni necessarie per godere del beneficio, ossia gli impegni al fine della permanenza della misura. In sostanza in questa sezione viene spuntata dal richiedente l'autodichiarazione relativa a particolari condizioni della famiglia, ma anche soprattutto l'impegno da parte dei componenti al rispetto degli obblighi previsti dalla legge per il beneficiari del Reddito di Cittadinanza o la Pensione di cittadinanza.
In sostanza, si dichiara consapevolezza che va resa la DID, ossia la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro resa al Centro per Impiego, entro 30 giorni dal riconoscimento del Reddito di cittadinanza. In sostanza, trattasi del vecchio attestato di disoccupazione, che nei tempi moderni è in realtà un dichiarazione specifica di essere disponibile a cercare lavoro ed a lavorare.
Poi nel modello si va anche a dichiarare la consapevolezza riguardo all'esclusione dal beneficio per coloro che hanno presentato le dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti la domanda, ad esclusione delle dimissioni per giusta causa (un esempio tipico è il mancato pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro).
Non solo, il richiedente si impegna a comunicare eventuali dimissioni intercorse, che comportano la decadenza dal Reddito di cittadinanza.
Si dichiara infine anche l'impegno a comunicare eventuali sopraggiunti stati detentivi o di ricovero da parte dei componenti familiari del richiedente il beneficio, nonché si dichiara la consapevolezza della necessità di compilare e presentare il modello Rdc/Pdc – Com Esteso in caso di variazione della condizione occupazionale.
Nell'ultimo quadro, il Quadro G ci sono gli impegni alla sottoscrizione della dichiarazione dove si attestano oltre il possesso di DSU ai fini ISEE, anche di aver compreso tutti i requisiti e informazioni utili alla presentazione della domanda, la consapevolezza delle responsabilità penali riguardo dichiarazioni mendaci.
Nel quadro G si dichiara inoltre di aver reso noto di tutte le informazioni dichiarate ai propri componenti il nucleo familiare nonché si dichiara di conoscere la circostanza che sui dati dichiarati possono essere fatti dei controlli. Nonché si dichiara la consapevolezza della possibilità che l'importo del beneficio può mutare in base ai redditi percepiti, che vi sono pene pari al 20% del beneficio nonché la consapevolezza che in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese scatta la revoca o decadenza del beneficio, con eventuali sanzioni economiche e penali.