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Reddito di cittadinanza: tutti i requisiti (residenza, soggiorno, reddituali ISEE e patrimoniali)

La normativa sul reddito di cittadinanza prevede dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, requisiti reddituali e patrimoniali. Dalla residenza in Italia da 10 anni, di cui due continuativi, all’ISEE inferiore a 9.360 euro, dal calcolo del limite di reddito familiare e del patrimonio immobiliare e mobiliare (conti correnti, ecc.), fino ai limiti sul possesso di beni durevoli come auto, scooter, moto, vediamo tutti i requisiti previsti per il Reddito di cittadinanza.
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A cura di Antonio Barbato
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tutti i requisiti del reddito di cittadinanza

Per avere il reddito di cittadinanza sono necessari determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno del componente della famiglia richiedente. A questi vanno aggiunti ulteriori importanti requisiti reddituali e patrimoniali dell’intera famiglia del richiedente, che vanno dall’ISEE inferiore a 9.360 euro fino al possesso di un reddito familiare entro una determinata soglia. Soglia che cresce al crescere del numero dei familiari coinvolti, secondo il moltiplicatore che si chiama scala di equivalenza.

E la stessa scala di equivalenza va ad incidere, sul calcolo dei limiti e del reddito familiare e sul calcolo dell'importo del Reddito di cittadinanza spettante alla famiglia.

Dai limiti e dai requisiti patrimoniali viene esclusa la prima casa, ma per essere beneficiari del reddito di cittadinanza, occorre anche possedere o godere dei beni durevoli (auto, moto, scooter, ecc.) che non eccedono i limiti previsti dal Decreto stesso, limiti che sono indicati in termini di cilindrata.

Tutti i requisiti del Reddito di cittadinanza sono indicati nell’articolo del Decreto dedicato ai “beneficiari”, articolo della legge istitutiva del Reddito di cittadinanza che indica anche come si deve calcolare il reddito familiare entro il quale è possibile mantenere il diritto al Reddito di cittadinanza, anche se in misura ridotta.

Affrontiamo tutti questi requisiti previsti dalla normativa sul reddito di cittadinanza (Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 28 marzo 2019).

Requisiti: conta il nucleo familiare

La base di partenza per orientarsi e capire come funziona la normativa del Reddito di cittadinanza in termini di requisiti e quindi capire a chi spetta e a quale nucleo familiare spetta il Reddito di cittadinanza, è capire a chi sono rivolti questi limiti o requisiti di legge.

Il Reddito di cittadinanza (Rdc), come è previsto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 4/2019, è una “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili".

L'articolo 2 del Decreto stabilisce che il Reddito di cittadinanza (Rdc) "è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio" di determinati requisiti che ora vedremo.

Il sostegno economico quindi è diretto all’intera famiglia del soggetto richiedente.

La prima cosa da chiarire quando si parla di reddito di cittadinanza è che il Decreto Legge istitutivo dello stesso stabilisce che il reddito di cittadinanza è riconosciuto a tutto il nucleo familiare.

Di conseguenza la legge prevede che i requisiti reddituali e patrimoniali per poter accedere al beneficio del reddito di cittadinanza devono essere posseduti da tutto il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio cioè il reddito di cittadinanza.

Mentre i requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza sono invece richiesti per il componente richiedente e non per tutta la famiglia.

Chiarito in premessa questo aspetto, vediamo i singoli requisiti uno per uno.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno del richiedente

L’articolo 2 del Decreto sul Reddito di Cittadinanza ci dice che poter accedere al reddito di cittadinanza bisogna che siano presenti determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

Questi requisiti, che ora vedremo, devono essere posseduti dal richiedente, non da tutta la famiglia. Ma deve possederli cumulativamente.

Così come al possesso cumulativo dei tre requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno del componente richiedente il Reddito di cittadinanza, occorre che, sempre cumulativamente, siano presenti in capo a tutto il nucleo familiare gli altri requisiti reddituali, patrimoniali, di godimento di beni durevoli. Quest'ultimi requisiti, infatti, riguardano ogni componente del nucleo familiare.

Nello specifico il Decreto all’art. 2 comma 1 lett. a) elenca i tre requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, che il richiedente deve possedere cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.

Requisito di cittadinanza e soggiorno

L'art. 2, comma 1, lettera a), punto 1) del Decreto stabilisce che il componente richiedente il beneficio deve essere:

  • "in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

Requisito di residenza in Italia

L'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2) del Decreto stabilisce che il componente richiedente il beneficio deve essere:

  • "residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo".

Quindi il beneficio spetta a tutti quei cittadini che hanno i requisiti di cittadinanza e soggiorno, ma a condizione che al momento della presentazione della domanda risiedano in maniera continuativa da almeno 10 anni in Italia, con gli ultimi due continuativi.

Gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità devono essere inseriti negli appositi campi del modello di domanda.

Per i soggetti comunitari è possibile altresì la richiesta a vista, da parte del front end degli uffici postali, dell’attestazione di soggiorno rilasciata dalle
competenti autorità. Tale ulteriore documentazione è necessaria esclusivamente ai fini del rilascio della Carta Rdc, sulla base di quanto previsto dalla normativa bancaria.

I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno sono autodichiarati sotto la propria responsabilità.

Passiamo ora ai requisiti che deve possedere l’intero nucleo familiare.

Requisiti reddituali e patrimoniali

Il cittadino che rispetta i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno non è immediatamente nella possibilità di richiedere il reddito di cittadinanza per sé e il suo nucleo familiare, bensì l'intero nucleo familiare del richiedente deve possedere o rientrare in ulteriori requisiti in termini reddituali e patrimoniali.

La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE, nella quale sia presente il richiedente il Rdc, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda. Ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc si considerano idonee le attestazioni ISEE ordinaria e corrente.

E' sufficiente che, all’atto di presentazione della domanda di Rdc,
per il nucleo familiare per il quale si richiede la prestazione sia stata presentata la DSU ai fini ISEE, ordinario o corrente.

Tornando alla normativa del Reddito di cittadinanza, nello specifico con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, l"art. 2, comma 1, lettera b), punto da 1) a 4), il nucleo familiare deve possedere:

  • un valore dell’ISEE inferiore a 9.360 euro (nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
  • un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'Estero, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad una soglia di 6.000 euro, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Tali massimali "sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo";
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Tale soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 4/2019, al valore dell’indicatore ISEE per l'accesso al Rdc sono sottratti gli importi, rapportati al corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’attestazione ISEE, eventualmente inclusi nell'ISEE, relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la Regione e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.

Ai sensi dell'art. 5 comma 5, del Decreto Legge n. 4/2019, i requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) (ossia i requisiti reddituali e patrimoniali), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.

Gli altri requisiti (di cittadinanza, residenza, soggiorno e quelli relativi al godimento di beni durevoli che ora vedremo) si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.

Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Patrimonio immobiliare ai fini ISEE e Reddito di cittadinanza

L'art. 2, lettera b), al punto 2) stabilisce che il nucleo familiare deve possedere un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'Estero, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di 30.000 euro.

Per patrimonio immobiliare si intendono i beni immobili posseduti in Italia e all’estero dal soggetto. Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); mentre esclusa la “nuda proprietà”.

Per poter beneficiare del reddito di cittadinanza è necessario anche considerare il patrimonio mobiliare dell’eventuale beneficiario del Rdc come definito ai fini ISEE.

Gli immobili all’estero vanno dichiarati nell’ISEE con riferimento al valore al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), di cui all’articolo 19, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201

Patrimonio mobiliare ai fini ISEE e Reddito di cittadinanza

L'art. 2, lettera b), al punto 3) stabilisce che il nucleo familiare deve possedere "un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad una soglia di 6.000 euro, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Tali massimali "sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo".

La circolare Inps n. 43 del 20 marzo 2019 fornisce tre esempi di calcolo del limite del patrimonio mobiliare collegato alla composizione del nucleo familiare del richiedente:

Esempio 1: nucleo familiare composto da 4 soggetti senza figli, il valore massimo del patrimonio mobiliare per accedere al beneficio Rdc/Pdc è pari a 10.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*3)] = 12.000, ridotto a 10.000 euro in applicazione del massimale previsto dalla norma.

Esempio 2: nucleo familiare di 5 soggetti di cui 3 figli, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 11.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*4)] = 14.000 euro, ridotto a 10.000 euro, incrementato di 1.000 euro per il terzo figlio.

Esempio 3: nucleo familiare di 5 soggetti di cui 3 figli e 2 disabili, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 21.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*4)] = 14.000 euro, ridotto a 10.000 euro, incrementato di 1.000 euro (per il terzo figlio che è anche disabile) e 10.000 euro (per 2 componenti disabili).

Se però i disabili sono in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza, la quota aggiuntiva di 5.000 euro cadauno, sale a 7.500 euro cadauno, portando potenzialmente il valore massimo a 23.500 o 26.000 euro.

La circolare Inps n. 100 del 5 luglio 2019 ha fornito ulteriori tre esempi.

Esempio 1: nucleo familiare di 3 soggetti di cui 1 disabile medio, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 15.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*2)] = 10.000 euro, incrementato di 5.000 euro (per 1 componente disabile).

Esempio 2: nucleo familiare di 3 soggetti di cui 1 disabile grave, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 17.500 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*2)] = 10.000 euro, incrementato di 7.500 euro (per 1 componente disabile grave).

Esempio 3: nucleo familiare di 4 soggetti, madre e 3 figli di cui 1 disabile grave, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 18.500 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*2)] = 10.000 euro, incrementato di 1.000 euro per il terzo figlio e di 7.500 euro (per 1 componente disabile grave).

Il patrimonio mobiliare ai fini ISEE è costituito da:

  • depositi e conti correnti bancari e postali,
  • titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
  • azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri,
  • partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati;
  • partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;
  • masse patrimoniali;
  • altri strumenti e rapporti finanziari  il valore del patrimonio netto.

Il patrimonio mobiliare è considerato tale anche se eventualmente detenuto all’estero.

Reddito familiare: quali redditi sono inclusi e come si calcola

Uno dei requisiti più importanti per poter beneficiare del reddito di cittadinanza è avere un reddito familiare che rientri nei limiti.

E gli stessi limiti non sono fissi ma dipendono dalla scala di equivalenza, che fa aumentare il limite di reddito.

Per quanto riguarda i redditi che sono inclusi nel reddito familiare ai fini Reddito di cittadinanza, occorre far riferimento a quanto previsto dal Decreto sul Reddito di cittadinanza, che definisce appunto le modalità di calcolo del reddito familiare, riconducendo quest’ultime al calcolo del reddito familiare ai fini ISEE, ossia l’art. 4 comma 2 del DPCM 159/2013.

Tra i redditi inclusi nel calcolo tra i tanti redditi vi sono il reddito complessivo ai fini IRPEF, i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti, i redditi fondiari. Sono invece da escludersi i trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE, mentre sono inclusi i trattamenti previdenziali e indennitari.

Per maggiori informazioni ecco l'approfondimento sul calcolo del reddito familiare per Rdc.

Limiti nel godimento di beni durevoli (auto, moto, scooter, barca, ecc.)

Per poter beneficiare del reddito di cittadinanza è necessario che il soggetto richiedente abbia i requisiti di soggiorno e residenza, nonché la famiglia intera abbia i requisiti reddituali e patrimoniali. Ciò non basta, è necessario anche il rispetto di determinati limiti nel possesso e soprattutto nel godimento di beni durevoli.

I beni durevoli sono quelli che possono essere usati più volte al fine del soddisfacimento di un bisogno. Questi beni sono detti anche a fecondità ripetuta.

Sono beni durevoli un’automobile, gli elettrodomestici, gli abiti, ecc. Ai fini del Reddito di cittadinanza, l’attenzione del Governo e del legislatore si circoscrive a determinati beni in godimento della famiglia. Vediamoli.

Per quanto riguarda i beni durevoli ai fini del Reddito di cittadinanza, ai sensi della lettera c), del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legge n. 4/2019:

  • nessun componente del nucleo deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc,
  • nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005.

Per nave da diporto si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. Mentre per imbarcazione da diporto si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme di cui sopra.

Quindi, oltre ai requisiti di residenza e soggiorno e i requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare che intende richiedere il reddito di cittadinanza deve rispettare anche requisiti relativi al godimento di beni durevoli.

Nello specifico nessun componente del nucleo familiare deve possedere autoveicoli e motoveicoli ne deve possedere navi e imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri.

Requisiti di compatibilità: dimissioni e Naspi

Il Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni nella Legge 26/2019, all’articolo 2, comma 3, ha previsto che sono esclusi dal godimento del beneficio del Reddito di cittadinanza "i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa".
Il successivo comma 8 prevede la compatibilità del Rdc con il godimento della NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti a titolo di NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 8, 9 e 10, del citato decreto legge, il Rdc è
compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Quale è il nucleo familiare secondo la normativa del Reddito di cittadinanza

All’art. 2 comma 5, il Decreto Legge n. 4/2019 viene chiarito che ai fini del reddito di cittadinanza si considera nucleo familiare quello definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 2013 e cioè il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Quindi si considera il nucleo familiare come definito ai fini ISEE.

La norma in materia di nucleo familiare ai fini ISEE stabilisce che: “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU".

Ai fini della richiesta del reddito di cittadinanza vengono considerati parte del nucleo familiare:

  • i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
  • il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico Irpef, non è coniugato e non ha figli. Detto questo, si ricorda che per poter beneficiare del reddito di cittadinanza è l’intero nucleo familiare che deve possedere determinati requisiti, che ora vedremo nello specifico e li deve possedere alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.

Per maggiori informazioni, ecco l'approfondimento sul nucleo familiare secondo la normativa RDC e ISEE.

Reddito di cittadinanza agli stranieri

Il reddito di cittadinanza non è una misura prevista solo per i cittadini italiani, tale beneficio infatti può essere destinato anche a cittadini stranieri.

Infatti, è proprio il decreto-legge contenente le regole relative al reddito di cittadinanza a specificare che il componente richiedente il beneficio del reddito di cittadinanza deve avere cittadinanza italiana oppure avere cittadinanza di altri paesi facenti parte dell’Unione Europea.

Possono inoltre essere beneficiari del reddito di cittadinanza anche in caso di familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Tutto ciò vale sempreché il soggetto, al momento di presentazione della domanda, sia residente in Italia in via continuativa da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Possono inoltre essere destinatari del reddito di cittadinanza i cittadini provenienti da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale ed anche cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo.

Essendo previsto il requisito di residenza in Italia per almeno 10 anni, anche l’italiano trasferitosi all’estero, qualora rientri in Italia non può godere del reddito di cittadinanza subito, bensì è necessario che la residenza in Italia duri da almeno 10 anni dal momento di presentazione della domanda.

Requisiti per cittadini Extra UE

La legge di conversione n. 26/2019 ha introdotto un regime ad hoc previsto dall’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge, con  particolare riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea.

La norma, al comma 1-bis, pone l’obbligo in capo ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di produrre in fase di istruttoria, ai fini dell’accoglimento delle domande, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000[3] e dall’articolo 2 del D.P.R. n. 394/1999.

Il comma 1-ter dell’articolo 2, peraltro, prevede che le disposizioni del comma 1-bis non si applicano nei seguenti casi:

a) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;

b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al predetto comma 1-bis.

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